AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.295
Data decisione, Autorità: 03.03.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00295
Lugano 3 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 ottobre 1997 del
Comune di __________
contro
la risoluzione 30 settembre 1997 (n. 4922) del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso 6 giugno 1997 di __________, __________, __________ e __________ ed ha annullato la deliberazione di data 26 maggio 1997 del consiglio comunale di __________ di non prelevare dei contributi di miglioria in relazione alla sistemazione di alcune strade comunali (via __________, via __________ e __________);
viste le risposte:
23 ottobre 1997 di __________ e llcc, __________;
5 novembre 1997 del Consiglio di Stato;
preso atto della replica 2 dicembre 1997 del comune di __________ e delle dupliche:
15 dicembre 1997 di __________ e llcc, __________;
19 dicembre 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Con messaggio n. 25 dell'8 aprile 1997 il municipio di __________ ha sollecitato al consiglio comunale lo stanziamento di un credito di complessivi fr. 130'000.-- per sistemare via __________, via __________ e __________. Il credito sarebbe servito - spiegava il documento (pag. 1 seg.) - per pavimentare parzialmente quelle strade, attualmente in ghiaia ma che servivano la zona edificabile, così da limitare gli interventi di manutenzione. Via __________ e via __________ facevano parte della rete stradale della collina ed erano classificate quali strade di servizio. Il __________ era invece contemplato dal piano viario quale percorso pedonale: per questo motivo il municipio ha anche proposto al legislativo di modificare il piano del traffico, ridefinendo come strada di servizio la parte interessata alla pavimentazione e mantenendo invece la qualifica di percorso pedonale per la rimanente tratta. Il messaggio in rassegna proponeva infine al legislativo di non prelevare contributi di miglioria, poiché trattavasi di intervento di manutenzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 4 LCMI (pag. 3 seg.).
b) La maggioranza della commissione della gestione ha invitato il legislativo ad approvare il messaggio così come proposto (cfr. il relativo rapporto del 28 aprile/12 maggio 1997). Il 9 maggio 1997 il membro __________ ha invece inoltrato un rapporto di minoranza in cui, oltre a chiedere una riduzione del credito da concedere a fr. 100'300.--, ha sollecitato il legislativo a fissare al 70% dei costi la percentuale di prelievo dei contributi di miglioria, trattandosi di opere di urbanizzazione particolare.
c) Nella seduta del 26 maggio 1997 il consiglio comunale ha approvato integralmente il messaggio ed ha respinto tutte le proposte formulate dalla consigliera comunale __________ nel rapporto di minoranza della commissione della gestione.
B. Con gravame 6 giugno 1997 i consiglieri comunali __________, __________, __________ e __________ sono insorti contro la deliberazione di non prelevare contributi di miglioria davanti al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di obbligare il comune a prelevarli, poichè l'asfaltatura delle strade in discussione, tutte a fondo cieco, arrecava indiscutibili vantaggi ai fondi serviti.
C. Con risoluzione 30 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso ed annullato la deliberazione impugnata. Esso ha considerato che la pavimentazione delle strade in rassegna non costituiva una semplice opera di manutenzione ma un vero e proprio miglioramento delle stesse.
D. Con impugnativa 14 ottobre 1997 il comune di __________ è insorto davanti a questo Tribunale contro il giudicato governativo appena menzionato, chiedendo il suo annullamento. Il ricorrente contesta l'assunto governativo ribadendo ed ampliando le motivazioni espresse nel messaggio municipale.
Il Consiglio di Stato, __________, __________, __________ e __________ hanno domandato la reiezione dell'impugnativa.
Delle rispettive ragioni si dirà più in dettaglio, per quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCMI) il cantone, i comuni ed i consorzi di comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano vantaggi particolari. Danno luogo a contributo, in particolare (art. 3 cpv. 1 LCMI), le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (lett. a), le opere di premunizione e di bonifica (lett. b) e le ricomposizioni particellari (lett. c). Con urbanizzazione generale si intende l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonchè a strade ed accessi che servono direttamente il territorio edificabile (art. 3 cpv. 2 LCMI). L'urbanizzazione particolare comprende invece il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico ed alle canalizzazioni pubbliche (art. 3 cpv. 3 LCMI). Il contributo è imponibile anche per il miglioramento o l'ampliamento di un'opera esistente, esclusi i lavori di manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCMI). Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando (art. 4 cpv. 1 LCMI): l'opera serve all'urbanizzazione dei fondi ai fini dell'utilizzazione prevista, oppure l'urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo (lett. a); la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi sono migliorate in modo evidente, tenuto conto della loro destinazione (lett. b); sono eliminati o ridotti inconvenienti od oneri (lett. c). Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali limitati o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCMI). Per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese totali d'esecuzione o di acquisto dell'opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione (art. 6 cpv. 1 LCMI); eventuali sussidi sono invece da dedurre (art. 6 cpv. 3 LCMI). Per le opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non può essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa determinante; se la distinzione tra opere di urbanizzazione generale e particolare non è agevole, può essere stabilita una percentuale media (art. 7 cpv. 1 LCMI). La natura dell'urbanizzazione è di regola dedotta dai piani regolatori (art. 7 cpv. 1 LCMI). Per le opere non contemplate da questo strumento la quota è fissata in base al vantaggio particolare presumibile (art. 7 cpv. 2 LCMI). La determinazione sul principio e sulla percentuale di prelievo spetta al Legislativo comunale (RDAT I-1994 N. 7 consid. 3.2.).
3.1. Nel concreto caso le autorità comunali intendono pavimentare alcune tratte di strade classificate dal piano viario comunale quali strade di servizio (via __________ e via ) rispettivamente percorso pedonale () e che servono zone edificabili (parzialmente via __________). Dette arterie si presentano attualmente in terra battuta; la parte terminale di __________ è anzi ancora costituita di solo manto erboso. Laddove necessario è prevista anche la raccolta e l'evacuazione delle acque meteoriche.
3.2. Gli interventi appena descritti, importanti e destinati a durare nel tempo, non sono orientati alla semplice salvaguardia delle precedente viabilità tramite la riparazione delle strade interessate, ma sono finalizzati a rendere il transito più sicuro, agevole e spedito. Essi comportano pertanto un sicuro miglioramento delle strade in rassegna: avuto riguardo alla situazione in cui versano attualmente i tronchi stradali interessati non si giustifica pertanto in alcun modo la loro qualifica quale opera di manutenzione, nemmeno straordinaria. L'esecuzione degli interventi in parola migliora inoltre in modo sensibile l'urbanizzazione dei fondi adiacenti, soprattutto sotto l'aspetto dell'accessibilità. Al giorno d'oggi la pavimentazione di una strada può del resto essere considerata, di principio, un requisito indispensabile per poter parlare di una vera e propria urbanizzazione di un fondo edificabile.
3.3. Sulla scorta di quanto precede deve dunque essere senz'altro tutelata la tesi del Consiglio di Stato secondo cui la pavimentazione delle strade in oggetto procura dei vantaggi particolari ai proprietari dei fondi adiacenti, per cui il comune è obbligato a prelevare dei contributi di miglioria nei loro confronti (cfr. nello stesso senso anche RDAT II-1993 N. 41 consid. 2.4. e, diffusamente, A. Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, pag. 67 lett. b). Questa conclusione appare invero a tal punto chiara nella fattispecie, che non occorre spendere ulteriori argomenti per giustificarla.
4.2. Contrariamente a quanto ha assunto il Consiglio di Stato è in primo luogo totalmente esclusa la possibilità per il comune di prescindere dal prelievo di contributi di miglioria in applicazione dell'art. 1 cpv. 2 LCMI. Trattandosi di pavimentazione di una strada è infatti certo che il suo finanziamento non può essere coperto da altri tributi ai sensi della predetta disposizione, ovvero da tasse di allacciamento o d'uso. Sempre diversamente da quanto ha considerato il Consiglio di Stato la quota di prelievo dei contributi di miglioria generata dalla pavimentazione in rassegna deve essere determinata in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 LCMI (e relativo rinvio all'art. 3 cpv. 3 e 4 LCMI per quanto concerne la definizione dei concetti di urbanizzazione generale e urbanizzazione particolare), poiché quell'intervento costituisce a tutti gli effetti un elemento di un'opera di urbanizzazione (ovvero la strada stessa). Ciò premesso il Tribunale non può però procedere direttamente alla determinazione della quota di prelievo dei contributi di miglioria da porre a carico dei proprietari interessati accedendo alla corrispondente richiesta formulata dai resistenti per due ordini di motivi. In primo luogo, sotto l'aspetto formale, essi non l'hanno domandata innanzi al Consiglio di Stato, al quale avevano semplicemente chiesto di obbligare il comune a prelevare i contributi (richiesta peraltro integralmente soddisfatta). Trattasi quindi di una nuova domanda, pertanto inammissibile (art. 63 cpv. 2 PAmm). Ma soprattutto, sotto l'aspetto sostanziale, l'art. 7 cpv. 1 LCMI conferisce all'autorità chiamata a stabilire la percentuale di prelievo un certo potere di apprezzamento (imposizione tra il 30 ed il 60% per opere di urbanizzazione generale, tra il 70 ed il 100% per quelle di urbanizzazione particolare), al cui esercizio il Tribunale non può direttamente sostituirsi a motivo del limitato potere di controllo dello stesso (art. 61 PAmm). Spetterà pertanto al consiglio comunale di __________, chinandosi nuovamente sull'oggetto dietro corrispondente proposta dell'esecutivo, di fissare l'esatta quota di imposizione dei tributi in rassegna muovendosi nei limiti indicati dalla predetta disposizione, previa determinazione della natura dell'urbanizzazione (generale o particolare) in applicazione dell'art. 3 cpv. 3 e 4 LCMI. Accertata l'impossibilità di conoscere la quota di prelievo (che, da quanto precede, può ancora spaziare - in assenza della preventiva determinazione del genere di urbanizzazione
Per questi motivi,
visti gli art. 208, 209, 213 LOC, 1, 3, 4, 6, 7 LCMI, 3, 18, 28, 43, 46, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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