AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.293
Data decisione, Autorità: 17.12.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00293
Lugano 17 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 ottobre 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 29 settembre 1997 del Dipartimento delle opere sociali che infligge al ricorrente un ammonimento per violazione dei doveri professionali;
vista la risposta 1 dicembre 1997 del Dipartimento delle opere sociali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L’__________ D.V., ricoverato nel reparto neonati della Clinica __________ di __________, dov'era nato il 3 di quel mese, ha manifestato i sintomi di un'affezione non meglio identificata (febbre, pianto, irritabilità, eritema maculopapuloso). Curato con antibiotici è stato dimesso il 19 seguente in buone condizioni.
Il 14 dello stesso mese, sintomi analoghi (stato febbrile, irritabilità, esantema, valori PCR lievemente aumentanti, leucopenia con linfomonocitosi e deviazione a sinistra) si sono manifestati in capo al neonato C.S., pure degente presso la clinica __________, dov’era nato l’8. Sottoposto alle cure del caso, il piccolo è stato dimesso tre giorni dopo, il 17, in buone condizioni.
Quello stesso giorno la neonata A.M. è stata riportata in clinica, dov'era nata dieci giorni prima e dalla quale era stata dimessa l’8. Anche lei presentava i sintomi sopra descritti. La paziente è stata trasferita il 18 all’Ospedale __________ di __________, dov’è stata curata.
Sempre quel giorno, i genitori della neonata G.S. si sono rivolti alla clinica, dov'era nata il 9 e dalla quale era stata dimessa il 15, per segnalare che la loro figlia presentava la sintomatologia sopra descritta. E’ stato loro consigliato di ricoverarla presso l'Ospedale Regionale di __________.
Il giorno seguente, il 18, il neonato F.C. è stato ricoverato presso la clinica in questione, dov’era nato il 6 di quel mese e dalla quale era stato dimesso tre giorni prima: identico il quadro clinico. E’ stato quindi disposto il suo trasferimento all’__________.
Ancora quel giorno è stato trasferito dalla clinica __________. __________ all'ORL il neonato S.A., nato il 12 ed in procinto di essere dimesso: la sintomatologia è analoga ai casi precedenti, ma più grave a causa di uno stato convulsivo e di apnea che hanno reso necessario l’ulteriore ricovero al __________ di __________.
B. Il 20 giugno 1997, il ricorrente dr. med. __________, specialista FMH in ginecologia e responsabile medico della clinica, ha ordinato le seguenti misure:
· isolamento dei neonati nati sino a quel momento presso la nursery del 6. piano;
· apertura di una nuova nursery al 5. piano e ricovero delle nuove partorienti a quel piano con personale diverso;
· esami batteriologici al nuovo ed al vecchio personale;
· chiusura dell'aria condizionata alla nursery del 6. piano e disinfezione ripetuta ed approfondita del reparto;
· sterilizzazione approfondita e ripetuta delle sale parto;
· attribuzione del compito di coordinare gli interventi all'interno della clinica al dr. __________, medico assistente con funzioni di responsabile del reparto di neonatologia (che il giorno stesso è tuttavia partito in vacanza).
Lo stesso giorno il ricorrente ha preso contatto con il prof. __________ dell'Istituto sierobatteriologico cantonale per segnalare l'insorgere di una sindrome infettiva di indole epidemica, per individuarne le cause e per stabilire i rimedi da adottare. Il prof__________, che era già stato interpellato in proposito dalla dott. , primario di pediatria presso l’, ha suggerito l’adozione di misure sostanzialmente corrispondenti a quelle che erano state prese nel frattempo dalla clinica.
C. Nei giorni seguenti, altri neonati hanno presentato gli stessi sintomi. Il __________ la piccola S.M., nata il 12 di quel mese (trasferita all'__________). Il 21 la coetanea M.B., il 23 V.J., nata otto giorni prima; entrambe ricoverate all' __________.
Il 26 è la volta di M.E., nato il 18 e curato presso la stessa clinica, in una camera isolata per motivi legati allo stato di salute della madre. Il 5 luglio si è ammalato N.Q., nato il __________, e curato presso la clinica, dalla quale è stato dimesso l’8 seguente.
Quello stesso __________ è stato dimesso dalla clinica anche il neonato D.M., ivi nato il 3 di quel mese. Due giorni dopo, il 10, è stato riportato in clinica dai genitori, poiché anche lui presentava i sintomi sopra descritti. Sottoposto a cure, è stato evacuato il giorno appresso in seguito all'aggravarsi del quadro clinico. Trasportato in elicottero al Kinderspital di __________, vi è giunto in condizioni gravissime. E’ rimasto in quell’ospedale sino al 26 seguente ed è stato dimesso con prognosi riservata per quel che concerne eventuali danni permanenti.
D. Il __________ il ricorrente è partito per le vacanze, dalle quali è rientrato il 14 del mese seguente.
Visto il perdurare dell'epidemia, la sera dell'11 l'amministratore della clinica __________ ed il dr. __________ hanno avvertito il Farmacista cantonale dr. __________, che in passato si era occupato dell'igiene delle strutture sanitarie. Il dr. __________ ha immediatamente segnalato il caso al Medico cantonale aggiunto, dott. __________, che il giorno seguente ha dato disposizioni per prevenire l'ulteriore diffusione dell'epidemia.
E. Il 20 novembre 1996 i genitori del piccolo D.M. hanno denunciato alla Commissione di vigilanza sanitaria (CVS) i responsabili della clinica __________ per violazione dei doveri professionali.
La commissione ha sentito il Farmacista cantonale, il Medico cantonale aggiunto, il prof. __________, il dott. __________ ed il dott. __________.
Raccolte ulteriori informazioni, il 28 maggio 1997 la CVS ha proposto al Dipartimento delle opere sociali di ammonire il dr. __________ per non avere, nella sua funzione di direttore medico della clinica __________, messo correttamente in atto le misure per evitare il contagio (a), per non aver segnalato tempestivamente l'epidemia nosocomiale al Medico cantonale (b) e per non aver informato adeguatamente i pazienti (c).
In relazione al primo addebito il preavviso della __________ dà atto alla clinica di aver adottato le misure descritte al considerando B. Afferma che "tuttavia è ipotizzabile che quanto è stato pianificato dalla direzione non sia stato attuato dal personale con il necessario rigore. Infatti l'epidemia è proseguita fino al __________. Considerata l'assenza contemporanea del responsabile del reparto di neonatologia e del direttore medico proprio nel periodo più critico, quando le misure preposte avrebbero dovuto essere eseguite, si può pensare che ciò non sia avvenuto in modo non del tutto rigoroso”.
Il secondo rimprovero si fonda invece sulla constatazione che il ricorrente è venuto meno agli obblighi di denuncia sanciti dalla legge federale sulle epidemie, dagli art. 2 e 9 dell’ordinanza concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell’uomo e dall'art. 68 LSan.
In ordine al terzo appunto la __________ ha rilevato che la madre di D.M., ultimo neonato ad ammalarsi, non è stata informata sui rischi di un contagio virale nè dal ginecologo dr. __________, nè dal personale sanitario della clinica, nè al momento del ricovero, nè prima. Il ginecologo qui ricorrente avrebbe quindi violato l'obbligo di informazione che gli incombeva in qualità di medico curante e di direttore medico della clinica.
Copia del preavviso della __________ è stata notificata al ricorrente dr. __________, che ne ha preso atto senza reagire.
Fatte proprie le conclusioni tratte dalla commissione, il 29 settembre 1997 il Dipartimento delle opere sociali ha inflitto al ricorrente un ammonimento disciplinare fondato sull'art. 59 LSan, addebitandogli una tassa di giustizia di fr. 1’000.-.
F. Contro questa sanzione il dr. __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Dal profilo formale, l'insorgente rimprovera anzitutto alla CVS di non avergli mai dato la possibilità di prendere conoscenza delle risultanze dell'indagine esperita e di aver potuto prendere posizione sul preavviso soltanto dopo l'adozione della risoluzione dipartimentale in contestazione. Già per questo motivo il provvedimento andrebbe annullato.
Nel merito il dr. __________ respinge l'addebito di non aver messo in atto le misure necessarie per evitare un contagio. Quando si sono manifestati i sintomi di una diffusione del morbo ha immediatamente reagito, adottando i provvedimenti che si imponevano. Il fatto che l'epidemia non sia subito cessata sarebbe del tutto naturale.
Privo di fondamento sarebbe pure il rimprovero di non aver tempestivamente informato il Medico cantonale: l'obbligo sarebbe stato assolto prendendo contatto con il prof. __________ dell'Istituto sierobatteriologico, a sua volta soggetto ad un obbligo di segnalazione al Medico cantonale.
Anche l'ultimo appunto rivoltogli dall'autorità cantonale sarebbe del tutto ingiustificato. Essendo stato assente dal 26 giugno al 14 luglio 1996, non potrebbe essere tenuto responsabile di eventuali manchevolezze nell'informazione ai pazienti.
Ingiustificata ed eccessiva, a mente del ricorrente, sarebbe infine anche la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- posta a suo carico dalla decisione censurata.
G. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Dipartimento delle opere sociali, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno semmai ripresi qui di seguito.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm). Le prove testimoniali indicate dall'insorgente per contestare gli addebiti mossigli dal Dipartimento delle opere sociali con riferimento alla correttezza delle misure adottate per contenere la diffusione del contagio non sono indispensabili, poiché, come si vedrà, l'insorgente va comunque prosciolto da questa imputazione.
Giusta l'art. 59 cpv. 2 lett. b LSan, l'autorizzazione al libero esercizio di una professione sanitaria può essere revocata a tempo determinato o indeterminato nei casi in cui l'operatore sanitario si rende colpevole di gravi negligenze, di azioni immorali, di rilascio di certificati falsi, di ripetuta inosservanza dei doveri professionali, di continuate violazioni delle disposizioni di legge, nonché delle norme deontologiche.
Nei casi di lieve entità può essere pronunciato l'ammonimento.
La revoca dell'autorizzazione e l'ammonimento configurano delle sanzioni disciplinari. Si tratta di misure volte a salvaguardare l'efficienza e la reputazione degli operatori sanitari, rispettivamente a ripristinare l'affidamento che il pubblico ripone in loro. Le sanzioni disciplinari devono rispettare il principio di proporzionalità. Esse devono quindi risultare adeguatamente commisurate alla gravità oggettiva dell'infrazione ed al grado di colpa del trasgressore (STA 9.4.96 in re T.; 24.8.95 in re T.).
Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 4 Cost. include in effetti il diritto del cittadino di potersi esprimere sugli elementi rilevanti prima che venga presa una decisione che tocca la sua posizione giuridica, la facoltà di produrre prove pertinenti, di prendere conoscenza dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove essenziali od almeno di potersi esprimere sul risultato dell'istruttoria, quando questo può influire sulla decisione che sarà adottata dall'autorità (DTF 119 Ia 139 consid. consid. 2d e rinvii). Il diritto di essere sentito costituisce una garanzia di natura formale: la sua violazione comporta l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di esito favorevole del ricorso (DTF cit. 138, consid. 2b). La costante prassi del Tribunale federale considera tuttavia sanata la lesione del menzionato diritto quando l'interessato ha avuto la possibilità di esprimersi in sede di ricorso innanzi ad un'autorità munita di piena cognizione (DTF 118 Ib 120 seg. consid. 4b e rinvii; RDAT 1982 N. 30 pag. 68, consid. 2b; STA 9.4.96 in re T.): ipotesi, questa, che si verifica senz'altro nei casi come quello in esame, in cui il Tribunale amministrativo è chiamato a statuire su ricorsi proposti contro sanzioni disciplinari (art. 70 cpv. 1 PAmm).
Le doglianze che l'insorgente solleva con riferimento alle innegabili violazioni del diritto di essere sentito poste in essere dalla CVS e dal Dipartimento delle opere sociali non giustificano quindi un annullamento della risoluzione censurata.
L'addebito, così com’è prospettato dall’autorità cantonale, è ingiustificato.
Vero è che dopo l'adozione di quei provvedimenti il morbo ha continuato a manifestarsi ancora per qualche tempo. Tale circostanza, come la stessa __________ ammette, è tuttavia da ascrivere al periodo di incubazione degli agenti patogeni. Dubbi possono invero sussistere per rapporto agli ultimi due casi (N.Q. e D.M.), verificatisi il __________ ed il __________, dopo un'interruzione di una decina di giorni. Non è tuttavia dimostrato, nè può essere ritenuto verosimile, che questi nuovi episodi siano da attribuire ad insufficienze delle misure profilattiche adottate. Dalle informazioni raccolte dalla __________ non risulta quando queste misure sono state revocate. Nè risulta che vi sia stato un allentamento a partire dall’inizio di luglio. Tanto meno risulta che un eventuale allentamento sia da ricondurre ad omissioni del ricorrente, partito per le vacanze il __________, ovvero prima della nascita dei due ultimi neonati ammalatisi, ed assente dal lavoro sino al __________.
Manchevolezze potrebbero invero sussistere in ordine alla tempestività con cui sono state adottate le misure per stroncare l’epidemia. Per ammissione dello stesso ricorrente tali provvedimenti sono in effetti stati adottati soltanto il , dopo che anche al primario di pediatria dell’ era sorto il sospetto che alla clinica __________ stesse manifestandosi un’epidemia neonatale. In mancanza di adeguati accertamenti e di precise contestazioni al riguardo da parte della __________, la questione può tuttavia rimanere indecisa. Non spetta invero a questo tribunale porre rimedio alle lacune istruttorie poste in essere dalla commissione inquirente. Tanto meno quando si consideri che l’accertamento di eventuali ritardi imputabili all’insorgente nell’adozione delle misure di profilassi non permetterebbe comunque a questo tribunale di aggravare la sanzione inflittagli (art. 65 cpv. 4 PAmm).
L'art. 9 dell'ordinanza concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell'uomo (RS 818.141.1) impone ai medici ed ai laboratori che constatano un aumento epidemico regionale di una malattia trasmissibile di comunicare immediatamente per telefono le loro osservazioni al medico cantonale. L’art. 68 LSan, dal canto suo, fa obbligo ad ogni operatore sanitario di informare il Dipartimento ed il Medico cantonale di qualunque fatto che possa mettere in pericolo la salute pubblica.
Ora è innegabile che il ricorrente ha disatteso gli obblighi succitati.
Che si sia trattato di un'epidemia nosocomiale non può essere ragionevolmente contestato. Le misure adottate dimostrano che lo stesso ricorrente, ad un certo momento, se ne è reso conto. Poco importa che l’epidemia sia stata di natura relativamente blanda e fosse circoscritta alla clinica __________. Che si sia trattato di un fatto suscettibile di mettere in pericolo la salute pubblica non può essere revocato in dubbio.
Altrettanto certo è che l'obbligo d’informare il Medico cantonale incombeva al ricorrente nella sua veste di responsabile medico della clinica __________.
E che il ricorrente non possa pretendere di aver adempito l'obbligo di avvertire il Medico cantonale per interposta persona del prof. __________ non è men certo. L’illustre batteriologo non è il Medico cantonale e non è nemmeno aggregato all’ufficio del Medico cantonale. Le indubbie competenze scientifiche del prof. __________ non liberavano di certo il ricorrente dall'obbligo di informare il Medico cantonale. Che il posto del titolare di quest’ufficio fosse vacante è irrilevante: l’ufficio del Medico cantonale continuava comunque a sussistere. Per di più v’era un sostituto.
Sotto questo profilo, il ricorso va quindi senz’altro respinto.
Quando la paziente in questione è entrata in clinica per partorire, il ricorrente era già partito da tempo per le vacanze. Era ancora in vacanza quando D.M. è nato e non era rientrato nemmeno quando il piccolo in questione si è ammalato.
In tali circostanze, non si vede come si possa rimproverare al ricorrente di non aver adempito l'obbligo d'informazione sancito dall'art. 6 LSan.
A torto si richiama l'autorità cantonale alle regole sull’onere della prova per dimostrare la violazione dell’obbligo in questione. Dal fatto che spetti all’operatore sanitario e non al paziente provare di aver fatto fronte a tale obbligo non può essere dedotto alcunché circa la sussistenza dell’obbligo in quanto tale. L’esistenza dell’obbligo in quanto tale va desunta dalla posizione di garante del singolo operatore sanitario. E quest'ultima, nel caso della madre dell'ultimo neonato ammalatosi, era da ricercare nei medici che l'hanno avuta in cura al momento del ricovero in clinica, rispettivamente al momento del parto. Non nel ricorrente, che era assente per vacanze sia al momento del ricovero, sia al momento della nascita del piccolo D.M..
In conclusione, il ricorrente va quindi prosciolto dal primo e dall’ultimo degli addebiti mossigli dalla __________. Va per contro ritenuto responsabile dell’omessa informazione al Medico cantonale. Tenuto conto che la sanzione disciplinare inflittagli è già quella minima prevista dalla legge, il ricorso, in quanto volto ad ottenere l’integrale annullamento del provvedimento afflittivo, deve essere respinto.
Giusta l'art. 28 PAmm, l'autorità amministrativa può applicare una tassa di giustizia alle proprie decisioni.
Nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario, l'importo della tassa applicata dai Dipartimenti o da commissioni speciali varia da fr. 10.-- a fr. 2'000.--. Nella determinazione della tassa l'autorità amministrativa fruisce di un certo potere d'apprezzamento. Essa deve comunque rispettare il principio della copertura dei costi e quello dell’equivalenza. La tassa deve quindi risultare adeguatamente ragguagliata al dispendio lavorativo indotto dal procedimento amministrativo e tener debitamente conto degli interessi economici in gioco (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, ad art. 28 N. 2).
In concreto, la tassa di fr. 1'000.-- applicata dal Dipartimento delle opere sociali appare tutto sommato eccessiva. Considerati i limiti dell'inchiesta esperita dalla CVS, una tassa superiore alla metà del massimo previsto dalla legge non può non assumere le connotazioni di una sanzione aggiuntiva.
Su questo punto, il ricorso va quindi accolto, dimezzando la tassa in contestazione.
Dato che verrebbero compensate, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall’assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 59, 68 LSan; 3, 18, 28, 61, 65, 69, 70 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza, la tassa di giustizia applicata dalla decisione 29 settembre 1997 del Dipartimento delle opere sociali è ridotta a 500.- fr.
Non si assegnano ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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