AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.292
Data decisione, Autorità: 16.12.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00292
Lugano 16 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 ottobre 1997 di
contro
la comunicazione (n. E 436) 1° ottobre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, di mancato rinnovo del permesso di dimora
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________, cittadina italiana nata il __________, è entrata in Svizzera il 15 settembre 1994, stabilendosi a __________;
che a partire da quella data essa ha beneficiato di un permesso di dimora annuale (tipo "B"), in seguito rinnovato, a scopo di lavoro in qualità di tecnico multimediale presso la succursale di __________ della __________;
che il 1° ottobre 1997 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri - constatato in sostanza che la titolare sarebbe senza lavoro dal gennaio 1996 beneficiando della prestazioni erogate dall'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) - le ha comunicato il mancato rinnovo del permesso di dimora al momento della scadenza prevista per il 14 marzo 1998, ritenuto inoltre che non si evincerebbero concreti motivi atti a concludere la sua impossibilità di rientrare in Italia;
che il 10 ottobre 1997 __________ è insorta contemporaneamente sia davanti al Consiglio di Stato sia direttamente al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo - previa concessione dell'effetto sospensivo - l'annullamento della "decisione", l'audizione personale, il riconoscimento del diritto di domicilio in Ticino in base al suo nuovo progetto di attività lucrativa indipendente. Sostiene inoltre che il Consiglio di Stato, quale vertice della pubblica amministrazione, non adempierebbe i requisiti per statuire sulle controversie amministrative non essendo un tribunale indipendente e libero di sindacare i fatti ed il diritto, donde la sua proposta di ricusa;
Considerato, in diritto
che il 15 febbraio 1992 è entrato in vigore il nuovo art. 98a della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) secondo cui i Cantoni istituiscono autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale nella misura in cui le decisioni di quest'ultime siano direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cpv.1), il diritto di ricorrere e i motivi di ricorso dovendo essere garantiti almeno nella misura stabilita per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cpv. 3);
che in applicazione di tale disposto, in materia di diritto degli stranieri, nel Cantone Ticino è data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato (cfr. art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997);
che la relativa procedura è disciplinata dalla Legge cantonale di procedura per le cause amministrative (Messaggio 27 novembre 1996 n. 4600 del Consiglio di Stato concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'art. 98a della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria, pag. 9);
che prima di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data giusta l'art. 60 PAmm nei casi previsti dalla legge contro decisioni di un Dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato (cpv. 1), mentre contro le decisioni di un Dipartimento o di Commissioni speciali appellabili al Tribunale cantonale amministrativo non è dato ricorso al Consiglio di Stato (cpv. 2);
che il Dipartimento delle istituzioni ha già indicato che il ricorso al Consiglio di Stato viene mantenuto, l'autorità giudiziaria quale ultima autorità di ricorso in sede cantonale venendo istituita quale istanza "in più" di quella prevista dalla legge (Messaggio citato, pag. 3);
che a seguito dell'ulteriore aggravio del Tribunale cantonale amministrativo dovuto in virtù di questa nuova competenza e onde salvaguardarne l'operatività, è stato giudicato opportuno rafforzare l'effetto filtrante dei gradi di giurisdizione cantonale prevedendo sempre un'istanza ricorsuale intermedia (Consiglio di Stato) anche in materia di diritti degli stranieri, scartando così la possibilità di impugnare la decisione dipartimentale direttamente al Tribunale cantonale amministrativo (Rapporto 21 febbraio 1997 della Commissione della legislazione sul messaggio 27 novembre 1996 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'art. 98a della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria, pag. 4);
che le censure mosse dalla ricorrente sull'incompetenza del Consiglio di Stato per statuire sul gravame sono pertanto infondate, il doppio grado di giurisdizione non essendo lesivo dei propri diritti essendole comunque garantita la possibilità di adire successivamente il Tribunale cantonale amministrativo, sempre che la decisione dell'esecutivo cantonale sia suscettibile di essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale;
che in conclusione, il ricorso presentato avanti a questo Tribunale va considerato irricevibile e va trasmesso d'ufficio all'autorità competente, vale a dire il Consiglio di Stato (art. 4 cpv. 1 PAmm);
che, visto l'esito, il gravame non necessita ulteriore disamina, le domande di effetto sospensivo e di ricusa divenendo in ogni caso prive di oggetto;
che viste le particolarità della fattispecie e il fatto che la ricorrente si è fondata, per proporre il presente ricorso, su quanto dispone l'art. 98a OG, si rinuncia eccezionalmente a prelevare una tassa di giustizia e ad incassare le spese di procedura (art. 28 PAmm);
visti gli art. 98a OG; art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 4 cpv. 1, 28 e 60 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato per competenza.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster