AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.291
Data decisione, Autorità: 03.02.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00291
Lugano 3 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 ottobre 1997 di
Comunione ereditaria fu __________ patrocinata da: avv. __________
Contro
la decisione 23 settembre 1997, no. 4814, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 30 luglio 1997 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per la costruzione di un muro di sostegno;
viste le risposte:
20 ottobre 1997 di __________ e __________;
22 ottobre 1997 del municipio di __________;
5 novembre 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 21 maggio 1997 i resistenti __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire un muro di sostegno lungo 22 m ed alto poco più di 3 a monte della loro casa d'abitazione (part. n. __________ RT) e della vicina stalla di proprietà della comunione ereditaria qui ricorrente (part. n. __________ RT). Alla domanda si è opposta quest'ultima, rilevando che la distanza di 3 m, prevista tra il muro e la facciata munita di una porta della stalla, non era conforme a quella minima prescritta dall'art. 30 NAPR verso edifici con aperture (4 m).
B. Con decisione 30 luglio 1997 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina.
In sostanza, l'autorità comunale ha ritenuto che la porta della stalla non fosse da considerare alla stregua di un'apertura richiamante distanze.
C. Con giudizio 23 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
Il Governo ha in sostanza condiviso l'assunto dell'autorità comunale, ritenendo che la porta, in quanto volta ad assicurare l'accesso e non la veduta, non richiamasse la distanza di 4 m prescritta dall'art. 30 NAPR verso edifici con aperture.
D. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza.
In sostanza, l'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza successo davanti alle precedenti istanze.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio di __________ ed i rilasciatari della licenza, contestando partitamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). Data la natura delle questioni poste a giudizio, il sopralluogo chiesto dall'insorgente è del tutto superfluo.
Giusta l'art. 30 NAPR di __________, nella zona del nucleo valgono le seguenti distanze:
a confine, se non vi sono aperture, altrimenti a m 1.50 da confine sul fondo aperto;
minimo m 3 verso un edificio senza aperture o in contiguità
minimo m 4 verso un edificio con aperture.
Deroghe possono essere concesse unicamente con l'accordo scritto del confinante. Il municipio può inoltre imporre allineamenti o concedere deroghe per quanto riguarda la distanza da strade, vicoli, piazze, posteggi pubblici, ecc.
La norma in questione disciplina sia la distanza dal confine, sia quella verso altri edifici ispirandosi all'ordinamento degli art. 120 e 124 LAC.
La distanza verso edifici con aperture è chiaramente fissata in 4 m. Da questo profilo, l'art. 30 NAPR traspone nel diritto pubblico l'art. 124 LAC, che prescrive la stessa distanza verso edifici con porte, finestre od altre aperture a prospetto.
Indubitabilmente, la porta esistente nella facciata a monte della stalla configura un’apertura che richiama la distanza suddetta.
A torto reputano le precedenti istanze ed i resistenti che le porte non esigano il rispetto della distanza di 4 m in quanto destinate all'accesso e non alla veduta. Questa distinzione appartiene esclusivamente all'ordinamento delle distanze retto dagli art. 125-128 LAC e disciplinante l’apertura di finestre. Ordinamento, che non essendo stato recepito dalle NAPR, non è applicabile alle distanze tra edifici fissate dal diritto pubblico.
Vero è che la giurisprudenza sviluppatasi attorno all’art. 125 LAC ha negato il carattere di apertura alle porte destinate esclusivamente all’accesso (cfr. Scolari, Commentario, II ed., N. 1457 e rimandi). Questa giurisprudenza fa tuttavia stato soltanto per l’apertura di finestre. Non vale nel campo di applicazione dell’art. 124 LAC, che chiaramente prescrive una distanza di 4 m verso edifici muniti di porte, finestre o altre aperture a prospetto. Essa non può quindi nemmeno trovare applicazione nell’ambito delle distanze fra edifici fissate dall’art. 30 NAPR di __________.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata siccome lesiva del diritto e subordinando la licenza alla condizione di arretrare il muro in contestazione in modo da rispettare la distanza di 4 m dalla stalla della ricorrente.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 30 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23 settembre 1997, no. 4814, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la licenza edilizia 30 luglio 1997 rilasciata dal municipio di __________ ai resistenti è confermata alla condizione che il muro venga arretrato in modo di rispettare la distanza di 4 m dalla facciata a monte della stalla della ricorrente.
La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico della comunione ereditaria ricorrente nella misura di fr. 300.-- e dei resistenti, in solido, per il resto.
I resistenti rifonderanno in solido fr. 800.-- alla comunione ereditaria ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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