AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.282
Data decisione, Autorità: 03.02.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00282
Lugano 3 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 ottobre 1997 di
Comune di __________ patrocinato da: avv. __________
contro
la risoluzione 16 settembre 1997 (n. 4636) del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso 28 luglio 1997 di __________ ed annullato la decisione 15 luglio 1997 del municipio di __________ di imposizione della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti relativa agli anni 1992, 1993, 1994, 1995 concernente il grotto __________;
viste le risposte:
14 ottobre 1997 di __________
15 ottobre 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. A __________ il servizio di nettezza urbana é retto dal Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, in vigore dal 1 gennaio 1992 (in seguito: RSRER). Il servizio é organizzato dal municipio (art. 1 RSRER) e la consegna dei rifiuti é obbligatoria (art. 3 RSRER). Per il finanziamento del servizio il comune preleva annualmente delle tasse, che per "ristoranti, bar, osterie" fino a 100 posti assommavano fino al 31 dicembre 1995 a fr. 400.-- (art. 25 cpv. 1 lett. b RSRER).
B. a) In data 31 marzo 1994 i servizi amministrativi del comune di __________ hanno notificato a __________, domiciliato a __________, la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti relativa agli anni 1992 e 1993 e concernente il grotto __________, di cui il predetto é titolare del permesso per esercizio pubblico e gestore. Il tributo assommava a fr. 400.-- per anno.
b) __________ ha inoltrato reclamo contro quelle tassazioni il 14 aprile 1994, sostenendo che il grotto, aperto in modo continuato solo 3-4 mesi all'anno, non produceva spazzatura. Invitato dal municipio a chiarire il modo di eliminazione dei rifiuti domestici, con scritto del 27 maggio successivo il reclamante ha spiegato che i pochi ettogrammi di scarti di cucina venivano eliminati sul posto. Gli avanzi degli alimenti venivano consumati dagli animali. Gli imballaggi di carta servivano per accendere il fuoco. Motivo per cui egli non aveva mai fatto capo al servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti.
c) Con decisione 15 luglio 1997 il municipio di __________ ha accolto parzialmente le motivazioni addotte nel reclamo ed ha pertanto ridotto la tassa a fr. 200.-- l'anno.--. Il municipio ha approfittato di quell'occasione per fissare in fr. 200.-- anche la tassa concernente gli anni 1994 e 1995.
C. a) Con ricorso 28 luglio 1997 __________ ha impugnato quella decisione municipale davanti al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla. Oltre ad annettere le giustificazioni sottoposte al municipio, il ricorrente ha spiegato che il grotto __________ à posto alle pendici del __________, a circa 800 metri di altezza, ed é raggiungibile da __________ solo percorrendo sentieri. Il comune non ha pertanto mai effettuato, né potrebbe effettuare un servizio di raccolta dei rifiuti per l'esercizio pubblico in esame.
b) Con risoluzione 16 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso ed annullato la controversa imposizione. Il Governo ha considerato che il comune non fosse legittimato a prelevare una tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti a gravare il grotto __________ per il motivo che in realtà non forniva quel servizio a favore del menzionato esercizio pubblico. L'autorità inferiore ha inoltre accreditato la tesi del ricorrente, secondo cui i pochi rifiuti prodotti dall'esercizio pubblico venivano eliminati in loco.
D. Con ricorso 6 ottobre 1997 il comune di __________ é insorto innanzi a questo Tribunale contro quel giudicato governativo. L'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di aver supinamente accreditato la versione dei fatti sostenuta da __________ in merito all'eliminazione autonoma dei rifiuti ed inoltre di aver disatteso il principio, desumibile dall'art. 3 RSRER, secondo cui la tassa per un servizio pubblico obbligatorio deve essere soluta dall'utente anche quando questi non fa capo al servizio. Il ricorrente chiede quindi al Tribunale di annullare il giudicato governativo e di ripristinare la validità della decisione municipale 15 luglio 1997.
Il Consiglio di Stato ed __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa é dunque ricevibile in ordine e può essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
La tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti è una tassa di utilizzazione, ossia un compenso particolare imposto al privato per una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico (DTF 111 Ia 326 = RDAT 1986 N. 38 pag. 67, consid. 7, in re comune di __________). Essa deve pertanto poggiare su di una legge in senso formale ed ossequiare inoltre i principi della copertura costi (condizione comunque controversa per talune tasse di utilizzazione) e della proporzionalità: principio quest'ultimo che secondo la terminologia comunemente invalsa in materia di tributi causali assume la qualifica di equivalenza (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono DTF 118 Ia 320 segg. in re comune di __________, consid. 3, 4b e 4c rispettivamente; inoltre DTF 111 Ia 326, consid. 7). La fissazione della tassa in rassegna deve indi ossequiare il principio di uguaglianza ancorato all'art. 4 Cost. ed il divieto d'arbitrio che ne discende (RDAT 1986 N. 38 pag. 66 seg., consid. 6). In quanto corrispettivo di una prestazione speciale ai sensi degli art. 31 cpv. 2 (31b cpv. 1 dal 1 luglio 1997) e 48 cpv. 1 LPAmb la tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti deve infine rispettare il principio della causalità sancito all'art. 2 LPAmb medesima (STA inedite 1.12.1993 in re K.-T., consid. 4; 2.5.1994 in re P. e LLCC, consid. 5.4.; 7.9.1994 in re M. SA, consid. 2; 28.4.1995 in re B., consid. 2 non pubblicato in RDAT II-1995 N. 23; 30.7.1996 in re comune di __________, consid. 2.1.; 23.9.1996 in re S., consid. 2.1.; 15.10.1996 in re comune di __________, consid. 2.1.; 27 febbraio 1997 in re comunione ereditaria fu A. C., consid. 2.1.; URP 1994 N. 13 pag. 90 segg.). Come ha avuto modo di affermare il Tribunale federale in due recenti sentenze il prelievo dei costi concernenti il trattamento dei rifiuti urbani non avviene tuttavia in applicazione diretta dei combinati art. 2 e 48 LPAmb. E' infatti necessaria una regolamentazione cantonale, per la cui promulgazione i Cantoni, rispettivamente i comuni ai quali tale compito é delegato (com'è il caso per il nostro Cantone) godono di un certo margine di decisione. In questo ambito, in particolare, il principio della causalità non può venire interpretato nel senso che é lecita solo una ripartizione dei costi proporzionale alla quantità dei rifiuti effettivamente prodotta. Questa interpretazione obbligherebbe in pratica gli enti pubblici ad introdurre la cosiddetta tassa sul sacco, mentre che il legislatore federale non ha inteso limitare in maniera così importante le competenze dei Cantoni in una materia politicamente così discussa (cfr. DTF 20.11.1995 in re comune di __________ e comune di __________, consid. 10b e 10c rispettivamente, pubblicati in RDAT I-1996 n. 51 e 52). Il Tribunale federale ne ha concluso che i Cantoni rispettivamente i comuni godono di una notevole libertà nello stabilire le tariffe per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti: le stesse dovranno comunque tendere a conseguire quanto disposto dall'art. 2 LPAmb rispettando nel contempo, com'é già stato detto, il principio della parità di trattamento e il divieto d'arbitrio (ibidem).
In sede di osservazioni al ricorso il resistente __________ ha eccepito l'insussistenza di una base legale legittimante l'imposizione, dal momento che l'art. 25 cpv. 1 lett. b RSRER prevede l'imposizione di una tassa di fr. 400.-- relativamente a "ristoranti, bar, osterie", mentre che l'esercizio pubblico dallo stesso gestito é un grotto. A torto, però. L'art. 25 cpv. 1 lett. b RSRER elenca infatti semplicemente i tre tipi di esercizi pubblici senza alloggio più frequenti nel nostro Cantone; non attesta pertanto l'intenzione del legislatore comunale di voler colpire solo quegli specifici tipi di esercizio pubblico senza alloggio, sollevando dall'imposizione gli altri, che parimenti danno adito alla produzione di rifiuti e richiamano pertanto un identico trattamento. Del resto, se anche si volesse seguire la tesi liberatoria del resistente, il suo grotto dovrebbe comunque essere imposto in quanto attività commerciale ai sensi della lettera d della menzionata disposizione legale con un tributo variante tra fr. 100.-- e fr. 1'000.--.
4.1. Il Governo ha considerato che il comune di __________ non é legittimato a prelevare una tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti a gravare il grotto __________ per il motivo che in realtà non fornisce quel servizio a favore del menzionato esercizio pubblico. L'autorità inferiore ha inoltre accreditato la tesi del ricorrente, secondo cui i pochi rifiuti prodotti dall'esercizio pubblico vengono eliminati in loco.
4.2. Come é stato spiegato sub 2 la tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti costituisce una tassa di utilizzazione, ossia un compenso particolare imposto al privato per una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico. Questa definizione induce a credere che l'ente pubblico possa pretendere di prelevare una tassa per detto servizio solo verso chi vi fa realmente capo, producendo rifiuti. Ora tuttavia, la giurisprudenza ha già avuto modo di ripetutamente sottolineare che quando un servizio pubblico, come quello di nettezza urbana, è obbligatorio la tassa può essere imposta anche presso chi non utilizza il servizio medesimo, la causa dell'imposizione essendo allora costituita non tanto dalla prestazione speciale effettivamente ricevuta bensì dalla possibilità di usufruire in qualsiasi momento del servizio pubblico (cfr. tra le innumerevoli sentenze di questo Tribunale sull'argomento RDAT II-1995 N. 23 ibidem; Imboden/Rhinow/Krähenmann, Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 110 B VI e relativi riferimenti, segnatamente alla sentenza del Tribunale federale pubbl. in ZBl 80/1979 pag. 303 consid. 4c; inoltre la recente STF inedita 28 ottobre 1996, riassunta in URP 1997, pag. 39 segg., consid. 4a): servizio che l'ente pubblico deve provvedere a mantenere efficiente, sopportandone i costi, anche in assenza di utilizzazione da parte del singolo utente e che anzi deve tenersi pronto in qualsiasi momento ad evacuare e smaltire un incremento di rifiuti dipendenti proprio dall'azione di questi (cfr. alle considerazioni svolte nella STA inedita 1.12.1993 in re K.-T., consid. 5.3., relativamente al prelievo della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti a carico dei proprietari di residenze secondarie). Per legittimare l'imposizione basta quindi che l'utente sia atto a produrre dei rifiuti. La possibilità per l'ente pubblico di imporre una tassa per un servizio pubblico obbligatorio, quale quello di nettezza urbana, indipendentemente dall'utilizzazione effettiva dello stesso é volta a scongiurare il tentativo (dell'utente) di sottrarsi all'obbligo di far capo al servizio per ragioni di ordine economico, cioè per risparmiare il pagamento della tassa (URP 1997 citato, pag. 41, consid. 4a).
4.3. Sulla scorta delle premesse appena esposte le motivazioni addotte dal Consiglio di Stato per accogliere il ricorso di __________ non possono essere seguite. Il comune di __________ assicura infatti, anzitutto, il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti a norma del RSRER e dell'ulteriore disciplinamento adottato da parte del municipio in attuazione dello stesso. La consegna dei rifiuti a detto servizio é, inoltre, obbligatoria per tutti coloro che ne producono sul territorio comunale (art. 3 RSRER): l'istituzione di questo obbligo costituisce un presupposto indispensabile affinché il comune possa svolgere convenientemente, per quanto di sua competenza, i compiti affidatigli nel contesto dello smaltimento dei rifiuti urbani in ossequio alle prescrizioni federali e cantonali (art. 31 cpv. 1 e 2 LPAmb, dal 1 luglio 1997 art. 31b cpv. 1 e 3 LPAmb; art. 69 seg. LALIA). Il quadro legislativo appena illustrato legittima quindi senza ombra di dubbio il comune a prelevare una tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti presso tutti gli utenti - effettivi o potenziali - dello stesso. Fra questi rientra senza ombra di dubbio il gestore di un grotto, il cui esercizio é indiscutibilmente atto a produrre rifiuti. Poco importa quindi se il resistente sostiene di non far capo al servizio vuoi perché il grotto, discosto dal paese, é raggiungibile solo a piedi, vuoi perché i pochi rifiuti prodotti dal suo esercizio vengono eliminati in loco: affermazione quest'ultima contestata dal comune. Ciò malgrado il comune rimane infatti tenuto ad assicurare in permanenza il servizio così come ciascun utente che produce rifiuti sul suo territorio, resistente compreso, rimane obbligato a consegnarglieli per l'eliminazione. Il comune non può pertanto venir pregiudicato nel suo diritto di imposizione verso l'utente che produce rispettivamente é atto a produrre rifiuti ma che non glieli consegna a questo scopo. Nel concreto caso, il municipio ha del resto tenuto in debita considerazione le specificità del grotto __________, riducendo il tributo della metà per soddisfare i principi dell'equivalenza e della parità di trattamento.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e la risoluzione governativa impugnata annullata. Annullamento che trae seco il ripristino della decisione municipale 15 luglio 1997 di imposizione ad __________ di una tassa annua di fr. 200.--, a valere per gli anni da 1992 a 1995, concernente il grotto __________.
La tassa di giudizio deve essere posta a carico del resistente, il quale deve altresì essere condannato a rifondere a favore del comune, assistito da un avvocato iscritto all'albo, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4 Cost., 2, 31, 31b, 48 LPAmb, da 69 seg. LALIA, 208, 209 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. La risoluzione del Consiglio di Stato 16 settembre 1997 (n. 4636) é integralmente annullata.
§§. E' confermata la decisione 15 luglio 1997 del municipio di __________ di imporre ad __________ una tassa annua di fr. 200.--, a valere per gli anni da 1992 a 1995, per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti concernente il grotto __________.
La tassa di giudizio, di fr. 100.--, è posta a carico di __________, il quale é inoltre condannato a rifondere al comune di __________ un importo di fr. 300.-- per ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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