AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.280
Data decisione, Autorità: 26.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00280
Lugano 26 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 ottobre 1997 di
e __________
contro
la decisione 17 settembre 1997, no. 4763, del Consiglio di Stato che evade ai sensi dei considerandi l'istanza d'intervento presentata dagli insorgenti nei confronti del municipio di __________ ed approva il MM 4619/1994 con cui il municipio ha proposto lo stanziamento di un credito di fr. 803'427.90 per la progettazione di opere di ristrutturazione dello __________ di __________;
viste le risposte:
5 novembre 1997 del municipio di __________;
5 novembre 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con messaggio 21 novembre 1994 , no. 4619, il municipio di __________ ha chiesto al consiglio comunale di stanziare un credito di fr. 803'427.90 per coprire gli anticipi effettuati in relazione alla progettazione di opere di ristrutturazione dello __________ di __________;
che con istanza 11 ottobre 1995 i consiglieri comunali __________, __________ e __________ hanno chiesto al Consiglio di Stato di intervenire quale autorità di vigilanza sui comuni per sanzionare l'operato del municipio di __________, che avrebbe avviato la progettazione di questi lavori senza chiedere al consiglio comunale di stanziare i necessari crediti di progettazione;
che con risoluzione 27 settembre 1995 il legislativo comunale si è rifiutato di stanziare il credito chiesto dal municipio;
che il 23 novembre 1995 il municipio di __________ ha segnalato al Consiglio di Stato il rifiuto oppostogli dal consiglio comunale alla richiesta di stanziamento del credito in oggetto;
che con giudizio 17 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha "evaso ai sensi dei considerandi" l'istanza d'intervento e la segnalazione del municipio di cui si è detto sopra;
che nei considerandi del giudizio il Governo ha stigmatizzato l'operato dei municipi in carica nelle legislature 1984-1992, rimproverando loro di essersi avventurati in un'operazione sproporzionata per rapporto alle possibilità economiche ed alle necessità del comune e di aver lasciato che i progettisti incaricati elaborassero una serie di proposte comportanti investimenti che dai 71 milioni previsti in un primo tempo si sono progressivamente ridotti a circa 9;
che il Governo ha comunque rinunciato ad adottare provvedimenti nei confronti dei municipali in carica in quel periodo o a promuovere azioni di responsabilità;
che con lo stesso giudizio il Consiglio di Stato ha quindi approvato il messaggio municipale respinto dal Consiglio comunale;
che contro il predetto giudizio governativo due dei tre denuncianti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando talune deduzioni operate dal Consiglio di Stato per sminuire la gravità delle infrazioni commesse dai municipali e sollecitando l'adozione di sanzioni disciplinari a carico dei tre municipali ancora in carica;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, che contestano la legittimazione attiva dei ricorrenti e postulano il rigetto dell'impugnativa;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 207 LOC le decisioni rese dal Consiglio di Stato in veste di autorità di vigilanza sui comuni sono definitive, riservato il diritto di ricorso di chi è leso nei suoi legittimi interessi;
che la qualità per agire in via di ricorso può quindi essere riconosciuta soltanto a chi viene direttamente, concretamente e personalmente toccato nei suoi interessi legittimi; non è data l'actio popularis;
che, in altri termini, il riconoscimento della legittimazione attiva ad impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo un giudizio reso dal Consiglio di Stato in qualità di autorità di vigilanza sui comuni presuppone che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione risulta collegata all'oggetto del giudizio impugnato da un rapporto particolarmente stretto ed intenso che le permetta di distinguersi da quella degli altri membri della collettività;
che, in concreto, il Consiglio di Stato ha statuito in veste di autorità di vigilanza sui comuni, ratificando il messaggio municipale respinto dal consiglio comunale;
che i ricorrenti, già denuncianti, non sono legittimati ad impugnarlo davanti al Tribunale cantonale amministrativo;
che, in effetti, la loro situazione giuridica non è diversa da quella degli altri cittadini attivi di __________;
che la loro condizione di denuncianti e di consiglieri comunali non permette di dedurre che il giudizio governativo li tocchi in misura diversa rispetto agli altri cittadini attivi di __________;
che nemmeno il diritto di referendum, che secondo i ricorrenti sarebbe stato eluso, permette di riconoscere loro uno statuto diverso da quello degli altri cittadini attivi;
che così stando le cose, il ricorso va senz'altro dichiarato irricevibile;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 207 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 400.-- è a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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