AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.277
Data decisione, Autorità: 26.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00277
Lugano 26 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 30 settembre 1997 di
contro
la risoluzione del 16 settembre 1997 (n. 4638) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione del 9 aprile 1997, con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli ha notificato la decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
9 ottobre 1997 del Consiglio di Stato,
13 ottobre 1997 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________, cittadino italiano nato il __________, è entrato in Svizzera nel 1959 con lo statuto di lavoratore stagionale. Titolare dal 1° gennaio 1982 di un permesso di dimora annuale, più volte rinnovato, dal 28 otttobre 1984 beneficia di un permesso di domicilio il cui termine di controllo è stato rinnovato per l'ultima volta il 24 ottobre 1996 e la cui scadenza è stata fissata al 26 ottobre 1999.
La famiglia del titolare è composta dalla moglie __________ e dai figli __________, __________, __________ e __________ sono tutti residenti in Italia a __________ (provincia di __________). Il figlio __________ è anch'esso al beneficio di un permesso di domicilio e risiede ad __________.
b) Dal 1982 alle dipendenze della ditta __________ di __________ in qualità di muratore, __________ nell'ottobre 1996 ha subìto un infortunio che lo ha reso inabile sino al 23 febbraio 1997. Ripreso il lavoro, egli ha dovuto nuovamente interromperlo causa malattia il 13 aprile 1997.
B. A seguito del mancato ritiro della corrispondenza inviatagli, il 3 febbraio 1997 la Sezione degli stranieri ha chiesto alla Polizia cantonale di disporre degli accertamenti volti a verificare se __________ risiedesse effettivamente in Ticino.
Dando seguito a tale richiesta, il 12 febbraio 1997 l'autorità di polizia ha provveduto ad interrogare la gerente del ristorante __________, la quale ha affermato che dal settembre 1996 - momento in cui iniziò la locazione della camera n. 3 - lo straniero in questione dormiva saltuariamente ad __________ in quanto si trovava in Italia presso i suoi famigliari come da lui stesso dichiarato. Inoltre egli non risiedeva più presso il ristorante, avendo disdetto il contratto di locazione a fine dicembre 1996, mantenendo comunque anche in seguito il recapito per la sua corrispondenza postale.
C. Fondandosi sui predetti accertamenti di polizia, come pure sullla mancata produzione del certificato AIRE, con decisione del 9 aprile 1997 la Sezione degli stranieri ha dichiarato revocato (recte: decaduto) il permesso di domicilio a suo tempo rilasciato a __________, avendo egli risieduto per oltre sei mesi all'estero.
D. Adìto il 24 aprile 1997 da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con decisione del 16 settembre 1997. Il Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso di domicilio giusta quanto previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, visto che l'insorgente ha risieduto in modo effettivo all'estero, e più precisamente in Italia presso i suoi famigliari, per un periodo superiore a sei mesi. Secondo l'Esecutivo cantonale, ricostruendo i fatti e in assenza di prove contrarie, il ricorrente risulterebbe assente dalla Svizzera dal settembre 1996 per più di sei mesi rientrandovi solo saltuariamente, ritenuto pure che dal gennaio 1997 non avrebbe nemmeno alcun alloggio in Ticino, il recapito ad __________ essendo fittizio tanto che la corrispondenza inviata per raccomandata dalla Sezione degli stranieri veniva ritirata dalla gerente del ristorante __________.
E. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che egli sia riconosciuto titolare di un permesso di domicilio in Svizzera.
Contesta in sostanza che nel caso di specie sussistano i presupposti previsti dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS per ritenere decaduto il suo permesso di domicilio.
Sostiene in sostanza che la decisione sarebbe affrettata e gli elementi su cui essa si basa insufficienti, il verbale d'interrogatorio agli atti non essendo prova esaustiva, alla luce pure del suo rapporto di lavoro esistente. Riconosce tuttavia che buona parte dei fine settimana li trascorre presso i famigliari in __________ e non esclude la possibilità di aver trascorso alcuni giorni presso di loro anche durante il suo infortunio, considerate pure le feste di fine anno.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo sia conferito effetto sospensivo.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
G. Il ricorrente il 14 e 24 ottobre 1997 ha trasmesso a questo Tribunale alcuni conteggi fiscali attestanti l'avvenuto pagamento di varie imposte.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re D., consid. 1b con riferimenti).
Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
A tale proposito occorre rilevare che giusta l'art. 47 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti.
Ora, nella fattispecie in esame non è data nessuna delle predette eccezioni alla regola sancita da tale disposizione. Si noti in particolare che la decisione governativa qui impugnata non dispone affatto la revoca dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa.
Ne consegue pertanto che l'impugnativa inoltrata dal ricorrente ha già per legge effetto sospensivo e quindi la domanda volta ad ottenere in questa sede analogo provvedimento va senz'altro respinta in quanto priva di oggetto.
Giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero notifica la sua partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima della scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni.
Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione qui dedotta in giudizio, per residenza effettiva, ai sensi della precitata disposizione, si intende la permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato. Pertanto il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi, senza con ciò aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi.
Ne consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso di domicilio, e questo anche quando la presenza sul territorio svizzero dello straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF 120 Ib 369 e segg., consid. 2c con rinvii).
Interrogata dalla Polizia cantonale l'11 febbraio 1997 fu per contro la gerente del ristorante __________ in merito alla residenza regolare e continua in Svizzera del ricorrente, la quale ha ricordato che "da inizio settembre 1996 e sino a fine dicembre del citato anno, al signor __________, citt. it., gli ho affittato la camera no. 3. Attualmente presso il mio EP. tiene solo il recapito per la sua corrispondenza postale. Preciso che da quando aveva in affitto la citata camera, il __________ ha dormito solo saltuariamente, questo perché, come da lui dichiaratomi si trovava al proprio Paese con i suoi familiari. Quando si trovava nella camera del mio EP, ha pure preso i pasti". La gerente ha poi aggiunto che "Secondo me, la sua residenza non era continua e regolare presso il mio ristorante. Quella effettiva era a __________ (SO)".
Tale dichiarazione sembra però in contraddizione con quella successiva sottoscritta dai gerenti __________ a nome del ristorante il 24 aprile 1997 e prodotta dall'insorgente (doc. B) in occasione del ricorso al Consiglio di Stato con cui si certifica che quest'ultimo "alloggia presso il nostro esercizio pubblico dal 1° settembre 1996, corrispondendo una pigione mensile di fr. 200.–".
4.2. Ora, in base a queste risultanze e rilevato che il ricorrente non fu nemmeno interrogato, non si può evincere in maniera sufficientemente chiara che quest'ultimo dall'inizio del mese di settembre 1996 abbia effettivamente soggiornato all'estero per un periodo superiore a sei mesi come affermato nella decisione della Sezione degli stranieri. Né tantomeno gli accertamenti operati dalla Polizia cantonale permettono di concludere diversamente. Nel rapporto di polizia del 12 febbraio 1998 (recte: 1997) agli atti, si afferma infatti che sulla scorta del rapporto del 6 dicembre 1996 intestato al figlio __________ (oggetto di un'analoga procedura sfociata anch'essa in un ricorso presso questo Tribunale - inc. n. 52.97.209) sarebbe stato precisato che l'insorgente di fatto abiterebbe a __________ e che entrerebbe un giorno alla settimana per sottoporsi a visita medica. Ora, questa affermazione non significa ancora che __________ si fosse effettivamente trasferito all'estero per un periodo superiore a sei mesi, la deposizione risalendo solo al dicembre 1996.
Mal si comprende pertanto come l'autorità di prima istanza sia giunta alla conclusione di dichiarare decaduto il permesso di domicilio a __________. In particolare non risulta dall'incarto che gli organi di polizia lo abbiano interrogato né che siano stati sentiti, verbalizzandoli, i responsabili della ditta __________ per accertare a partire da quando il dipendente ha incominciato ad essere assente dal lavoro. Dalla disdetta del rapporto lavorativo non si evince difatti se egli abbia effettivamente lavorato o meno sino al 30 settembre 1996, data dell'infortunio. Quanto alla sua presenza ad __________, s'imponeva eventualmente l'esecuzione sull'arco di alcune settimane di controlli a sorpresa onde verificare la presenza effettiva di __________ presso il ristorante, ritenuta la dichiarazione dei gerenti del ristorante in contraddizione con la deposizione di __________ presso la Polizia cantonale. Non risulta dagli atti che tutto ciò sia stato fatto.
4.3. Stante quanto precede, questo Tribunale non è in grado di pervenire con affidante e tranquilla persuasione al solido convincimento che il ricorrente abbia effettivamente soggiornato all'estero per un periodo di oltre sei mesi e che quindi nella fattispecie in esame siano adempiute le condizioni poste dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS per considerare decaduto il permesso di domicilio a suo tempo rilasciato allo straniero in rassegna. Infatti, come si è detto, per il periodo compreso tra l'inizio del mese di settembre 1996 e la decisione della Sezione degli stranieri del 9 aprile 1997 non emergono dagli atti dati certi circa il suo soggiorno effettivo su territorio svizzero. Di sicuro vi è soltanto che in seguito all'infortunio occorso il 30 settembre 1996, il ricorrente è rimasto assente dal lavoro fino al 23 febbraio 1997, quindi per circa cinque mesi, alloggiando anche presso i famigliari in Italia. Trattasi comunque di questioni che vanno chiarite mediante un complemento di inchiesta da parte dei competenti organi amministrativi. Infatti, sebbene la Legge di procedura per le cause amministrative sia retta dal principio inquisitorio (art. 18 PAmm), il quale prevede che il Tribunale cantonale amministrativo ha la facoltà di assumere prove d'ufficio per il tramite di un giudice delegato (art. 64 PAmm), giova rammentare che tale principio processuale non consente nel caso concreto di rimediare all'insufficienza di accertamenti da parte della prima istanza, essendo compito di quest'ultima quello di raccogliere le prove determinanti a suffragare la decisione da essa stessa emanata.
4.4. In simili circostanze ben si giustifica di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al Consiglio di Stato affinché provveda a completare l'inchiesta concernente l'effettivo soggiorno in Svizzera del ricorrente dall'inizio del mese di settembre 1996.
Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28 43, 60, 61, 64 e 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 16 settembre 1997 (no. 4638) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato affinché proceda ad ulteriori accertamenti;
Non si prelevano tasse né spese.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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