AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.274
Data decisione, Autorità: 26.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00274
Lugano 26 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 30 settembre 1997 di
contro
la risoluzione 16 settembre 1997 (n. 4654) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 14 luglio 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli ha notificato la decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
8 ottobre 1997 del Consiglio di Stato,
15 ottobre 1997 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________, cittadino italiano nato il __________, è entrato in Svizzera nel 1979. Nel nostro Paese ha ottenuto un permesso di dimora annuale, più volte rinnovato, per poi beneficiare a partire dal 13 gennaio 1984 di un permesso di domicilio il cui termine di controllo è stato rinnovato per l'ultima volta il 19 febbraio 1996 e la cui scadenza è stata fissata al 13 gennaio 1999.
Dal 1° giugno 1997 si è trasferito da __________ a __________. Per contro la famiglia del titolare, composta dalla moglie __________ e dai figli __________, __________ e __________, è sempre rimasta in Italia, e segnatamente a __________ in provincia di __________.
b) A partire dalla sua entrata in Svizzera, __________ ha lavorato in qualità di minatore e muratore presso diverse ditte, dapprima nel Canton __________ ed in seguito nel Canton Ticino, ultima delle quali l'impresa costruzioni __________. Il 13 febbraio 1995 è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla destra presso la __________ a __________ beneficiando altresì di prestazioni INSAI sino a fine marzo 1997. A partire dal mese di aprile di quest'anno percepisce le indennità giornaliere erogate da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione.
B. Su segnalazione dell'Ufficio regionale di collocamento di __________, il 15 maggio 1997 la Sezione degli stranieri ha chiesto alla Polizia cantonale di disporre degli accertamenti volti a verificare se __________ risiedesse effettivamente in Ticino presso gli alloggi __________ a __________.
Dando seguito a tale richiesta, il 2 luglio 1997 l'autorità di polizia ha quindi provveduto ad interrogare il suddetto straniero.
Riguardo al suo luogo abituale di soggiorno, __________ ha avuto modo di dichiarare agli agenti di polizia che dal febbraio 1995 la sua residenza effettiva è in provincia di __________ presso i famigliari, il domicilio lasciato a __________ presso lo zio __________ essendo di comodo per ricevere unicamente la corrispondenza postale. Ha asserito inoltre di aver risieduto in Svizzera unicamente per sottoporsi alle terapie al massimo quattro mesi, entrando in Svizzera due volte la settimana e più precisamente la mattina per far ritorno alla residenza italiana già la sera; da inizio novembre 1996, sarebbe rientrato sul suolo elvetico unicamente in tre occasioni per previste visite mediche. Dall'aprile 1997 controlla la disoccupazione a __________ per due volte al mese, rientrando ancora in serata in Italia.
C. Fondandosi sui predetti accertamenti di polizia, con decisione 14 luglio 1997 la Sezione degli stranieri ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio a suo tempo rilasciato a __________, avendo egli risieduto per oltre sei mesi all'estero.
D. Adìto da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con risoluzione del 16 settembre 1997.
Il Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso di domicilio giusta quanto previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, visto che l'insorgente ha risieduto in modo effettivo all'estero, presso i suoi famigliari in Italia, per un periodo superiore a sei mesi. Secondo l'Esecutivo cantonale, durante l'incapacità lavorativa, __________ avrebbe risieduto pressoché ininterrottamente presso i famigliari a __________ senza richiedere la proroga del periodo di assenza che gli avrebbe permesso di continuare la convalescenza presso i parenti. Inoltre avrebbe continuato a risiedere in Italia anche al termine del periodo di incapacità lavorativa, rientrando in Ticino unicamente per controllare la disoccupazione e in attesa della decisione relativa alla concessione di una prestazione di invalidità.
E. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che egli sia riconosciuto titolare di un permesso di domicilio in Svizzera.
Contesta in sostanza che nel caso di specie sussistano i presupposti previsti dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS per ritenere decaduto il suo permesso di domicilio.
Sostiene infatti che la presenza in Svizzera riguarderebbe buona parte della settimana; la decisione sarebbe inoltre affrettata e non sufficientemente suffragata da elementi probatori, ritenendo che il verbale d'interrogatorio non può essere considerato come prova esaustiva e sufficiente per procedere alla revoca del permesso.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo sia conferito effetto sospensivo.
F. All'accoglimento del gravame si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
G. Il 14 ottobre 1997, __________ ha trasmesso a questo Tribunale - oltre a vari conteggi fiscali - un'attestazione di __________, il quale dichiara che l'insorgente vive e abita presso il suo indirizzo a __________.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re D., consid. 1b con riferimenti).
Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
A tale proposito occorre rilevare che giusta l'art. 47 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti.
Ora, nella fattispecie in esame non è data nessuna delle predette eccezioni alla regola sancita da tale disposizione. Si noti in particolare che la decisione governativa qui impugnata non dispone affatto la revoca dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa.
Ne consegue pertanto che l'impugnativa inoltrata dal ricorrente ha già per legge effetto sospensivo e quindi la domanda volta ad ottenere in questa sede analogo provvedimento va senz'altro respinta in quanto priva di oggetto.
Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione qui dedotta in giudizio, per residenza effettiva, ai sensi della precitata disposizione, si intende la permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato. Pertanto il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi, senza con ciò aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi.
Ne consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso di domicilio, e questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 120 Ib 369 e segg., consid. 2c con rinvii).
Interrogato dalla Polizia cantonale il 2 luglio 1997 in merito alla sua residenza regolare e continua in Svizzera, il ricorrente ha ammesso che "dalla seconda settimana del mese di febbraio del 1995 e sino a tuttoggi, la mia residenza effettiva è __________ frazione di __________. Preciso che da quando sono stato operato e sino a tuttora, in Svizzera vi sono rimasto per terapie al massimo quattro mesi. Sino a fine ottobre dello scorso anno, ogni settimana sono entrato due volte a __________ per la terapia. Per la verità, sono entrato al mattino per poi rientrare in serata al mio domicilio. Praticamente da inizio novembre 1996 a tuttoggi, sono sempre rimasto al mio Paese, all'infuori di tre visite mediche che ho fatto a __________. Dal mese di aprile us, per due volte al mese, entro, timbro la disoccupazione a __________ ed ancora in serata rientro con i miei familiari. Risulta quindi che la mia residenza effettiva e concreta è a __________, frazione di __________". Ha poi aggiunto che "Il domicilio lasciato presso mio zio __________ di __________ è quindi di comodo, esattamente per ricevere unicamente la corrispondenza postale. Al momento di presentare il certificato AIRE di data 3 giugno 1997 dal quale risulta domiciliato presso gli alloggi dell'impresa __________ a __________, l'interrogato ha precisato che ciò "non corrisponde al vero perché, come già menzionato la mia residenza effettiva e a tutti gli effetti è a __________ di __________." Ha in seguito terminato il verbale "precisando ancora che a parte una qualche volta, sempre ho dormito con i miei familiari al mio Paese".
4.2. Alla luce di queste chiare ed inequivocabili affermazioni, si deve dunque ammettere che l'insorgente a partire dal 13 febbraio 1995 e per un periodo superiore a sei mesi si è stabilito in Italia presso la sua famiglia ed è rientrato in Svizzera unicamente per sottoporsi alle terapie, e in seguito per il controllo della disoccupazione. Come emerge dagli atti, le sue apparizioni in Ticino, tra l'altro neppure svolte con regolarità, si sono sempre limitate a periodi alquanto brevi.
Ora, a tale proposito va rammentato che secondo costante prassi del Tribunale federale, qualora lo straniero trascorra la maggior parte del suo tempo all'estero, il termine di sei mesi previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS non è interrotto dal semplice fatto che egli ritorni regolarmente in Svizzera per dei brevi soggiorni d'affari o per visite (DTF 120 Ib 369 e segg., STF inedita 19 marzo 1997 in re E. e LLCC, consid. 3b in fine). Insufficiente è quindi la semplice presenza in Svizzera limitatamente a un giorno o due alla settimana per poter timbrare il controllo della disoccupazione (STF inedita 25 agosto 1995 in re __________, consid. 3; STF 20 ottobre 1994 in re __________, consid. 4d). Un'interruzione del suddetto termine avviene soltanto se lo straniero rientra in Svizzera prima dello scadere dei sei mesi per riprendere a soggiornarvi in modo duraturo. Ciò che non è palesemente stato il caso nella fattispecie in esame, ritenuto pure che la dichiarazione __________ secondo cui l'insorgente alloggia presso di lui a __________ essendo posteriore al periodo considerato.
4.3. Il ricorrente ritiene inoltre che il verbale d'interrogatorio da lui sottoscritto non può essere considerato come prova esaustiva e sufficiente per constatare la caducità del suo permesso. A torto.
La copia delle prove degli sforzi personali intrapresi dall'insorgente per trovare lavoro versate agli atti (doc. B e C), non fanno altro che confermare quanto dichiarato da quest'ultimo davanti agli organi di polizia il 2 luglio 1997 e permettono di concludere che anche a partire dal momento in cui ha beneficiato delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, il 1° aprile 1997 (doc. A), i suoi soggiorni in Ticino a tale scopo non sono stati frequenti, le date delle domande di impiego essendo alquanto irregolari a comprova che, contrariamente a quanto da egli postulato nel gravame, il verbale di polizia è attendibile ed esaustivo per dimostrare che si è ormai stabilito in Italia. Ma vi è di più. Dal certificato AIRE del 3 giugno 1997, si evince che l'insorgente si è fatto iscrivere a tale documento solo con decorrenza 24 aprile 1997 senza addurre i motivi di tale ritardo e indicando di svolgere l'attività di muratore quando in realtà era disoccupato dal 1° aprile precedente.
Inoltre, il principio inquisitorio su cui si fonda la procedura amministrativa non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dell'onere di provare quanto sia in loro facoltà, dovere fondato anche sul principio di buona fede. In particolare, il significato della massima ufficiale dedotta dall'art. 18 PAmm non può essere stravolto nel senso di pretendere che all'autorità giudicante incomba l'obbligo di sopperire alle negligenze processuali delle parti, esperendo d'ufficio complesse, incerte e costose indagini (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, pagg. 90-91 ad art. 18 PAmm). In concreto, il ricorrente non spende una parola per dimostrare che gli accertamenti esperiti siano inveritieri. Non risulta nemmeno che abbia richiesto un permesso per periodo di assenza per due anni concesso dalla legislazione federale.
Per il che il ricorso è respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.– sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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