AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.273
Data decisione, Autorità: 28.01.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00273
Lugano 28 gennaio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 settembre 1997 di
contro
la risoluzione 9 settembre 1997 (n. 4550) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso degli insorgenti contro la deliberazione 14 aprile 1997 con cui il consiglio comunale di __________ ha stanziato un credito di fr. 20'000.-- per la posa di una condotta dell'acqua potabile al mapp. __________ di quel comune;
viste le risposte:
15 ottobre 1997 del Consiglio di Stato;
17 ottobre 1997 del municipio di __________;
17 ottobre 1997 di __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Con messaggio n. 1212 del 3 febbraio 1997 il municipio di __________ ha sollecitato al consiglio comunale lo stanziamento di un credito di fr. 20'000.-- per eseguire la posa di una condotta dell'acqua potabile. Più precisamente - si legge nel documento - il municipio intendeva posare un tratto di m 140 circa di lunghezza e di 80 mm di diametro di condotta principale collegante le condotte esistenti lungo via __________ e via __________, approfittando della costruzione della strada di lottizzazione al mapp. __________. Questa realizzazione avrebbe reso possibile un conveniente allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua potabile dei fondi adiacenti (una decina spiegherà in seguito il municipio). I "privati interessati" si sarebbero assunti i costi riguardanti i lavori di scavo e ripristino, l'azienda dell'acqua potabile quelli relativi alla fornitura e posa del materiale idraulico, pari a fr. 20'000.--, illustrati in un preventivo allestito dall'ufficio tecnico ed annesso al messaggio.
b) Nella seduta del 14 aprile 1997 il consiglio comunale di __________ ha approvato il credito in esame, preavvisato favorevolmente dalle commissioni della gestione e dell'edilizia.
B. I consiglieri comunali __________ e __________, che si erano opposti all'accoglimento del messaggio, hanno impugnato la predetta deliberazione con ricorso 29 aprile 1997 al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla. Gli insorgenti hanno sostenuto che l'esecuzione, non prevista dal piano generale dell'acquedotto, fosse in realtà destinata a permettere il solo allacciamento dei fondi ricavati dalla lottizzazione del mapp. __________, serviti dalla strada al mapp. __________, pure ricavata dalla detta lottizzazione. Motivo per il quale si imponeva il prelievo di contributi di miglioria a carico dei loro proprietari nella misura del 100%, trattandosi di un'opera di urbanizzazione particolare.
C. Con risoluzione 9 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Esso ha anzitutto considerato che il piano generale dell'acquedotto non avesse carattere vincolante. Per quanto concerneva invece il prelievo dei contributi di miglioria, il Consiglio di Stato ha preliminarmente accertato che la posa della condotta in esame dovesse essere qualificata di opera di urbanizzazione generale, poiché permetteva l'allacciamento di 10 particelle. Dal momento che i privati partecipavano già all'esecuzione tramite l'assunzione dei costi di scavo e ripristino, pari a circa il 50 % degli oneri complessivi (secondo le indicazioni fornite da parte del municipio in sede di consiglio comunale e di risposta), il Governo ha ritenuto di poter concedere al comune l'esonero dall'imposizione dei contributi di miglioria in applicazione dell'art. 1 cpv. 2 LCMI. Il Consiglio di Stato ha posto a carico dei ricorrenti una tassa di giudizio di fr. 300.--.
D. Con stringata impugnativa 30 settembre 1997 i ricorrenti indicati in ingresso sono insorti davanti a questo Tribunale contro il giudicato governativo appena menzionato, sollecitando il suo annullamento insieme a quello della deliberazione del Legislativo di __________ che esso ha tutelato. I ricorrenti ribadiscono gli argomenti sollevati senza successo innanzi all'istanza inferiore, contestando inoltre l'addebito della tassa di giudizio, avendo agito nel solo interesse pubblico.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Il Presidente del consiglio comunale si é limitato a osservare che la deliberazione 14 aprile 1997 é stata adottata in ossequio alla procedura istituita dalla legge organica comunale.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 209 lett. a LOC). Il ricorso é dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
I ricorrenti riaffermano, nella presente sede, la non conformità della posa della condotta al mapp. __________ con il piano generale dell'acquedotto. Come ha tuttavia rettamente argomentato il Consiglio di Stato, questo documento ha unicamente valore programmatico e non pregiudica la validità di soluzioni operative che si scostano dallo stesso (cfr. art. 28 cpv. 1 LALPT, che parla di "piani indicativi dei servizi pubblici", tra cui figura la rete di distribuzione dell'acqua potabile giusta il capoverso 2 lett. o della stessa disposizione; in precedenza art. 16 cpv. 2 lett. g dell'or abrogata LE 1973). Questa censura deve pertanto essere respinta.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCMI) il cantone, i comuni ed i consorzi di comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano vantaggi particolari. Danno luogo a contributo, in particolare (art. 3 cpv. 1 LCMI), le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (lett. a), le opere di premunizione e di bonifica (lett. b) e le ricomposizioni particellari (lett. c). Con urbanizzazione generale si intende l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade ed accessi che servono direttamente il territorio edificabile (art. 3 cpv. 2 LCMI). L'urbanizzazione particolare comprende invece il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico ed alle canalizzazioni pubbliche (art. 3 cpv. 3 LCMI). Il contributo é imponibile anche per il miglioramento o l'ampliamento di un'opera esistente, esclusi i lavori di manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCMI). Un vantaggio particolare é presunto specialmente quando (art. 4 cpv. 1 LCMI): l'opera serve all'urbanizzazione dei fondi ai fini dell'utilizzazione prevista, oppure l'urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo (lett. a); la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi sono migliorate in modo evidente, tenuto conto della loro destinazione (lett. b); sono eliminati o ridotti inconvenienti od oneri (lett. c). Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali limitati o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCMI). Per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese totali d'esecuzione o di acquisto dell'opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione (art. 6 cpv. 1 LCMI); eventuali sussidi sono invece da dedurre (art. 6 cpv. 3 LCMI). Per le opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non può essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa determinante; se la distinzione tra opere di urbanizzazione generale e particolare non é agevole, può essere stabilita una percentuale media (art. 7 cpv. 1 LCMI). La natura dell'urbanizzazione é di regola dedotta dai piani regolatori (art. 7 cpv. 1 LCMI). Per le opere non contemplate da questo strumento la quota é fissata in base al vantaggio particolare presumibile (art. 7 cpv. 2 LCMI). La determinazione sul principio e sulla percentuale di prelievo spetta al Legislativo comunale (RDAT I-1994 N. 7 consid. 3.2.).
4.1. Come risulta da quanto esposto al considerando 3 che precede, il prelievo dei contributi di miglioria é strettamente legato, per un comune, alla realizzazione di opere pubbliche da parte dello stesso. Quando quindi il municipio intende sottoporre al Legislativo una richiesta di credito per la realizzazione di un'opera pubblica, esso si deve porre anche il quesito di sapere se questa procura dei vantaggi particolari ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LCMI. In caso di risposta negativa, il municipio non proporrà al Legislativo di prelevare i contributi di miglioria, limitandosi a sollecitare lo stanziamento del credito necessario alla realizzazione dell'opera. Nel caso invece di risposta affermativa il municipio dovrà - in principio - proporre al Legislativo, insieme allo stanziamento del credito necessario, di stabilire la percentuale di prelievo dei contributi nei limiti fissati dall'art. 7 LCMI. In questo secondo caso la sola eccezione all'obbligo del prelievo é costituita dall'ipotesi contemplata all'art. 1 cpv. 2 LCMI. Quando dunque il finanziamento dell'opera é adeguatamente garantito da altri tributi (segnatamente l'imposizione di tasse d'allacciamento e/o d'uso), il municipio potrà proporre al Legislativo di votare la rinuncia a prelevare i contributi di miglioria che altrimenti il comune dovrebbe percepire in applicazione dell'art. 1 cpv. 1 LCMI. Questa deliberazione abbisogna inoltre, per poter spiegare i suoi effetti, dell'avallo da parte del Consiglio di Stato, agente in qualità di autorità di vigilanza sui comuni, al quale essa sarà sottoposta tramite il municipio. La decisione del Governo in merito sarà definitiva e, dunque, non suscettibile di ricorso al Tribunale amministrativo (art. 207 LOC; 55 cpv. 3 PAmm).
4.2. L'eccezione dall'obbligo del prelievo appena illustrata non deve essere confusa con la possibilità per il comune di concludere delle convenzioni sui contributi istituita all'art. 14 LCMI. Possibilità che é volta unicamente a sostituire, ovvero ad evitare, la procedura di imposizione stabilita dalla legge, definita agli art. 11 segg. LCMI, senza interferire nei presupposti di merito che legittimano l'imposizione, sanciti agli art. da 1 a 10 LCMI. Le convenzioni sui contributi non possono infatti scostarsi dai principi fissati dalla LCMI (art. 14 cpv. 2 prima frase LCMI). Gli importi che il comune incassa in forza di queste convenzioni sono pertanto (ed anzi possono essere solo) dei contributi di miglioria ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LCMI: non si tratta quindi di "altri tributi" ai sensi del capoverso 2 della stessa disposizione, che facoltizzano il comune a prescindere dall'imposizione dei contributi di miglioria veri e propri nel caso in cui possano garantire un adeguato finanziamento dell'opera pubblica. L'art. 14 cpv. 2 seconda frase LCMI subordina infine la validità delle convenzioni sui contributi all'approvazione da parte del Presidente del Tribunale d'espropriazione. Il suo giudizio in merito é parimenti definitivo.
5.2. Per soddisfare al menzionato obbligo di imposizione il municipio ha ritenuto di far assumere al comune - e pertanto di far votare dal Legislativo - solo il 50% dei costi di realizzazione, concernenti la fornitura e la posa del materiale idraulico, pari a fr. 20'000.--. I costi residui, derivanti dallo scavo e relativo ripristino, sarebbero stati sopportati direttamente da parte dei "privati interessati". Il Consiglio di Stato non poteva pertanto convalidare questo modo di procedere richiamandosi all'art. 1 cpv. 2 LCMI. La proposta municipale, ulteriormente illustrata nella seduta del Legislativo, testimoniava infatti inequivocabilmente la volontà dell'autorità comunale di far partecipare i proprietari interessati alla spesa, per cui il comune non intendeva sollecitare, nemmeno implicitamente, al Consiglio di Stato l'esonero dall'obbligo di prelevare i contributi di miglioria. Del resto, nessun altro tributo ai sensi della predetta disposizione legale poteva assicurare altrimenti il finanziamento dell'investimento. La fattispecie in esame costituisce invece di tutta evidenza un caso di sostituzione della procedura di imposizione attraverso la conclusione di convenzioni sui contributi in applicazione dell'art. 14 LCMI.
5.3. Tra gli atti prodotti dal municipio risulta che il 26 marzo 1997, ovvero tra la presentazione del messaggio n. 1212 e la deliberazione del Legislativo, in considerazione dell'urgenza dell'intervento esso aveva autorizzato l'arch. __________ ad eseguire la posa della condotta in esame, alla condizione che si fosse assunto gli oneri relativi alla fornitura del materiale idraulico ed alla sua posa nel caso in cui il Legislativo avesse respinto il messaggio. Il documento di autorizzazione é controfirmato dal menzionato professionista in segno di accettazione. Esso conferma, almeno implicitamente, che nel caso di accettazione del messaggio i costi di scavo e ripristino sarebbero rimasti definitivamente a carico del menzionato professionista rispettivamente dei proprietari suoi mandanti. Non risulta tuttavia che quel documento (ed eventualmente altri accordi sussistenti sull'oggetto tra le parti, ma non versati agli atti) sia stato approvato da parte del Presidente del Tribunale d'espropriazione, come vuole l'art. 14 cpv. 2 LCMI: approvazione che presuppone l'ossequio da parte della convenzione dei principi fissati dalla LCMI.
5.4. I passi intrapresi dal municipio per sostituire la procedura di imposizione dei contributi di miglioria attraverso la conclusione di una convenzione erano pertanto incompleti. Il Consiglio di Stato non poteva di conseguenza tutelare incondizionatamente la legittimità della deliberazione del consiglio comunale, che approvava quel modo di procedere ancora mancante di un requisito essenziale, tale l'approvazione da parte del Presidente del Tribunale d'espropriazione previa verifica del rispetto dei principi di imposizione sanciti dalla LCMI. Dal momento tuttavia che non si giustifica di mortificare l'intero iter procedurale connesso con la presentazione del messaggio n. 1212 per un vizio che concerne un suo solo aspetto, ovvero l'imposizione dei contributi di miglioria, e che é oltretutto suscettibile di emendamento, in applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm il Tribunale si limita ad annullare il giudizio governativo, retrocedendo gli atti al Consiglio di Stato affinché fissi al municipio di __________ un congruo termine per sottoporgli una convenzione sui contributi di miglioria relativa all'opera in discussione approvata dal Presidente del Tribunale d'espropriazione: nulla osta a questo scopo ed anzi sarebbe auspicabile che l'accordo 26 marzo 1997 venisse riformulato in termini formalmente più espliciti quo all'impegno dei proprietari interessati. Spetterà quindi al Giudice delle espropriazioni di verificare la conformità dell'accordo con i principi impositivi sanciti dalla LCMI. A tale scopo esso dovrà determinare, a titolo pregiudiziale, il tipo di urbanizzazione generato dalla posa del tratto di condotta in esame: presupposto essenziale per decidere in merito alla quota di partecipazione dei privati ai costi della sua realizzazione in applicazione dell'art. 7 LCMI. Il ricorso dei consiglieri comunali __________ e __________ potrà essere accolto da parte del Consiglio di Stato (sotto questo unico aspetto) solo se il Presidente del Tribunale delle espropriazioni rifiuterà l'approvazione della convenzione sui contributi. Il Consiglio di Stato dovrà in ogni caso concedere ai ricorrenti la facoltà di esprimersi sulla determinazione del Presidente del Tribunale d'espropriazione prima di emettere il suo nuovo giudizio. In caso di esito avverso alle loro tesi, ovvero di approvazione della convenzione, essi avranno quindi la possibilità di ritirare l'impugnativa, risparmiando l'inevitabile aggravio di una tassa di giudizio: contrariamente a quanto essi credono, il fatto di agire nel solo interesse generale non é suscettibile di sollevare dal pagamento di quel tributo chi soccombe in una procedura ricorsuale (RDAT 1983 N. 31, ove é stata abbandonata la prassi contraria pubbl. in RDAT 1977 N. 32; inoltre STA inedita 24 gennaio 1995 in re D. e C., consid. 4).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14 LCMI, 208, 209 LOC, 18, 28, 46, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. La risoluzione 9 settembre 1997 (n. 4550) del Consiglio di Stato é integralmente annullata.
§§. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda come indicato al considerando 5.4.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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