AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.270
Data decisione, Autorità: 31.07.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00270
Lugano 31 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 settembre 1997 di
patrocinato dallo st. leg. __________
contro
la decisione 9 settembre 1997 (n. 4552) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 9 giugno 1997 con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza in sanatoria per opera eseguita abusivamente (recinzione totale della part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
3 ottobre 1997 del Municipio di __________;
8 ottobre 1997 del Consiglio di Stato;
14 ottobre 1997 del Dipartimento del territorio, Sezione della pianificazione urbanistica;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è proprietario a __________ del fondo n. __________ RFD situato in zona agricola.
Il 4 settembre 1996 ha presentato al municipio una domanda di costruzione volta ad ottenere l'autorizzazione per realizzare sul suo fondo una cappella votiva, un locale adibito per metà a pollaio e per l'altra metà a deposito attrezzi, nonché la recinzione della particella per una superficie complessiva di mq. 2296.
Il 14 novembre successivo, considerata l'opposizione interposta dalla Sezione della pianificazione urbanistica a seguito del preavviso negativo della Sezione agricoltura, il municipio ha negato la sollecitata licenza edilizia, l'intervento non essendo compatibile con gli art. 24 LPT, 71, 72 e 75 LALPT.
A seguito di un esperimento di conciliazione tenutosi il 20 dicembre 1996 tra l'interessato, il rappresentante della Sezione agricoltura e l'autorità comunale, si è giunti alla seguente autorizzazione:
. costruzione del pollaio e deposito attrezzi, come pure della cappella votiva;
. recinzione ridotta a mq. 300 attorno al pollaio.
Donde l'annullamento dell'opposizione interposta dal dipartimento, sostituita con un preavviso favorevole, e il rilascio della licenza edilizia a __________ da parte del municipio il 13 marzo 1997.
Il 25 marzo 1997 il municipio ha constatato, durante un sopralluogo, che __________ aveva proceduto alla recinzione di tutto il perimetro del fondo.
B. Con decisione 27 marzo 1997 il municipio, sotto la comminatoria dell'art. 292 CP, ha ordinato al proprietario l'immediata sospensione di ogni e qualsiasi lavoro sulla particella n. __________ e la demolizione della parte di recinzione ritenuta abusivamente edificata, intimandogli di ottemperare agli ordini immediatamente a partire dalla crescita in giudicato della decisione.
Il 18 aprile 1997 __________ ha ricorso al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della risoluzione municipale.
Il 9 settembre 1997 il Governo cantonale ha accolto il gravame. Ha considerato che il municipio, per quanto riguarda l'ordine di demolizione, aveva omesso di trasmettere gli atti al dipartimento competente e, per quanto concerne l'ordine di sospensione di ogni e qualsiasi lavoro sulla particella in questione, non aveva rispettato il principio di proporzionalità.
C. Il 23 aprile 1997 il ricorrente ha inoltrato presso il municipio una domanda di costruzione in sanatoria per la recinzione totale del fondo n. __________, che è stata negata dal municipio con risoluzione 9 giugno 1997. Considerata l'opposizione della Sezione della pianificazione urbanistica, l'Esecutivo comunale ha ritenuto in sostanza che l'intervento previsto non può essere autorizzato siccome in contrasto con i criteri pianificatori applicabili in materia di utilizzazione dei sedimi ubicati fuori dalle zone edificabili.
D. Adito da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con risoluzione 9 settembre 1997, confermando il provvedimento in base all'art. 24 LPT. Secondo il Governo cantonale, all'opera di cinta si opporrebbero interessi preponderanti e segnatamente il mantenimento di fondi agricoli contigui che permettano una coltivazione ed uno sfruttamento razionale del prezioso terreno agricolo. Ha aggiunto che la recinzione non sarebbe del resto indispensabile data l'esigua intensità dell'attività del ricorrente e la possibilità di proteggere le piante in modo altrettanto efficace mediante la posa di una rete metallica attorno al fusto di ogni albero; intervento, questo, manifestamente più rispettoso del territorio agricolo.
E. Contro il predetto giudizio governativo, __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata. L'insorgente contesta le deduzioni operate dalle precedenti istanze, sostenendo che la costruzione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile e che non si oppongono interessi preponderanti. Considerata la forte pendenza in cui si trovano i terreni nella zona interessata, una recinzione del fondo non causerebbe alcuna restrizione alla coltivazione e allo sfruttamento dei fondi confinanti, i quali dispongono tutti di un accesso alla strada. Invoca la necessità di preservare le sue colture dalle insidie provenienti da animali in grado di provocare danni irreparabili, sostenendo che gli alberi da frutta non possono essere facilmente protetti individualmente in quanto sarebbero in parte a basso fusto.
Ritiene che la decisione impugnata porti alla lenta ma inesorabile conversione del terreno da zona agricola a zona boschiva; a suo dire l'interpretazione troppo stretta dell'art. 24 LPT condurrebbe perciò all'estinzione della zona.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il Dipartimento del territorio, contestando partitamente le tesi del ricorrente.
G. In fase istruttoria, il Giudice delegato ha richiesto all'Ufficio della caccia e della pesca del Dipartimento del territorio se nel Comune di __________ e nelle zone limitrofe sono stati segnalati ultimamente danni alle colture provocati da cinghiali.
Delle risultanze emergenti dai suddetti accertamenti come pure delle relative osservazioni in merito del ricorrente e dei vari documenti che ha successivamente versato agli atti si dirà - per quanto necessario - in appresso.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare invero atto a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, poiché la situazione del fondo dedotto in edificazione emerge chiaramente dalle planimetrie e dalla documentazione fotografica agli atti.
La licenza edilizia va concessa solo se i progetti presentati sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni, di pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico applicabili (art. 2 cpv. 1 LE).
3.1. Di principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Come accennato in narrativa, la part. n. __________ RFD di __________ è situata al di fuori del comprensorio edificabile previsto dal PR, e più precisamente si trova in zona agricola. Per quanto possibile, tale zona dev'essere delimitata da ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). Nelle zone agricole possono essere autorizzate solo nuove costruzioni che siano in connessione sufficientemente stretta con l'utilizzazione agricola del terreno o destinate a consentire l'esercizio di certe attività agricole o di allevamento (cfr. DTF 116 Ib 134; 112 Ib 273; DFGP, Commento alla LPT ad art. 16 N.1; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, n. 911 e giurisprudenza ivi menzionata). Edifici e impianti devono dunque essere adeguati, segnatamente per quanto riguarda la loro ubicazione e destinazione, ai bisogni oggettivi di tale attività (DTF 114 Ib 131).
3.2. Nel caso in rassegna, il fondo è adibito all'allevamento di una decina di animali da cortile e alla coltivazione recente di 25 alberi fruttiferi e ornamentali. Il ricorrente - autorizzato a costruire il pollaio, il deposito attrezzi, una cappella votiva, nonché la recinzione ridotta a mq. 300 attorno al pollaio - svolge un'attività agricola famigliare che non giustifica la recinzione perimetrale dell'intero fondo siccome non conforme alla zona agricola. Nel processo produttivo che caratterizza questo genere di attività l'intera recinzione del fondo non appare infatti come un elemento necessario ed insostituibile. Una cinta di tale ampiezza contrasterebbe insanabilmente con la politica intrapresa dall'autorità cantonale e, attraverso il piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato l'11 giugno 1985, dall'autorità comunale di __________. Il fondo in questione fa infatti parte degli altri terreni idonei all'utilizzazione agricola del piano direttore cantonale 1990 (scheda 3.2.), che "rappresentano la premessa territoriale indispensabile per l'agricoltura, per il paesaggio e per la salvaguardia di spazi liberi per le future generazioni". L'art. 28 cpv. 1 e 2 NAPR dispone dal canto suo che la zona agricola comprende i terreni che per la loro idoneità devono essere riservati all'utilizzazione agricola - ed in particolare i prati, i campi, gli orti ed i pascoli - e che nuove costruzioni ed impianti sono ammessi solo se indispensabili per l'attività agricola.
Stante quanto precede, appare semmai conforme alla zona in questione solo una protezione individuale degli alberi di proprietà del ricorrente con una rete attorno al fusto di ciascuno di essi, come sostenuto dalle istanze inferiori.
3.3. L'insorgente invoca i rischi della fauna locale. Sennonché tali insidie sono invero limitate all'eventuale passaggio della selvaggina, in quanto è incontestato che sul territorio comunale il vago pascolo - salvo accordi speciali - è stato da tempo vietato. Per quanto riguarda la selvaggina, egli sostiene la necessità della recinzione in particolare a seguito della presenza di cinghiali nella zona, i quali avrebbero causato danni alle colture. Ora, dagli accertamenti esperiti dal Giudice delegato presso l'Ufficio della caccia e della pesca del Dipartimento del territorio, risulta che a parte l'unico caso risalente al 1996 citato nello scritto di tale autorità dell'8 marzo 1998, ultimamente non vi sono più state segnalazioni di danni causati da cinghiali non solo nel Comune di __________ bensì anche nei dintorni. Il ricorrente aggiunge invero che la popolazione di cinghiali nella zona è già importante e che continua a crescere, ciò che dovrebbe pure aumentare i rischi di danni alle colture. A suffragio della propria tesi egli versa agli atti i risultati della caccia al cinghiale 1997 come pure lo scritto 23 marzo 1998 dell'associazione dei comuni regione __________. Tuttavia - ed è ciò che conta - tali considerazioni non sono in contrasto con quanto segnalato dal citato Ufficio circa la frequenza dei danni effettivi accertati nella zona nel corso degli ultimi anni. La posa di una rete metallica attorno al fusto di ogni albero permette di proteggere facilmente le piantagioni in quanto finalizzata a impedire eventuali danni che recentemente non sono nemmeno stati constatati nella zona.
Il ricorrente adduce in seguito che la coltivazione del fondo risulterebbe troppo onerosa, complicata e quanto mai impossibile dal momento che le piante a basso fusto hanno i rami con un'altezza massima di m 1.80 al di fuori di questa protezione e una recinzione più larga non solo comprometterebbe lo sviluppo delle stesse ma porrebbe un ostacolo anche al loro accudire. Tali considerazioni, a prescindere dal fatto che non sono state dimostrate dal ricorrente, sono dettate da mere ragioni di comodità e di ordine finanziario e non possono essere tutelate per giustificare una recinzione. Va osservato inoltre che con la conciliazione del 20 dicembre 1996, egli è comunque già stato autorizzato a recintare 300 mq. del fondo attorno al pollaio/locale attrezzi per tenere conto dello spazio necessario agli animali per razzolare, nonché dell'intenzione di piantare in futuro decine di alberi da frutta su alcune centinaia di metri quadrati di superficie.
Contrariamente a quanto asserito dall'insorgente, la necessità di mantenere i fondi agricoli contigui liberi che permettano una coltivazione ed uno sfruttamento del suolo razionale non può dipendere dal quesito a sapere se il fondo è situato o meno su un pendìo interrotto da piccole strisce di terreno piano con la parte inferiore pianeggiante. Anche se la recinzione non causasse alcuna restrizione alla coltivazione e allo sfruttamento dei fondi confinanti, ciò non giustifica una deroga ai principi pianificatori testé enunciati. Poco importa pertanto se le particelle confinanti dispongono di un accesso alla strada.
Il ricorrente sostiene pure che la mancata recinzione dell'intero fondo avrebbe per effetto la perdita di un'ulteriore superficie agricola di montagna con il risultato di impedirgli di continuare la sua attività, che rischierebbe pure di essere compromessa dalla rapida crescita del bosco soprastante con conseguente lenta ma inesorabile conversione del terreno da zona agricola a zona boschiva. Tali considerazioni - anche se fossero verosimili - non sono tuttavia atte ad autorizzare la postulata recinzione, tenuto conto delle importanti esigenze della pianificazione territoriale che appaiono preminenti rispetto all'interesse soggettivo del ricorrente all'intera recinzione del suo fondo. Mal si comprende in realtà come l'impedimento dell'avanzare di arbusti e cespugli vari possa dipendere più dall'esistenza di una recinzione che non si rivela necessaria ed insostituibile agli scopi del fondo in zona agricola, che dalla manutenzione regolare del fondo privato.
3.4. L'intervento realizzato dal proprietario non appare quindi conforme alla zona di utilizzazione in cui è inserita la particella dedotta in edificazione. Del resto i disagi per il ricorrente, tutto sommato contenuti, non compromettono assolutamente la sua attività e non sono comunque straordinari, se riferiti ad un fondo situato in una zona agricola dell’__________. Il manufatto potrebbe dunque essere autorizzato soltanto nel caso in cui dovessero risultare adempiute le condizioni poste dal diritto federale per il rilascio di un'autorizzazione a costruire fuori della zona edificabile.
4.1. Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, al di fuori delle zone edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256 consid. 5, 119 Ib 442 consid. 4a, 118 Ib 17 consid. 2b; Schürmann/Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 3a ed., pag. 171).
Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla realizzazione di tale presupposto devono essere poste severe esigenze (v. Scolari; op. cit., n. 909 con rinvii). Occorre infatti che sia necessario costruire l'edificio o l'impianto fuori dalla zona a cui normalmente appartiene, per motivi di natura tecnica o inerenti al suo esercizio, o per conformazione del terreno (DTF 117 Ib 379 consid. 3a). Il vincolo può anche essere negativo, imposto dall'esclusione di ogni altra ubicazione (DTF 115 Ib 295 consid. 3a e c, 114 Ib 180 consid. 3ca).
Inoltre non devono esservi interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il criterio che presiede alla valutazione degli opposti interessi in gioco richiesta dall'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT ruota attorno alle finalità e ai principi della pianificazione del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28 consid. 3, 114 Ib 268 consid. 3b). Si opporranno pertanto all'autorizzazione, segnatamente i principi volti a mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee (art. 3 cpv. 2 lett. a LPT).
4.2. In concreto non si può certo ritenere che il manufatto esiga un'ubicazione vincolata. Non lo è in senso positivo, perché nulla esige che l'opera di cinta sorga fuori dalle zone edificabili. Ma non lo è nemmeno in senso negativo, poiché la destinazione di queste costruzioni non esclude affatto la possibilità di realizzarle all'interno delle zone edificabili. Le ragioni sollevate dall'insorgente - meri motivi personali, di comodità o finanziari - sono del resto insufficienti a tale proposito (DTF 118 Ib 19 consid. 2b; 117 Ib 267 consid. 2, 505 consid. 5a con rinvii).
In secondo luogo, l'opera di recinzione contrasta insanabilmente con la politica intrapresa dall'autorità cantonale e, attraverso il piano regolatore del 1985, dall'autorità comunale di __________. In particolare l'art. 28 cpv. 3 NAPR dispone che le eccezioni in conformità dell'art. 24 LPT e al diritto cantonale d'applicazione sono ammesse unicamente se non si oppongono agli interessi della gestione agricola del territorio. Come ha constatato il dipartimento, a tale realizzazione si contrappone l'interesse pubblico alla salvaguardia del territorio agricolo, segnatamente al mantenimento di fondi agricoli contigui liberi che permettano una coltivazione ed uno sfruttamento del suolo razionale. Ne consegue che l'interesse al mantenimento di una superficie agricola di primaria importanza si opporrebbe in modo insuperabile al rilascio dell'autorizzazione richiesta (DTF 112 Ib 36 segg.; ZBl 86 pag. 534; Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, N. 115 segg.).
Va pure tenuto presente, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, che risultano pure inapplicabili in specie gli art. 23 e 24 OPT sulla conservazione della sostanza edificata esistente. Del resto, il fondo in questione non fa nemmeno parte dell'inventario degli edifici ubicati fuori dalla zona edificabile nel comune di __________ (v. approvazione 23 settembre 1997 del Consiglio di Stato della variante di PR inerente l'inventario degli edifici ubicati fuori zona edificabile).
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22 ter Cost; 22, 24 LPT; 23 e 24 OPT; 1 cpv. 1 e 2, 2 cpv. 1; 21 LE; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.– sono a carico del ricorrente
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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