AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.268
Data decisione, Autorità: 26.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00268
Lugano 26 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 27 settembre 1997 e l'atto aggiuntivo del 3 ottobre 1997 di
rappresentato dal __________
contro
la risoluzione 23 settembre 1997 (n. 4802) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 23 aprile 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli ha notificato la decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
8 ottobre 1997 del Consiglio di Stato,
13 ottobre 1997 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadino italiano nato l'8 luglio 1936, è entrato in Svizzera nel 1968 con lo statuto di lavoratore stagionale. Nel nostro Paese ha poi ottenuto un permesso di dimora nel 1972 svolgendo l'attività di manovale dapprima a __________ presso la ditta __________, in seguito presso l'Impresa Costruzioni __________ a __________ e la __________ a __________. Nel nostro Cantone, dal 10 novembre 1982 è al beneficio di un permesso di domicilio con prossima scadenza l'11 gennaio 2000. Dal novembre 1995 si trova senza lavoro a seguito della chiusura della ditta.
Dal 20 novembre 1996 vive separato dalla moglie __________, la quale risiede insieme ai due figli __________ e __________ in __________ a __________ (provincia di __________).
B. Il 7 marzo 1997 la Sezione degli stranieri ha richiesto alla Polizia cantonale di accertare se __________ soggiorna effettivamente in Ticino.
Interrogato il 27 marzo 1997, l'interessato ha in sostanza affermato di recarsi in Italia mediamente durante tre giorni la settimana, compresi il sabato e la domenica. Ha pure dichiarato di aver lavorato fino al novembre 1995 e di essersi annunciato in seguito alla Cassa disoccupazione dove percepisce indennità giornaliere per fr. 2200.–/2300.– mensili.
C. Fondandosi sui predetti accertamenti di polizia e constatata la mancata produzione del certificato AIRE, con decisione 23 aprile 1997 la Sezione degli stranieri ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio a suo tempo rilasciato a __________, avendo egli risieduto per oltre sei mesi all'estero.
D. Adìto da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con decisione del 23 settembre 1997.
Il Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso di domicilio giusta quanto previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, visto che l'insorgente ha risieduto in modo effettivo all'estero, presso i suoi famigliari in Italia, per un periodo superiore a sei mesi. Secondo l'Esecutivo cantonale, dopo la perdita del posto di lavoro, __________ avrebbe risieduto per gran parte del tempo all'estero.
E. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando che egli sia riconosciuto titolare di un permesso di domicilio in Svizzera.
Contesta in sostanza che nel caso di specie sussistano i presupposti previsti dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS per ritenere decaduto il suo permesso di domicilio.
Sostiene infatti che da quando ha perso il lavoro, pur trascorrendo più tempo di prima a __________ dove risiede il figlio che necessita di cure, rientra comunque regolarmente durante la settimana in Ticino dove pure vi soggiorna. La prova della sua permanenza su suolo svizzero sarebbe data dal fatto che ha comunque mantenuto il suo appartamento a __________; le motivazioni dell'autorità amministrativa sarebbero pertanto arbitrarie, non avendo provveduto ad esperire indagini più approfondite.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo sia conferito effetto sospensivo.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione.
G. Il 16 ottobre 1997 il ricorrente ha prodotto in queste sede copia di un contratto di lavoro con la __________ a __________ con effetto dal 13 ottobre 1997.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re D., consid. 1b e riferimenti).
Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
A tale proposito occorre rilevare che giusta l'art. 47 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti.
Ora, nella fattispecie in esame non è data nessuna delle predette eccezioni alla regola sancita da tale disposizione. Si noti in particolare che la decisione governativa qui impugnata non dispone affatto la revoca dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa.
Ne consegue pertanto che l'impugnativa inoltrata dal ricorrente ha già per legge effetto sospensivo e quindi la domanda volta ad ottenere in questa sede analogo provvedimento va senz'altro respinta in quanto priva di oggetto.
Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione qui dedotta in giudizio, per residenza effettiva, ai sensi della precitata disposizione, si intende la permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato. Pertanto il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi, senza con ciò aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi.
Ne consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso di domicilio, e questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 120 Ib 369 e segg., consid. 2c e rinvii). Va infine osservato che, se entrano in considerazione più luoghi di residenza, è determinante quello in cui il ricorrente risiede maggiormente. Se la durata della residenza nei due luoghi non è molto diversa, è parimenti rilevante lo scopo della stessa (STF 20 ottobre 1994 in re F., consid. 3b).
Interrogato dalla Polizia cantonale il 27 marzo 1997 in merito alla sua residenza regolare e continua in Svizzera, il ricorrente ha affermato di essere "in cerca di lavoro, e mi reco nei vari alberghi, fabbriche e negozi vari, stazioni di benzina ecc., fino ad ora con esito negativo (...). Fino al mese di novembre 1997 posso usufruire della Cassa disoccupazione, poi si vedrà", aggiungendo che il giorno di controllo della bollatura presso l'Ufficio del lavoro è il venerdì. Sollecitato dall'agente interrogante circa il soggiorno in Svizzera durante la settimana, __________ __________ ha affermato "che una volta alla settimana, mi reco in __________ e di regola mi fermo un giorno o due, questo dal lunedì al venerdì. Per contro tutti i sabati e domeniche rimango in __________, nello stesso stabile dove abita la moglie. Preciso lei abita al primo piano, mentre io tengo due locali al pianterreno. Di media rimango in Italia tre giorni alla settimana".
4.2. Ora, in base a quanto dichiarato dal ricorrente non si può evincere in maniera sufficientemente chiara che quest'ultimo, dall'inizio del mese di dicembre 1995, abbia effettivamente soggiornato all'estero per un periodo superiore a sei mesi, come affermato nella decisione della Sezione degli stranieri. Né tantomeno il fatto che il ricorrente è risultato privo del certificato AIRE provvedendo al suo rilascio unicamente con effetto dal 18 aprile 1997 durante la procedura in corso, non permette di concludere diversamente. Su quest'ultimo aspetto egli adduce nella lettera del 16 aprile 1997 alla Sezione degli stranieri che "per mio errore avevo chiesto una residenza anche per via dei famigliari che i miei ragazzi a quei tempi andavano a scuola, però credetemi io l'ho fatto in buona fede". Ora, il fatto di non essere in possesso di tale certificato di residenza non significa ancora che __________ soggiornasse effettivamente in Italia prima del 18 aprile 1997. La famiglia del ricorrente ha sempre vissuto all'estero. L'insorgente si trova in Svizzera da quasi trent'anni e dispone dal 1982 di un permesso di domicilio; malgrado ciò egli non ha mai trasferito nel nostro Paese la propria famiglia, accettando di ricongiungersi ai propri famigliari unicamente durante i fine settimana (v. dichiarazione alla Sezione degli stranieri del 4 gennaio 1994) o al massimo tre giorni (cfr. verbale d'interrogatorio). D'altronde, benché viva separato legalmente dalla moglie dal 20 novembre 1996, egli si reca ancora in __________ nello stesso stabile dove abita la moglie in quanto esso è di loro proprietà (v. verbale di interrogatorio; sentenza di separazione) dove vive il figlio sofferente senza che questo significhi ancora che egli abbia trasferito colà il centro dei suoi interessi. Non risulta inoltre che l'autorità di prima istanza abbia accertato se __________, malgrado non fosse in possesso del certificato AIRE, abbia almeno annunciato all'agenzia consolare italiana competente di essere domiciliato in Svizzera.
Agli atti mancano pure completamente gli accertamenti in merito alla presenza del ricorrente a __________, che la Sezione degli stranieri considera residenza fittizia. Visto quanto dichiarato dal
in proposito "Abito a __________ in via __________, in una casa di 5 appartamenti. Io tengo una mansarda e pago un affitto di fr. 140.– al mese. La casa è di proprietà __________. Nella mansarda tengo un fornello a gas, che usufruisco per prepararmi qualcosa da mangiare", la Polizia cantonale avrebbe dovuto eseguire ulteriori verifiche, come ad esempio interrogare il locatore e i vicini di casa, controllare il consumo di elettricità, nonché se del caso, eseguire sull'arco di alcune settimane dei controlli a sorpresa onde verificare la presenza del ricorrente presso detto recapito. Non risulta dagli atti che tutto ciò sia stato fatto.
4.3. Stante quanto precede, questo Tribunale non è in grado di pervenire con affidante e tranquilla persuasione al solido convincimento che il ricorrente abbia effettivamente soggiornato all'estero per un periodo di oltre sei mesi e che quindi nella fattispecie in esame siano adempiute le condizioni poste dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS per considerare decaduto il permesso di domicilio a suo tempo rilasciato allo straniero in rassegna. A partire dal suo licenziamento, __________ si è annunciato presso l'Ufficio del lavoro. Dalla documentazione prodotta (doc. E) si evince che gli sforzi personali intrapresi dal ricorrente per trovare lavoro, e sfociati ora con la conclusione del contratto con la Alprose __________ con effetto dal 13 ottobre 1997, testimoniano sin dall'inizio la ricerca di un'attività con le sue qualifiche in più settori svolta con una certa regolarità nell'arco di ogni settimana e non solo limitatamente al venerdì, giorno di controllo della sua timbratura. Ciò sembra attestarne l'effettiva presenza in Svizzera, ed è in consonanza con quanto dichiarato durante l'interrogatorio di polizia.
4.4. Tali risultanze vanno però ulteriormente chiarite mediante un complemento di inchiesta da parte dei competenti organi amministrativi. Infatti, sebbene la Legge di procedura per le cause amministrative sia retta dal principio inquisitorio (art. 18 PAmm), il quale prevede che il Tribunale cantonale amministrativo ha la facoltà di assumere prove d'ufficio per il tramite di un giudice delegato (art. 64 PAmm), giova rammentare che tale principio processuale non consente nel caso concreto di rimediare all'insufficienza di accertamenti da parte della prima istanza, essendo compito di quest'ultima quello di raccogliere le prove determinanti a suffragare la decisione da essa stessa emanata.
4.5. In simili circostanze ben si giustifica di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al Consiglio di Stato affinché provveda a completare l'inchiesta concernente l'effettivo soggiorno in Svizzera del ricorrente posteriormente alla data del suo licenziamento da parte della ditta __________ di __________.
Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28 43, 60, 61, 64, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23 settembre 1997 (no. 4802) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato affinché proceda ad ulteriori accertamenti.
Non si prelevano tasse né spese.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a __________ nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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