AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.267
Data decisione, Autorità: 03.06.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00267
Lugano 3 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso/petizione 16 gennaio 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro il
Consorzio intercomunale __________
chiedente
"1. Il ricorso è accolto:
di conseguenza la risoluzione 19/23 dicembre 1996 della Delegazione Consortile in re __________ è dichiarata nulla per gravi omissioni procedurali.
di conseguenza il Consiglio di Stato dichiara essere autorità incompetente a dirimere il presente ricorso.
di conseguenza, l'autorità competente a dirimere il presente ricorso accerterà che il rapporto d'impiego di nomina di __________ non è ancora stato legalmente e formalmente disdetto
di conseguenza, l'autorità competente a dirimere il presente ricorso, riconoscerà a __________ le seguenti parziali pretese pecuniarie:
fr. 4'345.95 quale saldo salario dal 27 giugno 1995 al 31 agosto 1996
fr. 424.35 quale saldo salario settembre 1996
fr. 806.10 quale risarcimento per perdita potere d'acquisto
fr. 2'000.-- quale risarcimento per spese supplementari avute per ossequiare gli obblighi legali derivanti dallo statuto di disoccupato
fr. 2'500.-- per spese supplementari avute per il cambiamento di domicilio
fr. 10'000.-- per danni morali.
viste le osservazioni 6 giugno 1997 del Consorzio intercomunale della __________;
preso atto della risoluzione 23 settembre 1997 con cui il Consiglio di Stato ha trasmesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo per competenza;
richiamata la sentenza 2 settembre 1996 del Tribunale cantonale amministrativo (n. 52.96.130);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 1º dicembre 1993 __________ è stato assunto dal Consorzio intercomunale della __________, (in seguito: __________), quale cuoco presso il Centro sociale per anziani di __________. Non essendo soddisfatti delle sue prestazioni lavorative, il 16 dicembre 1994 il presidente della delegazione consortile ed il direttore del centro gli hanno comunicato di prolungare il periodo di prova sino al 30 giugno 1995. L’insorgente si è opposto al provvedimento, poichè il periodo di prova era ormai scaduto. Il 28 dicembre di quell’anno la delegazione consortile ha pertanto disdetto il rapporto d’impiego per il 31 marzo 1995 per inidoneità del comparente a ricoprire la funzione di cuoco dello stabilimento.
Con giudizio 7 giugno 1995 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato il provvedimento, rilevando che la rescissione del rapporto d’impiego durante il periodo di nomina avrebbe potuto entrare in considerazione soltanto per motivi disciplinari.
Presone atto, il 26 giugno 1995 la delegazione consortile ha aperto un’inchiesta disciplinare a carico di __________, rimproverandogli una serie di inadempienze e di violazioni dei doveri di servizio. Con lo stesso provvedimento l’ha inoltre immediatamente sospeso dalla funzione e dallo stipendio.
Conclusa l’inchiesta, il 5 ottobre 1995 la delegazione consortile ha licenziato l'insorgente per motivi disciplinari a far tempo dal 26 giugno 1995, addebitandogli di esser giunto ripetutamente in ritardo al lavoro, di assumere comportamenti arroganti nei confronti di superiori e colleghi e di non aver saputo gestire correttamente la cucina del centro.
Il provvedimento è stato confermato dal Consiglio di Stato, che con decisione 15 maggio 1995 ha respinto l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.
Il giudizio governativo è stato tuttavia annullato dal Tribunale cantonale amministrativo, che con sentenza 2 settembre 1996 ha accertato che il licenziamento disciplinare era ingiustificato, rinviando a separata sede la definizione delle conseguenze che ne erano derivate.
B. Preso atto che l'attore aveva trovato un nuovo lavoro quale cuoco / maggiordomo presso una persona anziana a partire dal 1º settembre 1996, il 26 di quello stesso mese la delegazione consortile ha deciso di non ripristinare il rapporto d'impiego e di versargli un'indennità pari allo stipendio dovuto dal 27 giugno 1995 al 31 agosto 1996, dedotto quanto gli era stato versato dall’AD. Il tutto come ai conteggi riprodotti qui appresso:
Con la stessa risoluzione la delegazione consortile ha respinto la richiesta di un'ulteriore indennità di fr. 3'055.50 per lavoro festivo, di un'altra indennità di fr. 1'333.-- per funzioni manuali e di un conguaglio di fr. 424.35 per minor stipendio percepito nella nuova occupazione che l'attore aveva avanzato in sede di trattative per la definizione della liquidazione dovutagli.
C. Contro questa risoluzione della delegazione consortile __________ si è aggravato davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che gli venissero riconosciute le seguenti ulteriori indennità:
fr. 4'345.95 quale saldo salario 27.6.95-31.8.96
fr. 424.35 quale saldo salario settembre 1996
fr. 806.10 quale risarcimento per perdita potere d'acquisto (interessi di mora)
fr. 2'000.-- quale risarcimento per spese supplementari avute come disoccupato
fr. 2'500.-- per spese supplementari sopportate per cambiamento di domicilio
fr. 10'000.-- per danni morali
Eccepita in limine la competenza del Consiglio di Stato a dirimere la vertenza e postulata la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale amministrativo in virtù dell'art. 69 cpv. 2 PAmm, l'insorgente ha anzitutto rilevato che l'indennità avrebbe dovuto essere calcolata in base al primo termine utile per disdire il rapporto d'impiego: termine incerto, in quanto dipendente dalla nomina della delegazione consortile, che a causa di un ricorso a quel momento non era ancora stata definita.
Nel merito, l'insorgente contesta il calcolo dell'indennità per licenziamento ingiustificato allestito dalla delegazione consortile. A suo avviso, gli dovrebbe anzitutto essere riconosciuta la retribuzione delle ore straordinarie che prestava regolarmente nei giorni festivi. Parimenti, gli dovrebbe essere accordata anche l'indennità di fr. 2'000.-- assegnata ai dipendenti che esplicano funzioni manuali.
L'insorgente rivendica poi un risarcimento di fr. 424.35 pari al minor stipendio accordatogli dal nuovo datore di lavoro nel mese di settembre del ‘96. Un'ulteriore somma di fr. 806.10 gli sarebbe dovuta a titolo di interessi di mora. Altri fr. 2'000.-- gli andrebbero riconosciuti per le trasferte che si è dovuto sobbarcare per trovare un nuovo lavoro (km 2'520.-- a fr. 0.75/km).
Rivendicato un risarcimento di fr. 2'500.-- per spese di trasloco, l'insorgente avanza in conclusione un'ultima pretesa di fr. 10'000.-- per il torto morale patito in conseguenza del licenziamento ingiustificato.
D. All'accoglimento delle pretese dell'attore si è opposto il CIVAC contestandole con argomenti che verranno ripresi nei considerandi di diritto.
E. In ossequio all’art. 69 cpv. 2 PAmm, il 23 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha trasmesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo per competenza.
Delle risultanze dell'istruttoria esperita si dirà per quanto necessario nei seguenti consideranti.
F. In sede di conclusioni, __________ ha rettificato, aumentandola a fr. 5'350.458, la pretesa di risarcimento avanzata con il ricorso/petizione con riferimento alle indennità per ore straordinarie festive e per funzioni manuali. Confermate le ulteriori richieste di risarcimento, l'attore ha poi sollecitato il versamento di un’ulteriore somma di fr. 4'372.-- per altre 157 ore supplementari che avrebbe prestato nel 1994-1995.
Considerato, in diritto
Nel medesimo giudizio o con giudizio separato, secondo la procedura di istanza unica, esso stabilisce la relativa indennità, sia che l'autorità competente non intenda più riassumere il funzionario licenziato o egli non intenda più essere riassunto, sia in caso di riassunzione.
1.2. Con sentenza 2 settembre 1996 questo Tribunale ha stabilito che il licenziamento disciplinare di __________ pronunciato dalla delegazione del CIVAC era ingiustificato. La definizione delle conseguenze derivanti dalla rescissione del rapporto d'impiego è stata rinviata ad ulteriore procedura.
Dissentendo dall'indennità che il consorzio gli aveva riconosciuto con determinazione del 19 dicembre 1996, __________ ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato che ha trasmesso l’impugnativa a questo tribunale per competenza.
A norma dell’art. 69 cpv. 2 PAmm, il ricorso è ricevibile come petizione.
In mancanza di concrete indicazioni desumibili dall'ordinamento dei dipendenti cantonali, la giurisprudenza di questo Tribunale ha ritenuto applicabili per analogia i criteri di determinazione del risarcimento sanciti dall'art. 337c CO (cfr. Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 2 B IV; 147 B III); norma, questa, che conferisce al dipendente licenziato senza valida giustificazione il diritto ad un risarcimento pari a "quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o al decorso della durata determinata del contratto", dedotto "quanto ha guadagnato con altro lavoro od omesso intenzionalmente di guadagnare” (cfr. STA 8.6.88 in re G.; 7.8.87 in re F.).
2.2. Le eventuali responsabilità del dipendente negli eventi che hanno determinato il licenziamento non liberano in linea di massima il datore di lavoro dai suoi obblighi di risarcimento. Nemmeno il diritto civile prevede in effetti una riduzione del risarcimento per concorso di colpa del dipendente licenziato senza valida giustificazione (STA 6.6.95 in re D.B.; Brand e coautori, Der Einzelarbeitsvertrag im OR, ad art. 337 c N 7; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, ad art. 337c pag. 387).
2.3. Sulla scorta di queste considerazioni, all'attore va quindi per principio riconosciuto il diritto ad un risarcimento pari allo stipendio che avrebbe percepito sino al momento in cui il rapporto d'impiego avrebbe potuto essere rescisso mediante regolare disdetta, ovvero per mancata conferma, dedotto quanto questi ha guadagnato nella nuova occupazione durante questo periodo; periodo che conformemente all'art. 6 cpv. 2 del regolamento organico dei dipendenti del __________ (ROD) è scaduto il 30 settembre 1997, ossia sei mesi dopo l'elezione della delegazione consortile del 24 marzo 1997.
Ai fini del calcolo dello stipendio determinante entrano in considerazione tutte le componenti della retribuzione che il dipendente licenziato senza valida ragione avrebbe percepito se il rapporto d'impiego fosse proseguito sino alla prima scadenza utile. Oltre alla tredicesima, alle indennità di famiglia e per i figli, sono quindi computabili anche gli aumenti ordinari e le altre indennità accessorie, che sarebbero state versate se non fosse intervenuto il licenziamento (cfr. Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ad art. 337c N 3 b).
2.4. Il diritto privato non esclude a priori la possibilità di assegnare un'indennità per torto morale al dipendente licenziato senza valida giustificazione che dimostri di essere stato leso in modo particolarmente grave nella sua personalità (art. 49 e 99 cpv. 3 CO). Di regola, il torto morale viene tuttavia riparato nell'ambito dell'indennità supplementare che l'art. 337c cpv. 3 CO permette al giudice di accordare al dipendente secondo il suo libero apprezzamento sino ad un massimo di sei mensilità di stipendio (cfr. Brühwiler, op. cit., ad art. 337c OR N8).
Orbene, considerato che l'indennità prevista dall'art. 69 cpv. 2 PAmm viene stabilita applicando per analogia i criteri di determinazione posti fondamento dell'art. 337c cpv. 1 e 2 CO, non appare tutto sommato fuori luogo estendere l'analogia anche all'ultimo capoverso di tale disposizione, permettendo pure al giudice amministrativo, in casi del tutto particolari, di accordare al dipendente pubblico licenziato senza valida ragione per motivi disciplinari un'indennità supplementare, destinata a riparare anche il torto arrecatogli dal datore di lavoro che non può essere ricondotto al semplice danno economico.
3.2. Analoghe considerazioni valgono per l'indennità per funzioni manuali (fr. 2'000.-- all'anno), che l'attore avrebbe continuato a percepire se il rapporto d'impiego fosse continuato sino al momento in cui avrebbe potuto essere regolarmente disdetto per mancata conferma.
Il fatto che l'autorità cantonale neghi tale indennità a coloro che lasciano il servizio nel corso dell'anno non può essere opposto all'attore, poiché il rapporto d'impiego è stato rescisso a torto per iniziativa del convenuto.
3.3. Fondata è pure la richiesta di interessi di mora (fr. 818.54; cfr. conclusioni pag. 4 seg.; punto 3) calcolati sulla differenza tra l'indennità ricevuta dall'assicurazione disoccupazione e lo stipendio che avrebbe continuato a percepire se non fosse stato licenziato. Il calcolo non presta il fianco a critiche.
3.4. Dall'indennità riconosciuta all'attore, il consorzio ha dedotto una somma di fr. 1'956.-- per i corsi di riqualificazione professionale che l'attore ha frequentato quando era disoccupato. La deduzione è ingiustificata, poiché questo esborso non è stato sopportato dal convenuto, ma dalla cassa disoccupazione, che non può rivalersi sul consorzio in virtù del diritto di surrogazione sancito dall’art. 29 cpv. 2 LADI.
3.5. L'attore chiede poi un risarcimento di fr. 479.70 pari, secondo suoi calcoli, alla differenza tra lo stipendio netto percepito nel mese di settembre 1996 dal nuovo datore di lavoro (fr. 4'549.-) e quello che avrebbe percepito se fosse rimasto alle dipendenze del convenuto (fr. 5'028.70).
Per i motivi esposti al considerando 2.1., il confronto fra il nuovo ed il vecchio stipendio non può essere limitato al mese di settembre 1996, ma deve essere esteso sino alla fine di settembre 1997, data alla quale il rapporto d’impiego avrebbe potuto essere disdetto per mancata conferma. Il maggior impegno che il nuovo impiego esigerebbe non può essere preso in considerazione, poichè un confronto oggettivo fra i due posti di lavoro è oggettivamente improponibile.
3.5.1. Negli ultimi quattro mesi del 1996 l'attore ha ricevuto dal nuovo datore di lavoro, uno stipendio complessivo di fr. 19’000.- (+ assegni familiari, - contributo LPP).
Tenuto conto del fatto che i contributi sociali sono stati assunti dal nuovo datore di lavoro (AVS 5,05 %; AD 1,5 %; infortuni non professionali 1,47 %; totale = 8,02 %), questo stipendio netto corrisponde ad uno stipendio lordo di fr. 20'656.65 (calcolo: 19'000 x 100 : 91,98).
Nello stesso periodo, l'attore avrebbe invece ricevuto dal consorzio il seguente stipendio lordo:
stipendio base fr. 4'692.00
indennità per ore festive fr. 218.25
indennità per attività manuali fr. 166.66
fr. 5'076.90
x 4
totale fr. 20'307.60
quota parte della 13. fr. 1’564.00 (4/12 di fr. 4'692.--)
totale fr. 21'871.60
Nei confronti del consorzio l’attore vanta quindi un saldo di
fr. 1'214.95 a suo favore.
3.5.2. Nel periodo 1° gennaio - 30 settembre 1997, l'attore ha invece percepito dal nuovo datore di lavoro uno stipendio netto di fr. 49'000.--, corrispondente ad uno stipendio lordo di fr. 53'272.45 (calcolo: 49’000 x 100 : 91.98).
Nello stesso periodo l'attore avrebbe invece ricevuto dal consorzio il seguente stipendio lordo:
stipendio base fr. 4'724.85
indennità per ore festive fr. 218.25
indennità per attività manuali fr. 166.66
fr. 5'109.00
fr. 5'109.00
x 9
fr. 45'987.85
quota parte della 13. fr. 3'543.63 (9/12 di fr. 4'724.85)
totale fr. 49'531.50
Durante questo periodo, lo stipendio lordo percepito dal nuovo datore di lavoro (fr. 53’272.45) è quindi stato superiore a quello che l’attore avrebbe percepito dal consorzio (fr. 49’531.50).
Ne risulta pertanto un saldo di fr. 3'740.95 a favore del consorzio.
3.5.3 Complessivamente, tra il 1º settembre 1996 ed il 30 settembre 1997, il saldo ammonta di conseguenza a fr. 2'526.-- a favore del consorzio (3'740.95 - 1'214.95).
3.6. Inaccoglibile è la richiesta di risarcimento di fr. 2'000.-- per le trasferte che l'attore si è sobbarcato come disoccupato per recarsi all'Ufficio del lavoro. Si tratta in effetti di spese che l'attore avrebbe comunque dovuto sopportare anche nel caso in cui fosse stato licenziato alla scadenza del periodo amministrativo.
3.7. Per lo stesso motivo va pure respinta la richiesta di risarcimento di fr. 2'500.-- per le spese di trasloco.
3.8. Parimenti da rigettare è la domanda avanzata dall'attore in questa sede per ottenere il pagamento di 157 ore supplementari (fr. 4'372.-), che avrebbe prestato nel 1994 in aggiunta alle 18 che gli sono state riconosciute.
Le cartelle di timbratura prodotte dall'attore non dimostrano che abbia effettivamente svolto lavoro straordinario. Attestano soltanto i limiti temporali della presenza dell'attore sul posto di lavoro. Non provano per contro che queste ore siano state ordinate dal suo superiore; presupposto, questo, che deve necessariamente essere soddisfatto ai fini del riconoscimento della natura straordinaria della prestazione lavorativa fornita (cfr. art. 28 ROD).
Quantomai significativo, ai fini del rigetto della pretesa, è peraltro il fatto che questa non è stata avanzata nè prima del licenziamento, nè durante le trattative condotte dalle parti per definire l'indennità dovuta dal consorzio, ma soltanto davanti a questo tribunale.
3.9. L’indennità di fr. 10’000.- rivendicata dall’attore per torto morale è eccessiva. E’ ben vero che l’attore si è trovato da un giorno all’altro senza lavoro, con una famiglia a carico e senza mezzi di sostentamento. Non si possono tuttavia ignorare le reponsabilità dell’attore in ordine alla situazione di conflitto che si è venuta a creare con il suo datore di lavoro. Gli accertamenti esperiti nell’ambito del procedimento disciplinare hanno invero permesso di stabilire che i rimproveri mossigli dalla delegazione consortile non erano del tutto privi di fondamento. La scarsa disponibilità dell’attore alla collaborazione con i colleghi, la condotta poco rispettosa nei confronti dei superiori e l’insufficiente capacità ad assumere i compiti derivanti dalla funzione che occupava sono state in buona parte provate (cfr. STA 2.9.96 del Tribunale cantonale amministrativo).
Valutate tutte le circostanze, questo tribunale ritiene giustificato riconoscere all’attore un ulteriore risarcimento pari ad una mensilità dell’ultimo stipendio.
· indennità per ore supplementari: fr. 218.25 x 14 mesi (1.7.95 - 31.8.96) = fr. 3'055.50
· indennità per funzioni manuali: fr. 166.66 x 14 mesi (1.7.95 - 31.8.96) = fr. 2'333.24
totale parziale da riportare fr. 5’388.74
riporto fr. 5’388.74
· ./. AVS, AD, inf. n.p. 8.02 % fr. 432.18
· fr. 4'956.56
·
· ./. maggior stipendio nella nuova occupazione fr. 2'526.00
·
·
totale fr. 9’897.10
All'attore va inoltre riconosciuta un'indennità per ripetibili commisurata all’esito dell’azione promossa.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 31, 69 PAmm; 337c CO; 38 ROD/CIVAC;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, il Consorzio intercomunale __________ verserà a __________ la somma di fr. 9’897.10.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è a carico dell'attore nella misura di fr. 600.-- e del convenuto per il resto.
Il Consorzio intercomunale __________ verserà a __________ __________ la somma di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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