AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.264
Data decisione, Autorità: 03.02.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00264
Lugano 3 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 24 settembre 1997 di
patrocinata dall'avv. __________
contro
la risoluzione 3 settembre 1997 (n. 4295) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 23 dicembre 1996 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di rifiuto di rilascio del permesso di dimora alle figlie __________ e __________ (ricongiungimento familiare);
viste le risposte:
2 ottobre 1997 del Consiglio di Stato,
16 ottobre 1997 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadina dominicana, è madre di __________, __________ e __________ tutte nate dall'unione con il cittadino dominicano __________. E' entrata in Svizzera per la prima volta nel 1989 lavorando quale artista in diversi locali notturni nella Svizzera interna, rientrandovi in seguito regolarmente. Il 25 aprile 1995 si è trasferita in Svizzera, mentre le tre figlie sono rimaste nella Repubblica Dominicana. Il __________ si è sposata avanti all'Ufficiale dello stato civile del Comune di __________ con __________, cittadino svizzero attinente di __________, acquisendo nel contempo un permesso di dimora annuale in seguito regolarmente rinnovato e avente quale ultima scadenza il 24 aprile 1998.
Il 17 luglio 1996 __________ e __________ hanno raggiunto la madre in Svizzera grazie a un permesso di soggiorno a scopo di visita. Le figlie sono in seguito state iscritte alla scuola media di __________ durante l'anno scolastico 1996/97.
B. Con decisione del 23 dicembre 1996 la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza del 2 agosto precedente presentata __________ volta al rilascio di un permesso di dimora per le figlie __________ e __________. L'autorità ha considerato in sostanza che il ricongiungimento famigliare era solo parziale, per cui non esisterebbe alcun diritto al rilascio del permesso postulato, e che non vi erano nemmeno concrete garanzie di ordine finanziario da parte dei coniugi a favore delle stesse.
C. Adìto da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 3 settembre 1997. Il Governo ha in sostanza confermato la decisione dipartimentale, considerando che non erano dati i requisiti per un ricongiungimento familiare parziale. Secondo l'Esecutivo cantonale - viste tra l'altro le condizioni economiche della famiglia __________ - non vi sarebbero elementi oggettivi e concreti atti a giustificare tale ricongiungimento, la madre essendosi pure fatta garante che le due figlie avrebbero lasciato il territorio cantonale alla scadenza del soggiorno autorizzato. Il Governo ha inoltre impartito a __________ e __________ un termine scadente il 30 ottobre 1997 per lasciare il territorio del Cantone.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando che alle figlie __________ e __________ sia rilasciato un permesso di dimora.
Sostiene in sostanza che nel caso di specie i presupposti per il ricongiungimento familiare in virtù dell'art. 8 CEDU sarebbero adempiuti.
Contestando le argomentazioni delle autorità inferiori a fondamento delle loro decisioni, l'insorgente ha precisato che esisterebbe una intensa e integra relazione tra lei e le figlie, tanto di averle mantenute già in precedenza a partire dalla Svizzera tramite invio di denaro; sottolinea pure che i mezzi finanziari e logistici della famiglia sarebbero sufficienti e che le varie procedure esecutive a carico del marito sarebbero ininfluenti per l'esito della presente vertenza.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo sia conferito effetto sospensivo.
E. All'accoglimento del gravame si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. L'insorgente, a ragione, non fonda il gravame sull'art. 17 cpv. 2 LDDS. Secondo tale disposizione, i figli celibi d'età inferiore a 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i genitori. Lo straniero che è titolare di un semplice permesso di dimora non può appellarsi a questa disposizione: non ha pertanto alcun diritto di farsi raggiungere in Svizzera dai figli (cfr. DTF inedita 19 novembre 1993 in re F. M. c. Consiglio di Stato, consid. 3c con rinvio). Per esso il ricongiungimento familiare è retto dagli art. 38 seg. OLS: disposizioni legali che tuttavia non conferiscono alcun diritto a tanto (DTF 115 Ib 3 consid. 1b). Nel concreto caso __________ non possiede un permesso di domicilio, ma beneficia unicamente di un permesso di dimora. Altrimenti detto, non ha diritto ad ottenere il sollecitato permesso di dimora per le figlie in base al diritto interno.
1.4. Non esiste tra la Svizzera e la Repubblica Dominicana alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini dominicani, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.5. La ricorrente può invece richiamarsi all'art. 8 CEDU.
Affinché tale norma sia applicabile, occorre - in particolare - che il membro della famiglia con il quale lo straniero che domanda un permesso di dimora afferma d'intrattenere una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta, abbia il diritto di risiedere in Svizzera: in altre parole, è necessario che questa persona sia al beneficio di un permesso di domicilio oppure possieda la cittadinanza svizzera (DTF 118 Ib 157 consid. c). Lo straniero titolare di un permesso di dimora non può prevalersi dell'art. 8 CEDU. Una deroga è consentita quando, in determinate circostanze, lo straniero titolare di un permesso di dimora abbia il diritto di risiedere in Svizzera, ossia abbia la certezza di vedersi accordato un permesso di dimora (DTF 111 Ib 163 consid. 1a), ciò che è il caso della ricorrente. Difatti, __________ è sposata con un cittadino svizzero: conformemente all'art. 7 cpv. 1 LDDS, essa ha il diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora e ha quindi il diritto di soggiornare in Svizzera.
Nell'ambito dell'art. 8 CEDU, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri. Ciò vale pure quando il ricorso è presentato da un membro della famiglia, in specie la madre, avente diritto di risiedere in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c). Nella fattispecie, la ricorrente sostiene esplicitamente di avere mantenuto con le figlie un legame vivo e intenso, tramite telefonate e contatti epistolari, nonché provvedendo al loro mantenimento. Queste ultime due asserzioni sono state rese verosimili mediante la presentazione di biglietti d'auguri e di lettere, nonché dai vari giustificativi di versamento per il loro mantenimento e dalla dichiarazione del padre. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità del legame familiare che lega la ricorrente alle figlie. In effetti, per la ragioni che seguono, per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 8 CEDU e nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va comunque respinto nel merito.
1.6. Il gravame è inoltre tempestivo (art. 46 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa può infine essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.1. Un'ingerenza nella vita familiare è giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri praticata dalla Svizzera, segnatamente per garantire un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente, come anche per migliorare la struttura del mercato di lavoro e assicurare così un equilibrio ottimale dell'impiego (cfr. art. 16 LDDS e art. 1 OLS). Il Tribunale federale ha già avuto modo di constatare che questi scopi sono conformi all'art. 8 n. 2 CEDU (DTF 120 Ib 4 consid. 3b, 24 segg. consid. 4a con richiami). L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii). Appare legittimo pertanto rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero, quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa ed infine che la continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate dall'autorità (ibidem).
La questione se, nel caso concreto, l'autorità di polizia degli stranieri sia tenuta a rilasciare un permesso di dimora, conformemente alle esigenze poste dall'art. 8 CEDU, va dunque risolta effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco (DTF 120 Ib 25 consid. 4a; 115 Ib 6 consid. 6).
2.2. __________ è entrata la prima volta in Svizzera nel 1989 per lavorare in qualità di artista in vari locali notturni oltre San Gottardo (v. verbale interrogatorio di polizia dell'11 novembre 1994) e rientrandovi con lo stesso scopo anche durante gli anni successivi. Il 1° aprile 1994 è nuovamente rientrata sul suolo elvetico, rimanendovi sino alla fine del mese di novembre dello stesso anno soggiornandovi pure abusivamente. Il 25 aprile 1995 è entrata in Svizzera tramite una domanda d'invito per stranieri soggetti all'obbligo del visto presentata dalla sorella residente a __________; vi è rimasta avendo ottenuto un permesso di dimora annuale per essere convolata a nozze con un cittadino svizzero il 7 luglio 1995. Essa ha lasciato tutti e tre i figli, nati dalla relazione __________, nella Repubblica Dominicana presso quest'ultimo.
La madre è dunque partita volontariamente dalla Repubblica Dominicana ed altrettanto volontariamente si è separata dalle tre figlie già altre volte, a partire dal 1989, prima della sua entrata definitiva in Svizzera nel 1995. Alla stessa non spetta quindi di principio un diritto di rivendicare la loro presenza e residenza in Svizzera in applicazione dell'art. 8 CEDU.
In ogni caso, anche qualora si dovesse ritenere la sussistenza di simile diritto, il controverso rifiuto di autorizzazione di entrare in Svizzera che ha colpito le figlie appare conforme all'art. 8 n. 2 CEDU. Tale disposto non assicura difatti alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo familiare, se essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultima in un altro Paese. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove, come è il caso in concreto, l'interessata dimostra con il suo comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 119 Ib 91 consid. 4a).
2.3. L'insorgente adduce che la documentazione versata agli atti nel corso della procedura ricorsuale (giustificativi di versamenti, lettere, dichiarazione del padre) attesterebbe che la relazione con le figlie sarebbe intensa ed effettivamente vissuta. Tali considerazioni, anche se fossero tutte verosimili, non mutano però nulla alla circostanza che le due figlie hanno tuttora i maggiori legami famigliari nella Repubblica Dominicana, dove hanno vissuto dalla nascita. La madre non ha del resto fornito nessuna informazione su tale relazione tra il 1989 e il momento in cui ha ottenuto il permesso di dimora nel 1995. La documentazione versata agli atti nella procedura di ricorso attesta infatti la corrispondenza con le figlie dal 1994 (doc. O), il versamento di denaro al padre delle figlie solo a partire dal 1995 (doc. M) e l'attestazione notarile secondo cui il padre avrebbe dichiarato che la ricorrente ha provveduto al mantenimento delle figlie intrattenendo con loro continue relazioni (doc. N).
__________ e di __________ hanno ora rispettivamente __________ e __________ anni; quando la madre si separò da loro la prima volta, avevano rispettivamente __________ e __________ anni. Sono nate e cresciute nella Repubblica Dominicana, dove hanno ricevuto un'istruzione frequentando le scuole dell'obbligo e dove possiedono anche i legami sociali e culturali. Dal momento dell'entrata definitiva in Svizzera della madre nell'aprile del 1995, esse continuano a vivere con la sorella maggiore __________ e con il padre: tali relazioni non hanno fino ad oggi dato adito a problemi di sorta e possono pertanto continuare a sussistere.
La madre non ha del resto nemmeno lontanamente reso verosimile od anche solo affermato la sussistenza di interessi familiari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. Si è limitata a dire di aver mantenuto un legame vivo e intenso con le figlie provvedendo - come detto - al loro mantenimento finanziario e tramite vari contatti epistolari e telefonici. Sin dal luglio 1995 l'insorgente ha fondato una comunione coniugale. Orbene, perlomeno da tale momento, si erano create le condizioni oggettive per un ricongiungimento della famiglia; malgrado ciò, i relativi permessi non sono stati richiesti: ha atteso circa un anno per sollecitare la controversa autorizzazione d'entrata e solo per due delle tre figlie. La madre giustifica tale fatto limitandosi ad addurre che voleva contare su mezzi finanziari e logistici necessari che si sono infine concretizzati: oltre ad un appartamento di 3 ½ locali, la famiglia ora avrebbe un'entrata supplementare con il nuovo lavoro del marito con un salario orario netto di fr. 20.– dal 1° gennaio 1997 (v. dichiarazione 25 marzo 1997 F. SA) oltre a quella della madre di fr. 2220.55 netti (doc. I: conteggio giugno 1997 __________). Dal rapporto informativo di polizia degli stranieri del 26 aprile 1996 (quindi poco più di tre mesi prima dell'istanza per l'ottenimento del permesso) risulta che è stato intimato alla ricorrente un precetto esecutivo per fr. 827.– e a carico del marito - che non lavorava e non era al beneficio di nessuna indennità - emessi 19 attestati di carenza beni per un importo di complessivi fr. 37 000.–. La ricorrente non nega nemmeno che attualmente esistano ancora varie procedure esecutive, ma sostiene che quelle a carico del marito non hanno influsso alcuno poiché il nucleo familiare non potrà essere privato del proprio fabbisogno. Sia come sia, queste risultanze dimostrano nondimeno che se esistevano al momento del matrimonio delle difficoltà finanziarie, come asserito dall'insorgente, tali problemi esistevano ancora al momento dell'istanza, se non anche attualmente. Con il che, la tesi della ricorrente secondo cui la domanda di ricongiungimento non fu presentata prima perché la famiglia non poteva contare sui necessari mezzi finanziari, non può essere condivisa.
Il permesso postulato avrebbe ora come conseguenza di separare __________ ed __________ dal padre e dalla sorella __________ nel loro Paese d'origine, dove sono nate e cresciute e dove possiedono stretti legami sociali e culturali, nonché un'istruzione scolastica. Del resto, nelle rispettive domande di invito del 17 maggio 1996 fu espressamente indicato che esse erano finalizzate quale "visita alla madre", limitate a una durata di tre mesi. Difatti, sottoscrivendo tale domanda, la madre prendeva pure atto dell'art. 2 cpv. 2 LDDS secondo cui si faceva garante che la persona invitata avrebbe lasciato la Svizzera alla scadenza del soggiorno autorizzato. Malgrado ciò, l'insorgente provvedette ad iscrivere le figlie alla scuola media con l'intento di assicurar loro una formazione adeguata.
In simili circostanze, poiché l'avversato diniego d'entrata trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro Paese, esso deve essere considerato giustificato alla luce dell'art. 8 n. 2 CEDU, sussistendo fondati motivi per dubitare che la loro venuta in Svizzera poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia e non risponda piuttosto semplicemente al soddisfacimento di altri obiettivi, e segnatamente quello di natura economica al fine di garantire alle figlie un avvenire professionale e una vita migliore in Svizzera, tanto che la ricorrente ha già annunciato di voler intraprendere analoga procedura per __________, __________ anni, non appena avrà terminato il proprio curriculum professionale.
Va infine rilevato che il mantenimento di relazioni personali con le figlie non è impedito. In effetti non risulta che la ricorrente abbia incontrato ostacoli nel richiedere dalla Svizzera un visto per un permesso di soggiorno a scopo di visita per le proprie figlie. Anche da questo punto di vista, la decisione impugnata è compatibile con l'art. 8 CEDU.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________ e __________, cittadine dominicane, sono tenute a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 30 giugno 1998 notificandone la partenza all'Ufficio regionale degli stranieri di __________.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.– sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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