AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.263
Data decisione, Autorità: 26.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00263
Lugano 26 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 24 settembre 1997 di
patrocinato dall'avv. __________
contro
la risoluzione 3 settembre 1997 (no. 4310) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 14 maggio 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli ha notificato la decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
2 ottobre del Consiglio di Stato,
15 ottobre 1997 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadino italiano nato nel __________, è entrato in Svizzera il 4 maggio 1986 beneficiando di un permesso di dimora annuale e dal 4 maggio 1991 di un permesso di domicilio il cui termine di controllo è stato rinnovato per l'ultima volta il 7 aprile 1997, la cui scadenza è stata fissata al 4 maggio 2000. Svolge l'attività di collaudatore e installatore di macchine automatiche, inizialmente presso la ditta __________, dal 1° gennaio 1991 presso la __________ (gruppo __________) a __________. Per contro la famiglia, composta dalla moglie __________ e dalle figlie __________ e __________, è sempre rimasta in Italia e segnatamente a __________.
B. Interrogato il 28 aprile 1997 dalla Polizia cantonale a seguito di una segnalazione circa il suo transito giornaliero dal valico di Chiasso-Brogeda, __________ ha in sostanza affermato di rientrare dal gennaio 1996 ogni sera a __________ con una media di tre settimane al mese. Esperito il sopralluogo del suo appartamento a __________, egli ha ammesso che non sempre è abitato.
C. Fondandosi sui predetti accertamenti di polizia, con decisione 14 maggio 1997 la Sezione degli stranieri ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio a suo tempo rilasciato a __________, avendo egli risieduto per oltre sei mesi all'estero.
D. Adìto da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con risoluzione del 3 settembre 1997.
Il Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso di domicilio giusta quanto previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, visto che l'insorgente ha risieduto in modo effettivo all'estero, e più precisamente in Italia, per un periodo superiore a sei mesi. Secondo l'Esecutivo cantonale, quanto dichiarato nel corso dell'interrogatorio di polizia dimostrerebbe che il domicilio di __________ sarebbe fittizio.
E. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Contesta in sostanza che nel caso di specie sussistano i presupposti previsti dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS per ritenere decaduto il suo permesso di domicilio, la decisione essendo basata su accertamenti dei fatti inesatti e incompleti.
Pur ammettendo di essere spesso assente per lavoro e di essersi recato ogni sera a __________ presso la figlia infortunatasi, sostiene che tale soggiorno era limitato ad alcune settimane non superando il limite di sei mesi. Asserisce pure che la famiglia si riunisce regolarmente a __________ o a __________ durante i fine settimana. Contesta inoltre che vi sarebbero elementi atti a comprovare che il domicilio a __________ sarebbe fittizio. Ritiene che la decisione sarebbe pertanto arbitraria e violerebbe il principio della proporzionalità.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re D., consid. 1b con riferimenti).
Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 Pamm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 4 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.).
La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm). In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).
2.2. Nella fattispecie, il Governo cantonale ha ritenuto che il ricorso poteva essere "evaso sulla scorta dei documenti annessi all'incarto senza che si renda necessaria un' ulteriore istruttoria (art. 18 LPAmm). In effetti, la documentazione agli atti risulta sufficiente per la congrua determinazione dei risvolti della controversa discussione".
Sennonché dall'allegato ricorsuale avanti al Consiglio di Stato, come pure dalle successive osservazioni, non risulta che l'insorgente abbia notificato mezzi di prova, offrendole per la prima volta in questa sede e meglio: l'audizione di vari testi in qualità di colleghi di lavoro, vicini di casa e famigliari.
D'altra parte davanti alle chiare, intelligibili e per nulla contraddittorie dichiarazioni rilasciate a verbale dal ricorrente stesso - come si vedrà in appresso -, appare del tutto corretta la decisione del Governo di emanare la propria decisione senza procedere all'assunzione di testimonianze la cui affidabilità sarebbe stata comunque da dimostrare.
Questo Tribunale rinuncia pertanto a sentire i testi indicati in questa sede.
2.3. La questione di sapere se il ricorrente - già sentito dalle autorità di polizia in occasione dell'interrogatorio del 28 aprile 1997 - dovrebbe essere nuovamente interpellato in merito al provvedimento adottato nei suoi confronti può rimanere aperta, dato che si deve ammettere che un'eventuale manchevolezza in tal senso è stata sanata nel corso di procedura avendo avuto __________ ampia facoltà di esprimersi sulla questione tanto davanti al Consiglio di Stato quanto davanti a questo Tribunale. Anche in questo caso, una violazione del diritto di essere sentito non è affatto ravvisabile. A tale proposito giova infatti ricordare che la costante prassi del Tribunale federale considera sanata la lesione del diritto di essere sentito, intesa quale facoltà del cittadino di potersi esprimere preventivamente all'emanazione di una decisione che lo concerne, quando l'interessato ha avuto tale possibilità in sede di ricorso, davanti ad un'autorità munita di piena cognizione (DTF 118 Ib 120 e segg., consid. 4b e rinvii) quale è ad esempio il Consiglio di Stato (art. 56 LPAmm).
Ne consegue che la censura sollevata dal ricorrente, su questo punto, va respinta.
Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione qui dedotta in giudizio, per residenza effettiva, ai sensi della precitata disposizione, si intende la permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato. Pertanto il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi, senza con ciò aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi; tuttavia, se ciò avviene, lo straniero mantiene il proprio permesso di domicilio unicamente se torna a risiedere durevolmente nel nostro Paese prima del decorso del termine previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS: semplici soggiorni d'affari o a scopo di visita non sono sufficienti a tal fine (DTF 112 Ib 3 segg.). In effetti, a norma dell'art. 2 cpv. 12 ODDS, se lo straniero si stabilisce all'estero, egli è tenuto a notificare la propria partenza. Se non lo fa, il suo permesso non decade immediatamente, nondimeno esso perde ogni validità se l'interessato non stabilisce nuovamente e durevolmente in Svizzera la propria dimora effettiva entro il termine sancito dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.
Ne consegue che in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso di domicilio, e questo anche quando la presenza sul territorio svizzero dello straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 120 Ib 369 e segg., consid. 2c e rinvii). Va infine osservato che se entrano in considerazione più luoghi di residenza, è determinante quello in cui il ricorrente risiede maggiormente. Se la durata della residenza nei due luoghi non è molto diversa, è parimenti rilevante lo scopo della stessa (STF 20 ottobre 1994 in re F., consid. 3b).
4.1. Interrogato dalla Polizia cantonale il 28 aprile 1997 in merito alla sua residenza regolare e continua in Svizzera, il ricorrente ha infatti dichiarato, sottoscrivendone il verbale, che a seguito dell'infortunio subìto dalla figlia __________ al viso il 2 gennaio 1996 "per rimanerle vicina mi recavo tutte le sere a casa mia a __________ ". Sollecitato dall'agente interrogante ha inoltre ammesso che "la maggior parte delle settimane, rientro ogni sera a __________, con una media di tre settimane al mese e questo a partire dal mese di gennaio 1996 a tutt'oggi". Ha in seguito aggiunto che per "motivi di lavoro mi reco pure presso la sede __________. (...). In queste occasioni rimango a dormire presso la mia famiglia. Questo può succedere 3/4 volte alla settimana come 1 volta al mese". Inoltre egli aveva precedentemente affermato che le "due figlie vengono a __________, il sabato e la domenica, una volta al mese. Mia moglie viene a trovarmi a __________ una volta al mese, quasi sempre dal giovedì alla domenica. Di regola viene lei a trovarmi, quando io per motivi di lavoro rimango in Svizzera".
Alla luce di queste chiare ed inequivocabili affermazioni, si deve dunque ammettere che dall'inizio di gennaio del 1996 sino ad almeno la fine di aprile 1997, l'insorgente ha risieduto in Italia ed è rientrato in Svizzera unicamente per svolgere la propria attività di collaudatore a __________ o per trascorrere alcuni fine settimana, ciò che è insufficiente per ritenere che la sua residenza principale fosse effettivamente a __________, e ciò in conformità alla giurisprudenza federale (v. consid. 3).
4.2. Il ricorrente sostiene che il verbale di polizia conterrebbe diverse e gravi contraddizioni, ma non porta alcuna argomentazione valida atta a confutare quanto da egli stesso dichiarato durante l'interrogatorio. Egli ritiene soltanto che i frequenti rientri a __________ si riferivano esclusivamente alla durata del ricovero della figlia. Ora, dagli atti risulta che il ricovero è durato al più tardi fino al 28 marzo 1996, data in cui la figlia riprese l'attività lavorativa. La relazione di parere medico del dott. prof. __________ del 5 agosto 1996 (doc. 11) non fa altro che confermare tale fatto. Sennonché l'insorgente ha dichiarato durante l'interrogatorio di polizia del 28 aprile 1997 che questo non è l'unico motivo del soggiorno: "Devo ammettere che la maggior parte delle settimane, rientro ogni sera a __________, con una media di tre settimane al mese e questo a partire dal mese di gennaio 1996 a tutt'oggi". Sollecitato in seguito dall'agente interrogante se l'unico motivo del rientro a __________ tutte le sere fosse l'infortunio della figlia, egli ha dichiarato che "Nel periodo difficile era l'unico motivo", lasciando supporre che ve ne fossero altri. Difatti in seguito egli ha dichiarato che "Ho tanti motivi per recarmi sovente a __________, particolarmente motivi famigliari".
Ora, poco importa quali fossero i motivi - famigliari, lavorativi o altri - del trasferimento all'estero nell'ambito dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS. Fatto sta che il ricorrente non riesce a confutare quanto da egli stesso dichiarato nel verbale davanti alla polizia. D'altronde esistono altri elementi convergenti con quanto dichiarato davanti alla polizia.
Egli ritiene che non sarebbe ragionevolmente ipotizzabile sobbarcarsi due ore d'auto quotidianamente con 150 km di trasferta ed i relativi costi, tanto più che la sua attività lavorativa inizia alle 07:00 e si conclude alle 20:00. La tesi non può essere condivisa. Oltre a non produrre nessun giustificativo sull'effettiva attività lavorativa quotidiana in tale fascia oraria, durante l'interrogatorio ha comunque precisato che i suoi orari di lavoro sono "07:30/12:00 e 12:45/16:30. Questo quando lavoro in officina. Se devo lavorare all'esterno, controlli ed installazioni, posso terminare il lavoro più tardi, anche fino alle ore 17:00/20:00, circa". Non è dunque vero che egli lavori quotidianamente agli orari descritti nel suo memoriale. Quanto agli spostamenti tra __________ e __________, essi sono materialmente e finanziariamente praticabili, la distanza potendo essere coperta in circa un'ora. Ma vi è di più.
Oltre a non ricordare esattamente nel verbale d'interrogatorio la data a partire da quanto egli è domiciliato a __________ "dal 1989/1990 non mi ricordo più con esattezza", del tutto inconferente e addirittura contraddittoria è pure l'affermazione del ricorrente secondo cui le bollette telefoniche attesterebbero la sua presenza nel monolocale durante buona parte del periodo contestato. Tali fatture Infatti attestano addirittura che il telefono veniva utilizzato in modo assai irregolare tanto che durante i mesi di febbraio, marzo, maggio, settembre, dicembre 1996 e febbraio 1997 esso non venne nemmeno usato. Inoltre, sempre durante il verbale d'interrogatorio, egli ha ricordato con difficoltà il numero di telefono a sei cifre del monolocale quando in realtà nel territorio cantonale erano operativi da ben un anno e mezzo quelli a sette cifre. Egli sostiene di telefonare spesso dalla sede di lavoro, ma con ciò non rende verosimile che le conversazioni telefoniche da __________ furono esclusivamente da lui intrattenute, il monolocale essendo occupato pure da un suo collega di lavoro.
Anche tutte queste risultanze attestano dunque che il verbale d'interrogatorio non è affatto contraddittorio sull'accertamento del domicilio fittizio a __________ e porta alla convinzione che l'insorgente ha risieduto all'estero per più di sei mesi trasferendovi colà il centro dei propri interessi.
4.3. L'insorgente ritiene la decisione sproporzionata in quanto nella concreta evenienza poteva essere accertata la reale volontà dell'interessato ed eventualmente essere emesso un richiamo oppure un ammonimento. La misura avrebbe pure, a suo dire, effetti dirompenti anche per la sua ditta. Va osservato che nell'applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS non vi è spazio per una ponderazione di interessi: determinante è unicamente il quesito di sapere se lo straniero ha risieduto all'estero per oltre sei mesi, senza domandare una proroga di tale termine. Le allegazioni del ricorrente in questo ambito non possono pertanto essere accolte.
Stante tutto quanto precede, si deve dunque concludere che la sentenza impugnata non presta il fianco alle critiche sollevate dall'insorgente. Va dunque confermata la decadenza del permesso di domicilio rilasciato a __________. Per il che il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 2 cpv. 12 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28 43, 46, 56, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.– sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster