AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.262
Data decisione, Autorità: 15.04.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00262
Lugano 15 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 24 settembre 1997 di
patrocinato dall'avv. __________
Contro
la risoluzione 3 settembre 1997 (n. 4297) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 8 gennaio 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, ha negato il rilascio di un permesso di dimora alla moglie __________;
viste le risposte:
2 ottobre 1997 del Consiglio di Stato;
15 ottobre 1997 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadino iugoslavo, è entrato in Svizzera insieme alla madre e ai suoi 4 fratelli il 1° aprile 1991 per ricongiungersi con il padre __________ già residente nel nostro Paese. Il 27 giugno 1995 ha ottenuto un permesso di domicilio con scadenza del prossimo termine di controllo fissata per il 6 dicembre 1999.
Il 15 agosto 1996 si è unito in matrimonio con __________, cittadina iugoslava, avanti all'ufficiale dello stato civile del Comune di __________ (Repubblica Federale Iugoslava).
Il 30 settembre 1997 ha portato a termine l'apprendistato per la professione di carrozziere presso la __________ a __________, per in seguito esservi assunto in qualità di verniciatore di carrozzeria.
B. Il 24 settembre 1996, il Municipio di __________ ha preavvisato negativamente la domanda di invito per stranieri soggetti all'obbligo del visto presentata il 28 agosto 1996 da __________ __________ e volta a permettere alla moglie di ricongiungersi con lui in Svizzera. L'esecutivo comunale ha in sostanza osservato che il marito è apprendista con un salario di fr. 400.– mensili e che i genitori dell'istante - contrariamente alla loro dichiarazione - non sarebbero in grado di provvedere al mantenimento della nuora in quanto il padre è disoccupato ed al beneficio di un sussidio erogato dall'assistenza pubblica. L'appartamento occupato dalla famiglia __________, inoltre, non potrebbe accogliere un'ulteriore persona, essendo già occupato da sette membri della famiglia.
Il 14 ottobre successivo la Sezione degli stranieri ha ritenuto di non poter prendere una decisione in merito all'istanza, adducendo che la necessità del soggiorno non era stata giustificata. Ha comunque segnalato la possibilità per l'interessata di presentare una domanda personale di entrata in Svizzera alla Rappresentanza svizzera competente.
C. Il 21 ottobre 1996 __________ ha presentato una domanda di entrata nel nostro Paese presso l'ambasciata svizzera a __________ al fine di potersi ricongiungere con il marito, indicando che quest'ultimo avrebbe provveduto pure al suo sostentamento. L'8 gennaio 1997 la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda fondandosi sul preavviso negativo espresso dal Municipio di __________ e accertando la mancanza di garanzie finanziarie per il suo mantenimento, come pure di un alloggio conveniente.
Con risoluzione dell'11 marzo 1997, il Presidente del Consiglio di Stato ha autorizzato __________ ad entrare in Svizzera ed a risiedervi durante la litispendenza del ricorso.
D. Adìto da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con risoluzione del 3 settembre 1997.
Il Governo ha in sostanza confermato la decisione dipartimentale, ritenendo che non fossero dati i presupposti per un ricongiungimento familiare in quanto vi sarebbe il rischio concreto di mettere gli interessati a carico dell'assistenza pubblica. Secondo l'Esecutivo cantonale, il reddito del marito
__________ è stato nondimeno posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora alla moglie.
Contestando le argomentazioni delle autorità inferiori a fondamento delle relative decisioni, l'insorgente indica che dal 1° ottobre 1997, terminato l'apprendistato, percepirà un salario lordo di fr. 2000.–. Si duole inoltre di non essere stato informato delle prove assunte dal Consiglio di Stato presso l'Ufficio dell'assistenza sociale.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo sia conferito effetto sospensivo, nonché di essere pure ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata e osservando che le prove assunte erano state a suo tempo inviate al patrocinatore del ricorrente tramite busta non raccomandata, l'insorgente avendo comunque la possibilità di visionare le stesse nell'ambito della presente procedura ricorsuale.
G. In fase istruttoria, il Tribunale ha richiesto all'insorgente il suo contratto di lavoro, nonché i conteggi di stipendio per i mesi di settembre e ottobre 1997.
L'insorgente ha in seguito pure trasmesso il 23 gennaio 1998 copia del contratto di lavoro della moglie.
Delle risultanze emergenti dai suddetti documenti e delle riflessioni proposte al riguardo dall'interessato si dirà - per quanto necessario
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS, se lo straniero possiede il permesso di domicilio, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme. Nel caso concreto tali requisiti sono adempiuti, __________ possedendo un permesso di domicilio ed essendo già stato raggiunto dalla moglie in virtù del decreto provvisionale del Presidente del Consiglio di Stato. L'insorgente può pertanto fondare il suo gravame sull'art. 17 cpv. 2 LDDS. Se, quindi, la censura di disattenzione della citata disposizione legale fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100 lett. b n. 3 OG. Questo significa che essa è tale anche innanzi al Tribunale cantonale amministrativo attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri. Il quesito di sapere se, in concreto, la pretesa citata conduca al rilascio del permesso postulato è una questione di merito e non di ammissibilità.
1.4. Non esiste tra la Svizzera e la ex Iugoslavia alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini ex iugoslavi, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri.
In concreto, l'insorgente ha pure il diritto di richiedere un permesso di dimora a favore della moglie invocando la protezione dell'art. 8 CEDU (DTF 119 Ib 84, consid. 1c). I coniugi sono sposati dal 15 agosto 1996. Va notato che se essi non hanno vissuto insieme fino alla decisione di autorizzazione di entrata in Svizzera della moglie da parte del Presidente del Consiglio di Stato dell'11 marzo 1997, non significa che non vi fosse tra di loro già in precedenza una relazione matrimoniale intatta. La separazione era dovuta al fatto che la moglie non è al beneficio del permesso di dimora in Svizzera e il ricorrente domiciliato nel nostro Paese nell'attesa che la coniuge potesse raggiungerlo.
1.6. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti nel corso dell'istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Lo straniero domiciliato in Svizzera deve dunque disporre, nell'ambito del postulato permesso, di un'abitazione nella quale possa alloggiare le persone oggetto del ricongiungimento familiare (DTF 119 Ib 87 consid. 2c). Il Tribunale federale, nella sentenza testé citata, ha lasciato per contro indecisa la questione di sapere se l'alloggio dev'essere conveniente come disposto dall'art. 39 cpv.1 lett. b e 2 OLS applicabile ai dimoranti.
2.2. Giusta il combinato di cui agli art. 9 cpv. 3 lett. b e 10 cpv. 1 lett. d LDDS, lo straniero al beneficio di un permesso di domicilio può essere espulso - o rimpatriato (DTF 119 Ib 1 segg.) - quando egli stesso o una persona a cui deve provvedere cada in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica, sempre che tali rischi entrino chiaramente e concretamente in considerazione.
2.3. Per analogia con quanto disposto a livello federale (DTF 122 II 4 consid. 1b e rinvii), in materia di polizia degli stranieri, quando il giudizio impugnato non è stato emanato da un'autorità giudiziaria, il Tribunale cantonale amministrativo fonda la sua decisione di principio sui fatti e le circostanze esistenti al momento in cui emana il proprio giudizio.
Il ricorrente si duole innanzitutto del fatto che le prove assunte dall'Esecutivo cantonale presso l'Ufficio dell'assistenza sociale non gli sarebbero state notificate. Il Consiglio di Stato sostiene per contro di averle inviate al patrocinatore del ricorrente per conoscenza tramite busta non raccomandata. Sia come sia, la questione è stata sanata con la procedura ricorsuale avanti a questo Tribunale innanzi al quale il ricorrente ha avuto la possibilità di prendere posizione sulle prove in rassegna.
Ci si potrebbe invero chiedere se con l'arrivo della moglie il ricorrente, in conformità all'art. 17 cpv. 2 LDDS, disponga di un'abitazione conveniente atta ad alloggiarla e per viverci insieme. Difatti egli vive presso i genitori con i suoi quattro fratelli in un appartamento di 4 ½ locali adibito al massimo per sette persone (cfr. contratto di locazione del 21 aprile 1992). Sia come sia, la questione può ritenersi superata (v. sub 5).
5.1. __________ percepiva fino al settembre 1997 un salario mensile lordo di fr. 540.– (doc. G) oltre una quota parte di tredicesima per fr. 45.– (doc. F). Egli non nega che tale reddito sia insufficiente per mantenere già una persona.
I genitori dell'insorgente hanno invero dichiarato di essere disposti a provvedere al mantenimento della nuora (v. dichiarazione del 28 agosto 1996). Ma il padre del ricorrente dal 31 ottobre 1993 è senza un lavoro stabile e percepisce le indennità di disoccupazione; la madre è ausiliaria di pulizia a tempo parziale. Il loro reddito serve a mantenere i cinque figli, come pure a pagare la pigione di fr. 1224.– mensili (v. contratto di locazione del 21 aprile 1992), ecc. Tali entrate, oltre ad essere provvisorie, sono insufficienti a coprire i bisogni della famiglia __________. Pertanto, il capofamiglia beneficia dal 1991 (v. informazioni del 27 agosto 1997 dell'Ufficio cantonale dell'assistenza sociale) di un sussidio da parte dell'assistenza pubblica (v. lettera 24 settembre 1996 del Municipio di __________) per il pagamento degli oneri assicurativi (premi, partecipazioni, franchigia) anche se limitatamente all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal, compresi eventuali costi sanitari arretrati. Benché il ricorrente lo abbia negato nelle osservazioni al Consiglio di Stato del 9 maggio 1997, la sua famiglia ha ricevuto dall'assistenza sino al mese di agosto l'importo di fr. 17'213.70, garantito fino al 31 dicembre 1997, che non è stato ancora rimborsato nemmeno parzialmente. Da ciò ne consegue che, malgrado la buona volontà dei genitori del ricorrente di provvedere al mantenimento della nuora, il rischio per gli interessati di essere a carico dell'assistenza pubblica al momento della domanda di ricongiungimento era concreto.
Sennonché, con dichiarazione del 19 settembre 1997 la ditta datrice di lavoro ha dato conferma dell'assunzione dell'insorgente a fine apprendistato quale verniciatore di carrozzeria con un salario lordo mensile di fr. 2000.– a partire dal 1° ottobre 1997 (doc. B). Nel corso dell'istruttoria è stato richiesto il contratto di lavoro, da cui si evince (doc. C) che l'insorgente percepisce in realtà uno stipendio mensile lordo di fr. 2180.–, pari a fr. 2000.– netti.
Ora, è vero che dalla lettera dell'Ufficio cantonale dell'assistenza sociale alla Cassa malati __________ risulta che viene garantito il pagamento degli oneri assicurativi alla stessa limitatamente all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie fino al 31 dicembre 1997 per tutta la famiglia __________, e dunque pure a __________ a seguito della domanda di assistenza del 27 marzo 1997. Non va però dimenticato che l'insorgente ha ora terminato l'apprendistato e che l'assistenza era versata non soltanto a lui, bensì a tutta la sua famiglia. Inoltre, ha terminato da poco la propria formazione e la sua situazione economica è sensibilmente migliorata, tanto che può ora provvedere a mantenersi da solo.
5.2. Occorre ora verificare se con l'arrivo della moglie non vi sia ancora il rischio per l'insorgente di cadere in modo rilevante e continuo nell'assistenza pubblica, ritenuto che il calcolo dei mezzi finanziari a disposizione della famiglia deve basarsi su dati effettivi e concreti.
L'insorgente - come detto dianzi - percepisce ora un reddito mensile netto di fr. 2000.–. Non risulta che la moglie non possa provvedere in futuro a migliorare la situazione economica di entrambi i coniugi. Il ricorrente in tal senso ha già prodotto copia di un contratto di lavoro della moglie di durata indeterminata del 30 novembre 1997, da cui risulta che è stata assunta quale ausiliaria di cucina presso il Ristorante __________ a __________ con una retribuzione mensile lorda di fr. 2400.– pari a fr. 1646.90 netti. Ne consegue quindi che con un introito mensile netto di circa fr. 3600.– i coniugi __________ possono provvedere a vivere senza che vi sia il rischio concreto di dover far capo alle prestazioni assistenziali. Di fronte a tale reddito complessivo e tenendo conto che in Ticino l'importo base per coniugati aggiornato al 1994 secondo la tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ammonta a fr. 1370.– mensili, non solo possono permettersi di far fronte agli oneri fiscali, assicurativi e di locare un appartamento adeguato (v. supra 4), ma il marito potrà senza indugio iniziare finalmente a rimborsare - come da egli già anticipato nel memoriale ricorsuale - una parte del debito assistenziale contratto insieme alla sua famiglia.
Ne consegue che il ricorso va accolto e non è necessario pertanto esaminare se la decisione impugnata viola l'art. 8 CEDU.
Va comunque sottolineato che le precedenti considerazioni, fondate sulla situazione prevalente al momento del presente giudizio, non escludono un nuovo esame del caso da parte dell'autorità competente nel caso in cui i coniugi dovessero cadere a carico dell'assistenza pubblica nel futuro.
Secondo l'art. 30 PAmm, gli istanti od i ricorrenti privati possono essere dispensati dal pagamento delle spese e dalla prestazione di anticipi, qualora giustifichino di non possedere mezzi sufficienti per sopperirvi e l'istanza o il ricorso non siano manifestamente infondati. Inoltre qualora le circostanze di fatto e di diritto lo giustifichino, essi possono ottenere il gratuito patrocinio.
In procedura amministrativa e civile (cfr. art. 155 e 157 CPC), colui che richiede l'assistenza giudiziaria deve dunque comprovare di trovarsi in uno stato di indigenza e rendere verosimile che la causa presenta possibilità di esito favorevole; queste condizioni sono cumulative. Il requisito dell'indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (sia reddito che sostanza) alla spese giudiziarie e legali senza intaccare il proprio mantenimento e quello della sua famiglia. Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe.
Come visto in precedenza, l'insorgente ha dimostrato di avere mezzi finanziari sufficienti, tanto da non dover più far capo all'assistenza e non può considerarsi indigente. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio non può pertanto essere accolta. L'insorgente potrà comunque accordarsi con il proprio patrocinatore per provvedere a onorare la nota professionale, se del caso, rateizzandola.
Con il giudizio di merito la domanda di effetto sospensivo formulata dal ricorrente diviene in ogni caso priva di oggetto.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 9 cpv. 3 lett. b, 10 cpv. 1 lett. d, 17 cpv. 2, LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 47, 60, 61, 63 PAmm; 157 CPC;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. sono annullate:
a) la risoluzione 3 settembre 1997 (n. 4297) del Consiglio di Stato;
b) la decisione 8 gennaio 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri.
Gli atti sono ritornati alla Sezione degli stranieri affinché rilasci a __________, cittadina iugoslava, il permesso di dimora richiesto.
La richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 700.– a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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