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Numero d'incarto:
52.1997.260
Data decisione, Autorità:
07.01.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00260
Lugano
7 gennaio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 22 settembre 1997 di
patrocinata
da avv. __________
contro
la
decisione 3 settembre 1997, no. 4286, del Consiglio di Stato che annulla la
licenza edilizia 11 marzo 1997 rilasciatole dal municipio di __________ per
ristrutturare una stalla situata nel nucleo, trasformandola in abitazione
primaria;
preso
atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo, dopo discussione, il Giudice
delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:
"1. La ricorrente limita
l'innalzamento ad 1 m sulle pareti laterali (filo di gronda), mantenendo
l'attuale quota del colmo (come piano allegato).
-
La ricorrente si impegna ad
allacciarsi alla canalizzazione della resistente __________ senza assumere
spese per un eventuale rifacimento.
-
Alla ricorrente viene assegnato
un termine sino al 10 gennaio 1998 per pronunciarsi sulla proposta, ritenuto
che i resistenti ed il municipio si dichiarano già sin d'ora consenzienti.
In caso di accettazione la causa verrà stralciata dai
ruoli senza spese e con assegnazione al resistente __________ di un'indennità
di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
In caso di rifiuto il Tribunale cantonale
amministrativo emanerà il proprio giudizio senza ulteriori formalità ritenuto
che le parti rinunciano già sin d'ora alle conclusioni ed al dibattimento
finale."
ritenuto
che con comunicazione 23 dicembre 1997 la ricorrente, tramite il proprio patrocinatore,
ha dichiarato di accettare la proposta transattiva di cui sopra;
considerato
pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
- Il ricorso è stralciato dai
ruoli per intervenuta transazione.
§. La decisione 3 settembre 1997, no. 4286, del Consiglio di Stato
è annullata e riformata di conseguenza.
- Non si prelevano né tasse,
né spese.
3.La ricorrente
verserà al resistente __________ un'indennità di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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