AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.255
Data decisione, Autorità: 26.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00255
Lugano 26 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 settembre 1997 di
rappr. dalla madre __________ patrocinata da: __________
Contro
la decisione 27 agosto 1997 (no. 4114) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 2 luglio 1997, con la quale la Sezione degli stranieri le ha negato il rilascio di un permesso di dimora annuale;
visto l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La ricorrente __________, cittadina angolana nata il __________, è entrata in Svizzera il 13 novembre 1995. Alla stessa è stato rilasciato un permesso di soggiorno per richiedenti d'asilo (permesso N) valido sino al 12 novembre 1997.
Dietro indicazione dell'Ufficio federale dei rifugiati la ricorrente si è quindi stabilita in Ticino, e più precisamente a __________, nell' appartamento dove ancora oggi risiedono la madre __________, il marito di quest'ultima __________, i loro figli __________ e __________, nonché il figlio di primo letto __________, tutti titolari di un permesso di dimora annuale.
B. Il 15 dicembre 1995, ossia pochi giorni dopo il suo arrivo nel nostro paese, l'insorgente ha chiesto che le fosse rilasciato un permesso di dimora annuale, al fine di potersi ricongiungere definitivamente con i suoi famigliari residenti a __________.
L'evasione dell'istanza è stata sospesa per il fatto che parallelamente era in corso una procedura d'asilo.
Tuttavia il 2 maggio 1997 l'Ufficio federale dei rifugiati ha deciso di stralciare dai ruoli, in quanto priva d'oggetto, la domanda d'asilo inoltrata a suo tempo da __________, avendo quest'ultima ritirato tale istanza.
C. Preso atto di ciò, il 2 luglio 1997 la Sezione degli stranieri ha quindi provveduto ad evadere la questione relativa al permesso di dimora, negando alla ricorrente la concessione di una simile autorizzazione.
D. Adito il 10 luglio 1997 da __________, rappresentata dalla madre __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con decisione 27 agosto 1997.
Il Governo, appurato come né la legislazione interna né quella internazionale conferiscano alla ricorrente un diritto all'ottenimento del richiesto permesso di dimora, ha quindi confermato la decisione dell'autorità di prime cure. L'Esecutivo cantonale ha pure rilevato come comunque nel caso di specie non siano neppure adempiuti i requisiti previsti dall'art. 39 OLS per il ricongiungimento famigliare, non disponendo la famiglia __________ di sufficienti mezzi finanziari per provvedere al mantenimento di un'ulteriore persona.
L'Esecutivo cantonale ha dunque ordinato alla straniera di lasciare il territorio svizzero entro il 31 ottobre 1997.
E. Contro la predetta pronuncia governativa, __________, sempre rappresentata dalla madre, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora a suo favore.
Sostiene che l'art. 17 cpv. 2 LDDS le conferisce il diritto di ottenere il permesso di dimora da lei richiesto. Afferma che in ogni caso un simile diritto le deriverebbe dalle assicurazioni che l'autorità cantonale in materia di polizia degli stranieri le aveva rilasciato pendente domanda d'asilo.
Critica inoltre le motivazioni addotte dal Governo a sostegno del diniego dell'autorizzazione in parola.
Con istanze pedisseque al ricorso, chiede che a quest'ultimo sia conferito effetto sospensivo e che sia posta al beneficio del gratuito patrocinio.
Considerato, in diritto
b) Giusta l'art. 100 lett. b) cifra 3 OG, in materia di polizia degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
La giurisprudenza ha già tuttavia avuto modo di specificare più volte che la legislazione interna non accorda, per principio, agli stranieri il diritto di ottenere un permesso di dimora o di domicilio; tant'è vero che proprio a questo proposito l'art. 4 LDDS stabilisce che l'autorità cantonale decide liberamente nei limiti delle disposizioni di legge e dei trattati con l'estero (DTF 122 II 289 e segg., consid. 1a) e riferimenti).
c) La ricorrente afferma che l'art. 17 cpv. 2 LDDS le conferisce il diritto all'ottenimento del permesso di dimora.
Tale norma prevede che lo straniero coniugato con un altro straniero in possesso di un permesso di domicilio abbia diritto al rilascio e al rinnovo del permesso di dimora fintanto che vive con il coniuge; inoltre, nel permesso di domicilio di uno dei due coniugi hanno diritto di essere inclusi pure i figli di età inferiore ai 18 anni, se essi vivono con i genitori.
Corretta appare dunque la decisione del Consiglio di Stato laddove rileva che l'art. 17 cpv. 2 LDDS, contrariamente a quanto asserito da __________, non conferisce a quest'ultima alcun diritto al rilascio di un permesso di dimora o di domicilio nel nostro paese.
È ancora una volta a giusta ragione dunque che il Governo ha concluso nella sentenza qui impugnata che la ricorrente non può richiamarsi all'art. 8 CEDU, visto che il genitore con il quale intende ricongiungersi non è né di nazionalità svizzera, né domiciliato nel nostro paese, ma beneficia unicamente di un permesso di dimora annuale.
Da ultimo va ancora considerato che la ricorrente non può neppure appellarsi a nessun accordo bilaterale tra la Svizzera e l'Angola, dal momento che tra questi due paesi non esistono trattati in materia di dimora e domicilio.
Ora, da un esame della documentazione agli atti, non emerge in nessun modo che le autorità amministrative abbiano garantito alla ricorrente la concessione di un simile permesso: è quindi da escludere che quest'ultima possa ora vantare un simile diritto.
Ma anche qualora, per pura ipotesi, si volesse ammettere che effettivamente la Sezione degli stranieri le abbia fornito delle assicurazioni in questo senso, le contestazioni sollevate da __________ in punto a tale questione sarebbero in ogni modo irricevibili. Infatti nella misura in cui il l'insorgente lamenta la disattenzione di un diritto che non le deriva dalla legislazione federale, ma unicamente dall'affidamento da lei riposto nelle (pretese) assicurazioni rilasciatele dall'amministrazione cantonale, le censure non rientrano nel novero di quelle ammesse dall'art. 100 lett. b) cifra 3 OG, ragione per la quale __________ avrebbe semmai dovuto impugnare la decisione del Consiglio di Stato direttamente davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto pubblico.
Stante tutto quanto precede si deve dunque ammettere che la ricorrente non possiede alcun diritto garantitole dalla legislazione federale al rilascio di un permesso di dimora: pertanto, non essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che anche il gravame in esame deve essere dichiarato irricevibile incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della causa. È dunque a giusta ragione che il Consiglio di stato ha dichiarato definitivo il suo giudizio, qui impugnato.
Visto l'esito del gravame, la domanda di effetto sospensivo formulata dalla ricorrente diviene in ogni caso priva di oggetto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). La domanda di assistenza giudiziaria deve infatti essere respinta, poiché il gravame appare manifestamente irricevibile (art. 30 cpv. 1 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 17 cpv. 2 LDDS; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 31, 48, 60 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.-- sono a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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