AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.254
Data decisione, Autorità: 19.06.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00254
Lugano 19 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 settembre 1997 di
patrocinato dall'avv. __________
contro
la risoluzione 27 agosto 1997, no. 4111, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la decisione 16 giugno 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre per scopi di sicurezza;
vista la risposta 22 settembre 1997 del Consiglio di Stato,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 23 gennaio 1997 l'ufficio giuridico della Sezione della circolazione, in seguito ad informazioni ricevute da persona attendibile, ha sollecitato __________ a sottoporsi ad un esame medico internistico volto ad accertare la presenza di eventuali sintomatologie riferibili ad uso/abuso di alcool. Con certificato 5 febbraio 1997 il dr. __________, medico curante dell'interessato, ha escluso la presenza di controindicazioni d'ordine medico alla guida di veicoli del gruppo 3: i valori del CDT erano risultati normali (13.6 U/l). Ritenendo insufficienti tali riscontri, il 17 febbraio 1997 l'Ufficio ha invitato il ricorrente a sottoporsi a perizia presso il Servizio Ticinese di Cura dell'Alcoolismo (STCA). Con rapporto 1° maggio 1997 il perito del STCA, che già aveva avuto occasione di occuparsi di __________ in relazione all'abuso di alcool, ha rilevato "la presenza di un quadro etilistico caratterizzato da eccessi etilici occasionali concomitanti ed in relazione con le situazioni conflittuali ma anche, e ciò soprattutto anamnesticamente, in funzione di un bere sociale scarsamente problematizzato".
Il rapporto del STCA era integrato da nuovi esami medici, che non hanno permesso di evidenziare la presenza di un abuso alcolico.
B. Fondandosi su queste emergenze, con decisione 16 giugno 1997 la Sezione della circolazione ha risolto di revocare a __________ la licenza di condurre veicoli a motore a scopo di sicurezza a tempo indeterminato. La decisione, dichiarata immediatamente esecutiva, precisa che la riammissione alla guida è subordinata alla presentazione di un certificato medico internistico e di un rapporto del STCA attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi, l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica da bevande alcoliche.
C. Contro questa decisione, fondata sugli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 bis e 3 LCStr, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato il 17 giugno 1997, chiedendone l'annullamento.
La pedissequa istanza provvisionale di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame è stata respinta sia dal Presidente del Consiglio di Stato il 2 luglio 1997 sia da questo Tribunale il 29 luglio successivo.
Entrando nel merito delle censure sollevate da __________, con giudizio 27 agosto 1997 il Governo cantonale ha respinto l'impugnativa confermando in tal modo il provvedimento. In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto fondato quanto emerso dal rapporto 1° maggio 1997 del STCA. A suo avviso, il certificato medico 12 marzo 1997, tenuto in considerazione nell'ambito del rapporto peritale precitato, non sarebbe atto a smentire le conclusioni ivi scaturite. Ne conseguirebbe che, al momento della decisione, il ricorrente non era in grado di sormontare per mezzo della propria volontà questa tendenza a consumare bevande alcoliche in proporzioni eccessive.
D. Contro la pronuncia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
L'insorgente rileva di non aver commesso alcuna infrazione, di essere in possesso della licenza dal 1969 e di non essere mai incorso in sanzioni significative. Contesta le deduzioni del STCA e sottolinea come gli esami medici non abbiano evidenziato alcun elemento utile a suffragarle. Chiede a tal proposito che venga allestito un secondo rapporto peritale.
All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale si riconferma nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
E. In fase di istruttoria il dr. med. __________, medico psichiatra caposervizio psico-sociale presso il Dipartimento delle opere sociali, ha trasmesso al Tribunale una perizia inerente all'idoneità psicofisica del ricorrente a condurre con sicurezza veicoli a motore di cui si dirà in seguito.
Il 27 maggio 1998 l'insorgente, preso atto del rapporto peritale, ha comunicato di non aver osservazioni da formulare in proposito. Nel contempo ha chiesto che al gravame venga restituito l'effetto sospensivo.
Il Consiglio di Stato e la Sezione della circolazione si sono dal canto loro rimessi al giudizio di questo Tribunale.
Considerato, in diritto
Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Essa può essere rilasciata soltanto se tra le altre cose il richiedente non è affetto da malattia o infermità fisiche o psichiche che gli impediscono di condurre con sicurezza un veicolo a motore, non è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuire l'idoneità alla guida e se dà quale conducente garanzia di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi (art. 14 cpv. 2 LCStr).
Le licenze e i permessi devono essere revocati se è accertato che le condizioni legali per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati se non sono state osservate le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare (art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 17 cpv. 1 bis LCStr, la licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d'alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi.
La decisione 16 giugno 1997 della Sezione della circolazione configura una revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza. L'insorgente si duole, a ragione, del fatto che l'autorità di prima istanza ha ritenuto a torto una sua presunta e imprecisata "grave infrazione commessa". Dal fascicolo processuale non risulta in realtà alcuna violazione delle norme della circolazione da quando è in possesso della licenza (1969) se non una multa di fr. 80.– per eccesso di velocità nel 1985 come da egli stesso ammesso nel proprio gravame. Non va comunque dimenticato, ai fini del presente giudizio, che la revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza non presuppone necessariamente l'esistenza di una violazione delle norme della circolazione stradale (JdT 1981 I 402 consid. 2). In effetti, le revoche a scopo di sicurezza servono a proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei a condurre veicoli a motore e sono, tra l'altro, ordinate in presenza di un vizio del bere.
4.1. In concreto il perito del STCA lic. phil. __________, psicologo SPC, si è fondato su "informazioni dirette e indirette a nostra disposizione" e meglio sul colloquio 20 febbraio 1997 avuto con l'interessato, sulle indagini psicometriche (Scala dell'alcoolismo secondo Mc Andrew, questionario MAST), sui vari reattivi grafici (Wartegg e Koch) e cromatici (Lüscher), sul questionario della forma ridotta del MMPI, sull'indagine medica internistica dr. med. __________ 12 marzo 1997 e sulle informazioni messe a disposizione dalla Sezione della circolazione. Ha inoltre preso in considerazione ulteriori informazioni messe a disposizione dal consultorio STCA dove il ricorrente è conosciuto da oltre un decennio essendo egli seguito, come anche la moglie, per problemi legati all'alcool (pag. 1). "Lavorando noi stessi in tale sede come consulente psicologo, in un'occasione siamo inoltre stati chiamati a intervenire al domicilio del summenzionato in una situazione di intossicazione etilica acuta all'inizio dell'anno in corso" (pagg. 1-2). Il perito ha pure (pag. 2) richiesto ulteriori informazioni al Servizio psicosociale per adulti (SPS) di __________ dove lo psichiatra ha confermato quanto asserito dal paziente circa un tentativo di coinvolgimento in una terapia di coppia (pag. 6). Egli ha in sostanza rilevato (pag. 8) "la presenza di un quadro etilistico inveterato caratterizzato da eccessi etilici occasionali concomitanti e in relazione con le situazioni conflittuali, ma anche, e ciò soprattutto anamnesticamente, in funzione di un bere sociale scarsamente problematizzato".
4.2. Dato che la perizia STCA come pure la segnalazione pervenuta alla Sezione della circolazione si basano più su resoconti precedenti e a ipotesi che su fatti, il Tribunale ha commissionato un'ulteriore perizia con lo scopo di accertare lo stato attuale dell'interessato dal punto di vista psicofisico in relazione alla sua idoneità a condurre veicoli a motore.
Il 25 maggio 1998 lo psichiatra dott. __________ ha presentato un referto che prende in considerazione (pag. 8):
"1. Un'anamnesi scevra da elementi deponenti per una patologia alcolica evidente (nessun ricovero ospedaliero, nessuna cura, nessun incidente sul lavoro o della circolazione, mantenimento del posto di lavoro e pensione per possibilità). Contro questo l'STCA parla comunque di una condizione alcolica nota da anni ma che non avrebbe portato comunque a nessuna conseguenza quale sopra indicata.
Un esame psichiatrico approfondito effettuato in tre occasioni, ed in diversi momenti della giornata completamente silente per alterazioni psicopatologiche collegate all'alcool.
Esami internistici ripetuti, corredati da esami ematochimici da parte del curante ma anche da parte di un esperto internista neutrale che giungono alla medesima conclusione nell'arco di oltre un anno dal 29.01.97 al 5.5.98 e cioè sull'assenza di segni di una patologia acuta e cronica alcoolcorrelata e su questa base anche sul giudizio di idoneità conseguente alla guida dell'interessato.
Una testistica psicometrica negativa (vedi perizia __________) per presenza di profili etilistici di personalità e di una problematica alcoolcorrelata.
La risposta negativa alla nostra richiesta da parte della Delegazione tutoria di __________ su comportamenti accertati da parte dell'interessato in relazione all'uso di alcolici."
L'esperto, tenuto conto della modalità diagnostica rispetto alle sindromi e ai disturbi psichici e comportamentali dovuto all'uso di sostanze psicoattive e in particolare dell'alcool, ha accertato (pagg. 10 e 11) che il peritando "alla nostra osservazione non presenta ovviamente un'intossicazione acuta, ma neppure un uso dannoso o una situazione di dipendenza o sono noti stati di astinenza più o meno complicati o una sindrome amnestica o un disturbo psichico residuo come un etilismo inveterato così riferito dal precedente perito, dovrebbe provocare". Ha pure soggiunto che nel caso dell'insorgente "è verosimile che la diagnosi presenza di un alcolismo inveterato ... vedi sopra, abbia veicolato anche le conseguenze cautelative. Ma la diagnosi della perizia STCA è il suo punto più debole, non infatti deducibile dai criteri scientifici attuali medico psichiatrici e del tutto generica nelle deduzioni che ne conseguono. Perché mi si intenda, si possono trovare nei tratti di personalità comunemente, in una certa percentuale, delle disposizioni infrattive, ma questo non qualifica una persona come possibile delinquente. La psichiatria forense infatti rigetta le ipotesi di tendenza basate sulla personalità. Si tratta quindi di un approccio diverso. E' da dire inoltre che, nel caso del signor __________, mancano anche presupposti psicologici e biologici per trarre la conclusione che possa essere inidoneo alla guida e le notizie ambientali smentiscono che egli abbia assunto comportamenti articolari attribuibili ad eccessi alcolici".
Il perito ha dunque concluso che (pag. 12) "Allo stato attuale il signor __________ non presenta una problematica legata ad un uso-abuso di bevande alcoliche pertanto il suo stato dal punto di vista psicofisico non è suscettibile di compromettere la sua idoneità a condurre veicoli a motore".
Visto che la seconda perizia non lascia dubbi circa l'idoneità attuale dell'interessato alla guida di veicoli a motore, ne consegue che il ricorso va accolto.
I costi per l'allestimento della perizia sono addebitati alla parte soccombente (art. 60 cpv. 1 RLACStr).
Non si prelevano per contro tasse e spese di giustizia (art. 28 PAmm).
Il ricorrente, patrocinato da un avvocato iscritto all'albo, ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis LCStr; 30 cpv. 1 OAC; 10 LACStr; 57, 58, 60 RLACStr 253 CPC; 3, 18, 19, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza le risoluzioni 16 giugno 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, e 27 agosto 1997 del Consiglio di Stato sono annullate.
Non si prelevano tasse e spese giudiziarie.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente l'importo complessivo di fr. 1'500.– a titolo di ripetibili per entrambe le istanze.
Le spese peritali sono a carico dello Stato del Cantone Ticino.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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