AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.245
Data decisione, Autorità: 26.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00245
Lugano 26 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina
statuendo sul ricorso 10 settembre 1997 di
contro
la decisione 20 agosto 1997 (no. 3962) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 28 novembre 1996 con cui la Sezione degli stranieri gli ha negato il rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
24 settembre 1997 della Sezione degli stranieri;
29 settembre 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________, cittadino jugoslavo nato il __________ a __________, è entrato per la prima volta in Svizzera nel mese di marzo del 1990. Giunto a __________ ha presentato domanda d'asilo, in seguito respinta dall'Ufficio federale dei rifugiati il 29 aprile 1991.
ll 22 agosto 1991 il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha confermato la suddetta decisione.
Il 30 agosto successivo __________ ha quindi lasciato la Svizzera, trasferendosi a __________, in Italia, presso dei conoscenti.
B. Durante la sua breve permanenza nel nostro paese quale richiedente l'asilo, l'insorgente aveva soggiornato in Ticino dove pure lavorava quale operaio presso la ditta __________ di __________.
Sempre in Ticino __________ ha avuto modo di conoscere nel gennaio del 1991 la cittadina svizzera __________, domiciliata a __________, con la quale si è poi sposato il __________ novembre 1991 a __________, nel Kossovo.
In un primo tempo i coniugi hanno vissuto separati, vale a dire il marito in Italia e la moglie in Ticino. Il 21 marzo 1993 il ricorrente ha quindi potuto entrare in Svizzera per ricongiungersi con la propria consorte a __________: a tale scopo gli è stato rilasciato un permesso di dimora, rinnovato per l'ultima volta nel maggio del 1995 con scadenza al 20 maggio 1996.
Poco dopo il suo rientro in Ticino __________ ha ripreso a svolgere la professione di operaio dapprima ancora presso la ditta __________ di __________ ed in seguito presso la __________ sempre a __________, dove è tuttora impiegato.
C. Il 28 novembre 1995 la Sezione degli stranieri ha chiesto al Delegato di polizia del settore di __________ di disporre degli accertamenti volti a verificare se i coniugi __________ vivessero effettivamente insieme nell'appartamento di via __________ a __________ o se per contro tra i due non sussistesse ormai più alcuna comunione domestica.
Dando seguito a tale richiesta, le autorità di polizia hanno quindi iniziato a sorvegliare gli spostamenti e i pernottamenti dello straniero sull'arco di più settimane. Dopo di che gli agenti della Polizia cantonale hanno provveduto il 5 febbraio 1996 ad interrogare separatamente __________ e __________. Quest'ultimo è poi stato ancora sentito nel mese di marzo dalla Polizia cantonale, la quale, ad inchiesta terminata ha poi reso il 28 marzo 1996 il proprio rapporto (in atti) all'indirizzo dell'autorità cantonale competente in materia di stranieri.
D. Con istanza 19 novembre 1996 il ricorrente ha chiesto il rinnovo del proprio permesso di dimora.
Tale richiesta è stata evasa negativamente il 28 novembre 1996 dalla Sezione degli stranieri, con la motivazione che, vivendo egli separato dalla moglie, non sussisterebbero più le condizioni per le quali gli è stato concesso di vivere in Svizzera.
E. __________ il 10 dicembre 1996, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con sentenza 20 agosto 1997.
Il Governo ha reputato corretta la decisione impugnata, ritenuto in particolare che nel caso concreto emergono dagli atti seri indizi che indicano come il matrimonio tra __________ e __________ sia stato contratto al solo fine di aggirare le disposizioni legali vigenti in materia di polizia degli stranieri. Secondo l'Esecutivo cantonale si sarebbe quindi di fronte ad un caso di matrimonio fittizio ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LDDS, per cui all'insorgente non può essere rinnovato il permesso per continuare a dimorare nel nostro paese.
F. Contro la predetta pronunzia governativa, __________ __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Contesta che il matrimonio con __________ sia stato contratto con l'intenzione di eludere le disposizioni vigenti in materia di stranieri. Contesta pure che dagli atti emergano degli indizi in tal senso.
Sostiene che, a partire dal momento in cui è potuto rientrare in Svizzera nel 1993, egli ha sempre condiviso con la moglie il piccolo appartamento sito in via __________ a __________, di proprietà del suocero. Ha comunque affermato che tale appartamento mal si prestava alla vita in comune della coppia, essendo di dimensioni alquanto ridotte: tuttavia per motivi finanziari lui e la moglie non erano nella condizione di poter prendere in locazione un oggetto più confacente alle loro effettive esigenze. Ammette quindi che gli è capitato a volte, soprattutto allorquando doveva svolgere del lavoro notturno in fabbrica, di fermarsi a dormire a __________ presso l'abitazione di un connazionale, tale __________, al fine di non disturbare il riposo della consorte. Contesta comunque che da tale semplice circostanza si possa addirittura giungere alla conclusione che tra i coniugi sussista un semplice vincolo matrimoniale di comodo, tanto più che ciò è pure chiaramente smentito dalle inequivocabili dichiarazioni rese a verbale dalla moglie. Aggiunge che in ogni caso la questione dell'alloggio è stata superata avendo i coniugi preso in locazione a partire dal 1. gennaio 1997 un appartamento di 3 ½ locali in via __________ a __________, nel quale possono comodamente convivere.
G. All'accoglimento del gravame si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle motivazioni di cui si dirà in seguito, se necessario.
Anche il Consiglio di stato postula la reiezione del gravame, senza tuttavia formulare nessuna osservazione in proposito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b) cifra 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino o di una cittadina svizzeri ha diritto al rilascio di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma è determinante unicamente l'esistenza di una vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data.
1.3. Pertanto il gravame, tempestivo e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Come ricorda il Tribunale federale nelle sue più recenti sentenze (DTF 122 II 294, 121 II 3 e 101, 119 Ib 419), il cpv. 2 dell'art. 7 LDDS si ispira al vecchio art. 120 cifra 4 CC, disposto relativo ai cosiddetti sposalizi di cittadinanza che prevedeva la nullità assoluta dei matrimoni contratti da donne che non intendevano dar vita ad un'effettiva unione coniugale, ma eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione. Le modifiche della LCit entrate in vigore il 1° gennaio 1992 hanno portato all'abrogazione del disposto (art. 3 LCit) che sanciva l'acquisto automatico della nazionalità da parte della donna straniera che sposava un cittadino svizzero, così come all'abrogazione dell'art. 120 cifra 4 CC, che trovava la sua ragione d'essere proprio nel vecchio art. 3 LCit. In forza della stessa novella legislativa è stato modificato anche l'art. 7 LDDS, che nella versione odierna concede al coniuge straniero di un cittadino svizzero il diritto al rilascio di un permesso di dimora, e questo non solo alla moglie straniera di uno Svizzero, bensì, ugualmente, al marito straniero di una cittadina svizzera.
La giurisprudenza resa in applicazione del vecchio art. 120 cifra 4 CC ha stabilito che per giudicare se un matrimonio era stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione l'autorità poteva fondarsi su degli indizi, giacché la prova diretta di un siffatto intendimento non era facile da apportare (DTF 98 II 7). Analogamente, sempre secondo il Tribunale federale, il quesito a sapere se un matrimonio è stato celebrato per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri può essere risolto sulla base di seri indizi. E' considerato tale il fatto che nei confronti dello straniero sia stato pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera in conseguenza del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della reiezione di una sua domanda di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, la breve durata della relazione prematrimoniale, nonché l'assenza o quasi di una reale comunione domestica, possono configurare ulteriori indizi atti a ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un'autentica unione coniugale. Nondimeno, tale volontà non può essere dedotta dal solo fatto che i coniugi abbiano convissuto durante un determinato periodo e intrattenuto relazioni intime, poiché un tale comportamento può essere stato adottato all'unico scopo di trarre in inganno le autorità (cfr. DTF 122 II 295, così come i rinvii dottrinali e giurisprudenziali ivi citati).
L'ipotesi delle nozze - possibile via ancora praticabile per restare in Svizzera - è stata dunque manifestata allorquando, a seguito della decisione negativa resa dall'Ufficio federale dei rifugiati, le prospettive dello straniero di vedere accolta la propria domanda d'asilo erano ormai divenute oltremodo scarse.
Trattasi, questo, di un primo indizio oggettivo di matrimonio fittizio.
3.2. Dagli atti emerge che il ricorrente e __________ si sono conosciuti a __________ nel mese di gennaio del 1991. Non è dato a sapere quando la coppia abbia iniziato a frequentarsi con una certa regolarità; ad ogni buon conto la relazione prematrimoniale è stata alquanto breve se si considera che già pochissimi mesi dopo il primo incontro, nelle circostanze sopra menzionate, __________ manifestò in sostanza l'intenzione di sposare __________ mediante la dichiarazione di stato civile 19 giugno 1991. Intenzione poi concretizzata già il __________, data in cui la coppia si è unita in matrimonio a __________, comune di __________, Jugoslavia (Kossovo).
La breve durata del rapporto prematrimoniale e la rapidità con la quale la coppia, successivamente all'espulsione dalla Svizzera del marito, è giunta alle nozze, sono un ulteriore ed inequivocabile indizio oggettivo dell'esistenza in concreto di un matrimonio fittizio.
3.3. Successivamente alle nozze i coniugi __________ hanno vissuto separati, l'uno (a suo dire) in Italia, l'altra in Ticino per oltre un anno e mezzo, e più precisamente sino al 21 maggio 1993, data in cui il ricorrente è nuovamente giunto in Svizzera, dopo che nel mese di novembre del 1992 il Dipartimento delle istituzioni aveva ordinato la trascrizione del matrimonio nel registro delle famiglie di __________ e che con decreto del 23 marzo 1993 il Presidente del Tribunale penale cantonale aveva sospeso condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni il provvedimento d'espulsione che era stato a suo tempo pronunciato nei confronti dello straniero durante la sua permanenza in Svizzera quale richiedente d'asilo.
Anche dopo il rientro del ricorrente nel nostro paese, e sull'arco di almeno tre anni e mezzo, tra i coniugi non si è praticamente mai costituita una vera e propria comunione domestica. Seppur frequentandosi a loro detta quotidianamente, l'insorgente e sua moglie hanno infatti vissuto praticamente separati perlomeno sino al mese di dicembre del 1996. Ciò è quanto ha esplicitamente ammesso lo stesso __________ con il ricorso inoltrato il 10 dicembre 1996 al Consiglio di Stato, contraddicendo in pratica le dichiarazioni in precedenza rese a verbale in occasione degli interrogatori sostenuti il 5 febbraio e il 7 marzo 1997, allorquando aveva reiteratamente sostenuto di vivere con la moglie e di pernottare solo di rado fuori casa per necessità di lavoro. L'assenza di un vera vita di coppia emerge d'altra parte in modo piuttosto chiaro pure dall'inchiesta condotta dalla Polizia cantonale e dalla Polizia comunale di Stabio all'inizio del 1996. In effetti, sulla scorta di controlli operati sull'arco di quattro settimane è risultato come la presenza dell'insorgente presso l'abitazione dell'amico e connazionale __________ in via __________ a __________, fosse alquanto frequente durante tutte le ore del giorno e anche la sera.
La giustificazione addotta dall'insorgente, a mente del quale la sua frequente presenza nell'appartamento dell'amico era dettata dal fatto che, lavorando spesso di notte, preferiva fermarsi a riposare da quest'ultimo onde non disturbare con il suo rientro a casa il riposo della moglie, appare per la verità pretestuosa e non permette ancora di spiegare una frequentazione dell'appartamento di via __________ a __________ oltremodo assidua anche durante tutte le ore della giornata.
A mente di questo Tribunale neppure le pretese esigue dimensioni del monolocale di via __________ a __________ consentono di giustificare pienamente la regolare presenza del ricorrente a __________.
Considerato tutto quanto sin qui esposto, si deve dunque prendere atto dell'assenza o quasi di una reale comunione domestica tra i coniugi __________ durante i loro primi cinque anni di matrimonio. Ciò costituisce, a non averne dubbio, un ulteriore indizio del fatto che quest'ultimi con le loro nozze hanno inteso perseguire scopi estranei a quelli propriamente connessi con tale istituto.
Accertata la sussistenza di un matrimonio fittizio, il diniego del rinnovo del permesso di dimora confermato dal Consiglio di Stato in base all'art. 7 cpv. 2 LDDS merita la più ampia tutela.
Tale conclusione non può certo essere sovvertita dalla semplice produzione agli atti da parte dell'insorgente di un contratto sottoscritto da lui stesso e dalla moglie per la locazione di un appartamento di 3 ½ locali a __________ a partire dal 1. gennaio 1997: le modalità e i tempi con cui i coniugi __________ sono giunti a prendere in locazione tale appartamento danno semmai da credere che si è trattato anche in questo caso di una manovra studiata per trarre in inganno le autorità circa la loro reale situazione matrimoniale. Non può infatti passare inosservato il fatto che i contatti per la ricerca dell'appartamento hanno preso avvio immediatamente dopo la ricezione da parte del ricorrente della decisione 28 novembre 1996 con cui la Sezione degli stranieri gli comunicava di non volergli rinnovare il permesso di dimora e che il contratto di locazione è quindi stato concluso già il successivo 4 dicembre 1996, in tempo utile per poter essere allegato all'impugnativa inoltrata davanti al Consiglio di Stato.
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 7 LDDS; 8 CEDU; 100 lett. b) cifra 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________, nato il __________ giugno 1963, cittadino jugoslavo, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 gennaio 1998 comunicandone la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.-- sono a carico dell'insorgente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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