AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.244
Data decisione, Autorità: 15.04.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00244
Lugano 15 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna Canepa, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 settembre 1997 di
contro
la decisione 25 agosto 1997 del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti -, con cui è stata respinta l'istanza 19 marzo 1997 dell'insorgente tendente ad ottenere l'autorizzazione per la continuazione nella patente per la vendita di armi e di munizioni intestata alla __________;
vista la risposta:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadino __________, domiciliato a __________, già collaboratore dal 1995 con funzioni amministrative della __________ di __________, in data 19 marzo 1997 ha inoltrato al Dipartimento delle Istituzioni un'istanza volta ad ottenere la patente per il commercio di armi e munizioni, essendo intenzionato a rilevare l'attività della __________ quale successore del precedente titolare __________.
Con decisione 25 agosto 1997 il Dipartimento delle istituzioni ha negato all'insorgente il rilascio della predetta patente.
L'autorità dipartimentale ha motivato tale diniego con il fatto che l'istante non possiede tutti i requisiti personali imposti dalla legge per ottenere la patente di commercio di armi e munizioni, in particolare, visti i suoi precedenti penali tra gli altri anche per infrazione alla stessa Larmi, egli non gode di buona reputazione, così come esige l'art. 5 Larmi.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale, __________ __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Sostiene che la decisione impugnata è priva di consistenza giuridica e non considera i fatti come realmente sono.
Contesta quindi di non possedere i requisiti richiesti dalla legge.
Stigmatizza che la sua precaria situazione finanziaria possa essere presa a pretesto dall'autorità dipartimentale per negargli il rilascio della patente.
Prende poi posizione nel dettaglio sulle imputazioni penali e sul rapporto di polizia, considerati nella risoluzione dipartimentale, sottolineando che esse non possano essere di rilevanza per il diniego della patente.
Sottolinea infine che il preavviso negativo del municipio di Massagno deve essere disatteso poiché contiene delle considerazioni di natura razziale.
C. All'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti -, che nella sua risposta 19 settembre 1997 si è riconfermato in sostanza nelle motivazioni già espresse nella decisione impugnata, prendendo posizione puntuale sulle impugnative del ricorrente, che per i motivi che seguono non occorre qui riprendere.
Considerato, in diritto
Il ricorrente risulta attivamente legittimato, siccome direttamente toccato dalla decisione censurata.
Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
Esso può essere deciso sulla base degli atti, completati dall'assunzione di ulteriori informazioni presso il Ministero Pubblico (art. 18 PAmm).
L'autorizzazione, che prende più precisamente la denominazione di "patente per la vendita ed il commercio di armi e munizioni", è rilasciata dal Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti - dietro domanda del diretto interessato presentata su modulo ufficiale (art. 4 Larmi, art. 1, 5 cpv.1 Rarmi). Essa rappresenta un permesso di polizia mediante il quale l'autorità accerta che il richiedente soddisfa i requisiti posti dall'art. 5 Larmi e può quindi essere ammesso al libero esercizio del commercio di quei generi d'arma elencati all'art. 1 cpv. 1 lett. a)-e) ed l) Larmi.
A tutela dell'ordine pubblico da commercianti inaffidabili dal profilo della preparazione professionale, rispettivamente dal profilo della correttezza, l'art. 5 Larmi dispone che la patente può essere rilasciata soltanto a richiedenti che godono di buona reputazione, abbiano superato un esame teorico e pratico davanti all'esperto cantonale e dispongano di un negozio aperto al pubblico.
Tuttavia né la Larmi, né il Concordato intercantonale specificano di quali condizioni deve godere il richiedente per essere considerato di buona reputazione a tenore della legge.
Nella fattispecie in esame occorre determinare se l'Ufficio Permessi e Passaporti è incorso in una violazione di diritto, considerando che l'insorgente è sprovvisto dei necessari requisiti personali per l'ottenimento dell'autorizzazione cantonale al commercio di armi, più esattamente della necessaria buona reputazione.
4.1. Il concetto di "buona reputazione" è una nozione giuridica indeterminata (unbestimmter Rechtsbegriff, cfr. Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtssprechung, N. 66, pag. 398 e segg.), che dunque, come tale, deve essere interpretata nella prospettiva di realizzare un determinato fine giuridico. Di regola, l'operazione logica consistente nel determinare il contenuto concreto di nozioni giuridiche indeterminate non rappresenta propriamente esercizio di potere discrezionale, ma piuttosto di latitudine di giudizio (Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, pag. 67 n. 91).
Tuttavia, per quanto il giudice confrontato con nozioni giuridiche indeterminate è tenuto per principio a considerare quella sola interpretazione che porta al fine da conseguire (Scolari, ibidem, pag. 67 nota 91; Rhinow/Krähenmann, ibidem, in particolare pag. 398, a), qualora, come è qui il caso, deve interpretare il concetto di "buona reputazione" dispone di un margine di apprezzamento accresciuto rispetto alla regola (Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtssprechung, Ergänzungsband, N. 66, pag. 209, B, V).
Se poi il concetto di buona reputazione deve essere valutato in prospettiva dell'ammissione all'esercizio di una determinata professione, i presupposti devono essere determinati con riferimento alla stessa e a quei beni che in tale ambito devono essere protetti (F. Gygi, Wirtschaftsverfassungsrecht, pag. 90, 6.6.2.3.3).
Nel valutare se un richiedente della patente per la vendita di armi e munizioni gode o meno di buona reputazione, l'autorità può quindi considerare il comportamento di costui complessivamente, analizzandone la correttezza sia dal profilo della sua integrità morale che della sua dignità e ciò non solo con riferimento ad eventuali sue azioni censurate penalmente, ma anche a quelle da ritenersi riprovevoli dal profilo etico-sociale. In effetti colui che vuole esercitare un'attività professionale vendendo armi, deve personalmente fornire tutte le garanzie che sarà in grado di mantenere una condotta commerciale e personale irreprensibile e non darà adito, malgrado la merce che commercia, a pericolo per la pubblica sicurezza, e non sarà indotto ad infrangere la legge e l'ordine pubblico per ricavarne profitti, che altrimenti non potrebbe ottenere.
Oltre a criteri oggettivi devono quindi essere presi in considerazione quegli aspetti del comportamento del richiedente che possono pregiudicare la sua personale attitudine a vendere armi in modo corretto e irreprensibile.
4.2. Per le precedenti considerazioni, la valutazione operata dall'autorità dipartimentale che ha esaminato il comportamento del ricorrente complessivamente, sia dal profilo penale che da quello etico-sociale, non può prestare fianco a critiche di sorta e non configura violazione di diritto.
La decisione dell'Ufficio Permessi e Passaporti va pertanto integralmente confermata. E ciò per i seguenti motivi.
Intanto la cattiva situazione finanziaria del ricorrente, che si vede gravato da 35 attestati di carenza beni accumulati negli ultimi tre anni, solleva non poche perplessità circa la sua idoneità etico-sociale ad intraprendere un'attività commerciale, e ancora di più un commercio di armi e munizioni.
Contrariamente a quanto egli adduce, la dottrina riconosce che devono essere presi in considerazione anche gli aggravi finanziari, specialmente che si traducono nella sussistenza di numerosi attestati di carenza di beni e la professione che si vuole iniziare implica la fornitura di merci e di servizi ed è di natura commerciale (F. Gygi, op. cit., ibidem).
D'altra parte, __________ è già stato oggetto di procedimenti penali conclusisi, checché egli ne dica, con giudizi di condanna a lui sfavorevoli, i quali, per quanto anche non direttamente in connessione con una violazione della Larmi, di certo offuscano, in un contesto ampio di giudizio, la sua reputazione.
Nemmeno, per avere sparato il 26 maggio 1997, in contrasto con le norme di sicurezza, alcuni colpi di arma da fuoco all'interno dell'armeria di cui vorrebbe riprendere la gestione, si può riconoscergli grande affidabilità e coscienziosità.
Da ultimo, a seguito di accertamenti operati da questo Tribunale, risulta che __________ è attualmente ancora inquisito nell'ambito di ben tre procedimenti penali, di cui uno, almeno da quanto risulta dalla documentazione in atti, in relazione alla Larmi.
Ancorché non ne sia ancora emerso alcun giudizio di condanna, questa circostanza induce ad essere più che prudenti, alla luce anche delle altre emergenze.
Va infine escluso che la decisione dipartimentale sia stata determinata da risentimenti di natura razziale nei suoi confronti.
La costatazione che egli è originario di una zona di guerra non esprime alcun pregiudizio nei suoi riguardi, essendo un dato di fatto incontestabile che peraltro da solo non comporta automaticamente il diniego dell'autorizzazione postulata.
Il ricorso deve essere pertanto integralmente reietto, con l'accollamento di tassa e spese al ricorrente soccombente.
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 5 cpv. 1, 31 Larmi, 5 Rarmi, 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, di fr. 700.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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