AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.240
Data decisione, Autorità:
10.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00240
Lugano
10 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 8 settembre 1997 di
rappr.
da: __________
contro
la
decisione 20 agosto 1997 del Consiglio di Stato (n. 4627) che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 27 febbraio/17
giugno 1997 con cui il municipio di __________ ha disdetto il suo rapporto
d'impiego quale docente di scuola elementare;
viste le risposte:
-
16 settembre 1997 del Consiglio di
Stato;
-
17 settembre 1997 del municipio di
__________;
-
29 settembre 1997 del Dipartimento
dell'istruzione e della cultura;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con giudizio 20 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha
confermato la risoluzione 27 febbraio 1997 con cui il municipio di __________
aveva licenziato la ricorrente in seguito alla soppressione di una sezione di
scuola elementare;
che con ricorso 8 settembre 1997 la soccombente ha chiesto al
Tribunale cantonale amministrativo di annullare il predetto giudizio, rilevando
che la sezione di cui era prevista la soppressione è stata mantenuta;
che il Consiglio di Stato ha aderito al ricorso;
che nulla osta all'accoglimento dell'impugnativa;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza,
sono annullate:
1.1. la
decisione 20 agosto 1997 del Consiglio di Stato (n. 3994);
1.2. la
decisione 27 febbraio/17 giugno 1997 del municipio di __________.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster