AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.239
Data decisione, Autorità: 03.02.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00239
Lugano 3 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 settembre 1997 di
patrocinato dall'avv. __________
contro
La risoluzione 20 agosto 1997 (n. 3967) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 29 gennaio 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli ha negato il rilascio del permesso di domicilio rispettivamente il rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
16 settembre 1997 della Sezione degli stranieri,
25 settembre 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadino tunisino, si è unito in matrimonio il __________ a __________ (provincia di __________, Italia) con __________, cittadina italiana al beneficio di un permesso di domicilio in Svizzera.
Il 13 ottobre 1987 l'interessato ha ottenuto un permesso di tolleranza per vivere con la moglie in Svizzera. Tale permesso, di dimora dal 15 dicembre 1988, è stato più volte rinnovato, l'ultima volta con scadenza al 14 agosto 1996.
Egli svolge attualmente l'attività di rappresentante (commercio di autoveicoli con vari Paesi dell'Est Europa).
B. Il 29 gennaio 1997, la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza presentata il 30 luglio 1996 da __________ tendente al rilascio del permesso di domicilio.
Secondo l'autorità cantonale, il richiedente - oltre ad avere a suo carico varie esecuzioni ed attestati di carenza beni per diverse migliaia di franchi - avrebbe interessato più volte i servizi di polizia e sarebbe già stato oggetto di ammonimento; essendo la moglie nel frattempo trasferitasi a __________ (I), egli potrebbe pertanto andare a vivere presso di lei in tale località.
C. Adìto il 13 febbraio 1997 da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 20 agosto 1997.
Secondo il Governo cantonale, il ricorrente - a cui viene rimproverato un comportamento che evidenzierebbe difficoltà di integrazione, segnatamente visti i precedenti penali - soddisferebbe i requisiti per un'espulsione, avendo violato l'ordine pubblico. La misura sarebbe pertanto adeguata alle circostanze e ossequiosa del principio della proporzionalità, dal momento che un suo reinserimento nel Paese d'origine o in Italia - dove dispone di un visto di reingresso essendo coniuge di cittadina italiana - sarebbe proponibile e ragionevolmente esigibile.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio del permesso di domicilio subordinatamente il rinnovo del permesso di dimora.
Il ricorrente deduce in sostanza l'arbitrarietà della decisione in quanto egli non avrebbe dato adito a condanne o a procedimenti penali dopo l'ammonimento da parte della Sezione degli stranieri. Sostiene inoltre che il processo di ponderazione degli interessi sarebbe manifestamente falsato e contrario alla presunzione d'innocenza, non essendovi stata alcuna condanna dal 1991; inoltre le varie procedure esecutive a suo carico, essendo di carattere civile, non avrebbero alcun supporto per la decisione querelata.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo sia conferito effetto sospensivo.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce alcun diritto. L'art. 4 LDDS stabilisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii). Nel caso specifico entrano in linea di conto, a questo riguardo, gli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU.
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 primo e secondo periodo LDDS, il coniuge straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, anche il coniuge ha diritto al permesso di domicilio. Il ricorrente ha dunque diritto, di principio, al postulato permesso di domicilio. Sposato dal 1982 con una cittadina italiana titolare di un permesso di domicilio, è al beneficio di un permesso di dimora dal 1988. A partire da quel momento non risulta infatti dagli atti che nei successivi 5 anni i coniugi non abbiano vissuto insieme regolarmente e ininterrottamente. Il quesito a sapere se esista un motivo di espulsione e se, di conseguenza, il permesso possa essergli rifiutato attiene al merito (DTF 118 Ib 151; RDAT-I 1994 n. 55). Assodato che per le ragioni dianzi esposte la fattispecie potrebbe essere dedotta in giudizio innanzi al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo Tribunale è quindi data.
1.4. Va poi osservato che l'art. 8 CEDU concede un diritto a un permesso agli stranieri che intendono vivere in Svizzera con un parente stretto, il quale dispone di un diritto di soggiorno stabile (nazionalità svizzera o domicilio). Una simile pretesa sussiste tuttavia solo a condizione che la relazione tra lo straniero e il proprio parente sia stretta, intatta e effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e; 118 Ib 157 consid. c con rinvii). Per la risoluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità del legame familiare che lega il ricorrente alla moglie. In effetti, per le ragioni che seguono, per quanto riguarda un'eventuale violazione dell'art. 8 CEDU, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va comunque respinto nel merito.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. Il diritto al rispetto della vita privata e famigliare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU "in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato se si può esigere dai familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire la straniero al quale è stato rifiutato un permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente che la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Va nondimeno precisato che il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a).
22 febbraio 1974 Sentenza di condanna a 2 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente, per ripetuto furto;
17 luglio 1974 Divieto d'entrata dell'Ufficio federale degli stranieri sino al 17 giugno 1977;
13 settembre 1974 Sentenza del Bezirksgericht di Zurigo di condanna a 2 mesi di detenzione (dedotti 45 giorni di carcere preventivo sofferti), da espiare, e all'espulsione di 10 anni dal territorio svizzero, per falsità in certificati e violazione alla LDDS;
26 marzo 1975 Sentenza del Tribunal de district de Bienne di condanna a 10 mesi di detenzione (dedotti 60 giorni di carcere preventivo sofferti), sospesi condizionalmente, e all'espulsione di 10 anni dal territorio svizzero, per ripetuto furto consumato e tentato (fatti accaduti tra il 15 novembre 1974 e il 12 dicembre 1974);
23 luglio 1975 Sentenza del Bezirksgericht di Zurigo di condanna a 6 mesi di detenzione (dedotti 90 giorni di carcere preventivo sofferti), da espiare, per ripetuta violazione del bando; in tale occasione il Tribunale di Zurigo ha revocato la sospensione condizionale delle pene inflitte il 22 febbraio 1974 e il 26 marzo 1975, ordinandone l'esecuzione che in seguito è stata effettuata;
25 marzo 1983 Rapporto d'arresto della Polizia del Cantone Ticino per violazione del bando;
30 marzo 1983 Decreto d'accusa del Procuratore Pubblico del Cantone Ticino per la suddetta infrazione e condanna alla pena di 9 giorni di detenzione;
29 marzo 1985 Sentenza contumaciale del Bezirksgericht di Zurigo di condanna a 3 mesi di detenzione effettiva (dedotti 12 giorni già sofferti di carcere preventivo), per violazione del bando,
15 agosto 1986 Rapporto d'arresto della Polizia del Cantone Ticino per violazione del bando;
18 agosto 1986 Invio dell'interessato nel Canton Zurigo per l'espiazione della pena inflitta con la suddetta sentenza del 29 marzo 1985;
8 aprile 1991 Revoca della licenza di condurre per un mese;
16 dicembre 1991 Decreto d'accusa del Procuratore Pubblico del Cantone Ticino con cui viene inflitta al ricorrente la pena di 60 giorni di detenzione, oltre all'espulsione del territorio della Confederazione svizzera per il periodo di 5 anni, per i titoli di ripetuto furto e ripetuta truffa; entrambe le sanzioni sono state sospese condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni;
29 gennaio 1992 Decisione di ammonimento della Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino a seguito della condanna del 16 dicembre 1991 e dei precedenti di polizia (cfr. Rapporto 2 dicembre 1989 della Polizia del Cantone Ticino per presunta attività abusiva e soggiorno illegale a Zugo presso il fratello; Rapporto d'arresto 6 aprile 1990 della Polizia del Cantone Ticino per presunta truffa, falsità in documenti e certificati e infrazione alla LDDS per soggiorno illegale; Rapporto 15 luglio 1990 della Polizia del Cantone Ticino per vie di fatto, lesioni, minacce e ingiurie;
1993 Rapporto 5 dicembre 1993 della Polizia del Cantone Ticino per richiesta di rogatoria da parte della Polizia del Canton Zugo;
Incarto pendente presso il Ministero Pubblico del Cantone Ticino (a seguito di esposto penale per il reato ipotizzato di furto) abbandonato internamente dall'anzidetta Autorità per impossibilità di reperire il denunciato, come pure per il disinteresse dei denuncianti (cfr. scritto 29 luglio 1997 Ministero Pubblico/Servizio dei ricorsi).
Nel contesto dei precedenti penali dell'insorgente, si rilevano varie condanne per truffa, furto e violazione del bando. Occorre inoltre osservare che già la pena accessoria dell'espulsione sospesa condizionalmente non è, in concreto, di rilievo. In effetti, l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri persegue uno scopo differente di quello dell'autorità penale. Nel determinare se pronunciare o meno l'espulsione di un condannato straniero giusta l'art. 55 CP oppure di pronunciarla accordando la sospensione condizionale, il giudice penale terrà conto, anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato; per l'autorità amministrativa è invece determinante il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF 120 Ib 132 consid. 5b; 114 Ib 4 consid. 3a).
Le infrazioni commesse dal ricorrente, anche se non di particolare gravità, non sono comunque lievi, tanto che alcune sono state soggette a recidiva (furto, violazione del bando). Con il suo comportamento, l'interessato ha dimostrato di non riuscire ad integrarsi alla realtà elvetica, tanto da adempiere pure i requisiti per l'espulsione. Difatti, l'art. 16 cpv. 2 ODDS dispone che l'espulsione può sembrare giustificata conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS segnatamente quando lo straniero contravviene gravemente o reiteratamente alle disposizioni di legge o alle decisioni dell'autorità.
Ne è risultato in concreto un ammonimento il 29 gennaio 1992 ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 ODDS.
3.2. Il ricorrente non contesta le risultanze risalenti sino alla decisione di ammonimento. Si duole del fatto che il Governo cantonale ha tenuto conto anche della segnalazione (rogatoria) di Zugo e della denuncia pendente presso il Ministero Pubblico (nel frattempo archiviata internamente come da scritto 29 luglio 1997 del Procuratore Pubblico) per fondare la propria decisione allorquando tali circostanze non avrebbero portato ad alcuna condanna o procedimento di interesse pubblico aperto, donde una violazione della presunzione d'innocenza.
Sennonché l'insorgente dimentica quanto sancito dalla giurisprudenza federale (v. supra, consid. 2.1.) secondo cui già una violazione minore dell'ordine pubblico è una ragione sufficiente per rifiutare la concessione del permesso di dimora e che non necessariamente debba sussistere un motivo di espulsione, tantomeno a seguito di una condanna penale. In merito alla denuncia occorre tener presente il comportamento assunto dall'interessato che si è mostrato irreperibile: il Procuratore Pubblico ha infatti comunicato il 29 luglio 1997 al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato che il procedimento penale "è stato abbandonato internamente in quanto non è mai stato possibile rintracciarlo per poterlo sentire (come risulta dal rapporto di polizia 22.01.1996), come pure per il disinteresse da parte dei denuncianti".
L'insorgente è stato ammonito il 29 gennaio 1992 dalla Sezione cantonale degli stranieri, la quale gli fece presente "che nel caso di recidiva o di comportamento scorretto, sarà pronunciata l'espulsione dalla Svizzera, senz'altra formalità". Tale decisione è cresciuta in giudicato, non essendo stata impugnata. Ora, come correttamente accertato dall'Esecutivo cantonale, egli ha ancora interessato in seguito i servizi di polizia e varie autorità. E' stato oggetto difatti di svariate procedure esecutive; dagli atti risulta pure che si è comportato in modo arrogante (cfr. rapporto di polizia 28 novembre 1996; lettera 15 maggio 1996 inviata al ricorrente dall'amministrazione dello stabile dove dice di risiedere il ricorrente, dalla quale si evince il comportamento scortese e minaccioso tenuto dal ricorrente nell'ambito di un loro contatto); le diverse citazioni e interpellazioni della polizia (anche telefoniche e dirette presso l'abitazione) sono rimaste prive di riscontro. Senza dimenticare che la Polizia comunale di __________ ha pure osservato la difficile reperibilità del ricorrente in occasione dell'intimazione dei precetti esecutivi spiccati nei suoi confronti (cfr. rapporto 5 agosto 1996). Non risulta che l'insorgente abbia giustificato in modo attendibile la sua irreperibilità ed il suo comportamento in tutti questi episodi.
Ma vi è di più. Interrogato dalla Polizia cantonale il 29 ottobre 1996, il ricorrente ha dichiarato di acquistare"i veicoli sia da garage che da commercianti e rivendo dette auto a stranieri che poi le esportano, all'estero in vari Paesi dell'Est". Sollecitato dall'agente interrogante circa la quantità di auto vendute, egli ha risposto "Non mi ricordo in quanto non ho una ditta e non tengo una contabilità. In ogni caso quello che guadagno mi basta per vivere." Ha in seguito dichiarato che "Non sono proprietario di alcuna autovettura. I miei spostamenti li faccio con una vettura marca OPEL Ascona, colore blu celeste, targata Italia no. sconosciuti, di proprietà di mio cognato __________, res. a __________. Inoltre uso la vettura di mia moglie marca __________, di colore blu scuro, __________. La vettura che uso di più è quella intestata a mia moglie".
Malgrado tale attività - che può lasciare invero perplessi, l'interessato non rammentando nemmeno il numero di automobili da lui vendute in un anno - egli ha contratto debiti che non ha ripagato: al 1° ottobre 1996 risultavano a suo carico 18 attestati di carenza beni per un totale di fr. 64 320.05 e due esecuzioni pendenti per un totale di fr. 18 764.–. L'insorgente nel suo memoriale ricorsuale non nega l'esistenza ancora oggi di tali procedure esecutive, limitandosi ad asserire che un suo allontanamento dalla Svizzera non sarebbe di interesse per i suoi creditori. Ora, oltre al fatto che il diniego di un permesso in materia di diritto degli stranieri non dipende dall'interesse o meno dei creditori dell'istante, non si può nemmeno escludere una sua recidiva circa le infrazioni già a suo tempo commesse soprattutto alla luce della sua attività commerciale e considerate le sue attuali difficoltà finanziarie tanto da dover pure far capo al sussidio cantonale per la Cassa malati (cfr. verbale d'interrogatorio di polizia 29 ottobre 1996 pag. 2).
3.3. Dall'altro lato, non si può escludere che la moglie cittadina italiana possa andare a vivere con il marito nel Paese d'origine di quest'ultimo oppure in Italia dove le condizioni di vita non sono molto diverse di quelle esistenti in Svizzera, soprattutto nella fascia di confine. Difatti la moglie ha già dimostrato di poter risiedere a __________ dove ha trascorso la seconda metà del 1996 e dove vive anche il cognato dell'insorgente, secondo quanto da egli dichiarato nel corso del proprio interrogatorio di polizia citato. Tale soluzione è perfettamente ipotizzabile, a maggior ragione dal momento che l'insorgente dispone di un visto di reingresso per più viaggi (permesso di soggiorno) rilasciato dalle autorità italiane l'8 agosto 1996 con validità sino al 18 luglio 1998 ed è coniuge di cittadina italiana (v. lettera 24 ottobre 1994 __________ al Municipio di __________ con cui comunica la facoltà da parte del marito di accedere alla cittadinanza italiana).
Rifiutando di rinnovare il permesso di dimora e di concedere un permesso di domicilio al ricorrente, la Sezione degli stranieri non ha pertanto disatteso né l'art. 17 cpv. 2 LDDS né l'art. 8 CEDU. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa. Ancorché severa, le decisione non appare di conseguenza insostenibile.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 10 cpv. 1, 11 cpv. 3, 17 cpv. 2 LDDS; 16 ODDS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§ Di conseguenza __________, cittadino tunisino, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 marzo 1998 notificandone la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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