AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.236
Data decisione, Autorità: 03.02.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00236
Lugano 3 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 5 maggio 1997 di
patrocinato dall'avv. __________
contro
la risoluzione 17 marzo 1997 (n. 1274) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa con domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'insorgente avverso la decisione 22 dicembre 1995 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di permesso di dimora;
richiamata la sentenza 25 agosto 1997 del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadino italiano, si è sposato il __________ a __________ con __________, cittadina svizzera attinente di __________.
In seguito al matrimonio, gli è stato rilasciato un permesso di dimora annuale per poter soggiornare in Ticino con la moglie.
Il citato permesso è stato rinnovato nel 1995, con ultima scadenza fissata al 1° luglio 1996.
Il 30 giugno 1995 __________ ha promosso causa di divorzio avanti al Pretore delle giurisdizione di Mendrisio Sud.
B. Il 9 novembre 1995 __________ ha chiesto il rilascio del permesso di dimora con modifica delle condizioni di soggiorno e di lavoro. Esperiti i dovuti accertamenti, la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza ritenendo che non sussistevano più i presupposti che avevano condotto al rilascio del permesso.
C. Il 16 gennaio 1996 __________ è insorto davanti il Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della decisione di prima istanza e la concessione del permesso richiesto, nonché di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Il 17 marzo 1997 il Governo ticinese ha confermato la suddetta decisione respingendo l'impugnativa interposta e ordinando a __________ di lasciare il territorio del Canton Ticino entro il 30 giugno 1997.
L'Esecutivo cantonale è giunto in sostanza alla conclusione che lo straniero era convolato a nozze unicamente per ottenere il permesso di dimora. Ha pure considerato che la pretesa del ricorrente di vedersi rinnovato il permesso in base all'art. 7 cpv. 1 LDDS si configurerebbe alla stregua di un abuso di diritto, atteso che il matrimonio starebbe naufragando, la moglie avendo promosso azione di divorzio. Essendo stato oggetto di un rapporto di polizia per una rissa ed avendo avuto un atteggiamento ostruzionistico nel corso della procedura di divorzio, il ricorrente avrebbe inoltre dimostrato un comportamento tale da soddisfare i presupposti per la revoca del permesso di dimora.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ si è aggravato il 5 maggio 1997 davanti al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico censurando un diniego di giustizia formale, il Consiglio di Stato non essendosi pronunciato sulla domanda di assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio presentata in sede cantonale.
E. Il 23 giugno 1997, il Consiglio di Stato ha dichiarato di voler statuire sulla richiesta di assistenza giudiziaria formulata in sede cantonale e ha sollecitato, di conseguenza, una sospensione della procedura o, quantomeno, una proroga del termine concessogli per presentare la propria risposta. Il 15 luglio seguente, l'Esecutivo cantonale si è infine rimesso al giudizio del Tribunale federale.
F. Fondandosi sull'art. 98a OG e le relative disposizioni esecutive, con sentenza del 25 agosto 1997 l'alta Corte ha trasmesso l'impugnativa a questo Tribunale per motivi di competenza e per l'emanazione del giudizio.
Considerato, in diritto
1.1. Secondo l'art. 30 PAmm, gli istanti od i ricorrenti privati possono essere dispensati dal pagamento delle spese e dalla prestazione di anticipi, qualora giustifichino di non possedere mezzi sufficienti per sopperirvi e l'istanza o il ricorso non siano manifestamente infondati. Inoltre qualora le circostanze di fatto e di diritto lo giustifichino, essi possono ottenere il gratuito patrocinio.
In procedura amministrativa e civile (cfr. art. 155 e 157 CPC), colui che richiede l'assistenza giudiziaria deve dunque comprovare di trovarsi in uno stato di indigenza e rendere verosimile che la causa presenta possibilità di esito favorevole; queste condizioni sono cumulative. Il requisito dell'indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (sia reddito che sostanza) alla spese giudiziarie e legali senza intaccare il proprio mantenimento e quello della sua famiglia. Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe.
Contro la decisione relativa all'assistenza giudiziaria è dato lo stesso rimedio di diritto che per impugnare il merito della causa (art. 30 cpv. 3 PAmm; 96 cpv. 3 e 158 cpv. 2 CPC; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, nota 144 ad art. 30).
1.2. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997).
1.3. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.4. Il ricorrente ha tuttavia diritto, di principio, al permesso postulato; in effetti, ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Il quesito a sapere se sussista ancora è un problema di merito, non di ammissibilità (DTF 120 Ib 8 consid. 1, 119 Ib 419 consid. 2c, DTF 118 Ib 151 consid. 3d). Assodato che per le ragioni dianzi esposte la fattispecie potrebbe essere dedotta in giudizio innanzi al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo Tribunale è certamente data.
1.5. Il gravame, tempestivo (v. sentenza dell'alta Corte federale, consid. 2b gg) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.2. Nella presente fattispecie, tenendo pure presente delle possibilità di esito favorevole o meno del gravame, il Consiglio di Stato aveva elementi a sufficienza per pronunciarsi sull'istanza di assistenza giudiziaria. Dalla documentazione versata agli atti tra cui il certificato municipale, il Governo cantonale era infatti in grado di accertare se l'insorgente possedeva mezzi sufficienti per sopperire alle spese processuali. Omettendo tale decisione, l'autorità inferiore è dunque incorsa in un diniego di giustizia formale.
In conseguenza di ciò, gli atti vanno pertanto rinviati al Consiglio di Stato affinché statuisca sulla domanda di assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio presentata dall'insorgente.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7 cpv. 1 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 45, 46, 47, 60, 61, 65 LPamm; 96, 155 segg. CPC;
dichiara e pronuncia:
§ Di conseguenza gli atti vanno rinviati al Consiglio di Stato affinché proceda al giudizio sull'istanza di assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio presentata da __________ pedissequa al ricorso del 16 gennaio 1997.
3.Lo Stato del Canton Ticino rifonderà al ricorrente fr. 800.– (ottocento) a titolo di ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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