AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.229
Data decisione, Autorità: 14.10.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00229
Lugano 14 ottobre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1. settembre 1997 di
contro
la decisione 20 agosto 1997 del Consiglio di Stato (n. 3984) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 13 maggio 1997 con cui il Consiglio comunale di __________ ha stanziato i crediti necessari alla realizzazione di una corsia preferenziale per il trasporto pubblico ed alla ridefinizione dell'assetto stradale, nonché al rifacimento del collettore per l'evacuazione delle acque residuali ed alla correzione dell'intersezione di via __________ con via __________;
viste le risposte:
8 settembre 1997 del Dipartimento del territorio;
9 settembre 1997 del Consiglio di Stato;
16 settembre 1997 del Municipio di __________;
18 settembre del Consiglio comunale di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 26 giugno 1986 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR della città di __________;
che tale piano prevede, fra l'altro, di allargare la via __________ (strada cantonale) allo scopo di realizzarvi una corsia preferenziale per i mezzi pubblici;
che il 6 luglio 1993 il Consiglio di Stato ha pubblicato il progetto esecutivo per l'allargamento suddetto: le opposizioni inoltrate contro questo progetto sono state definitivamente respinte dal Tribunale federale con sentenza del 28 dicembre 1995;
che quest'opera stradale è stata recepita dal piano di pronto intervento (PPI) allestito dalla commissione intercomunale dei trasporti del __________;
che il 6 marzo 1995 il Gran consiglio ha stanziato un credito-quadro di fr. 108'900'000.- per la realizzazione delle opere previste dal PPI;
che per l'allargamento di via __________ il Cantone ha preventivato un investimento di fr. 9'200'000.--, al quale il comune di __________ è stato chiamato a partecipare nella misura del 35% pari a fr. 3'220'000.--;
che in vista di questi lavori, il municipio di __________ ha chiesto al Consiglio comunale di stanziare un credito di fr. 2'665'000.-- per il rifacimento del collettore delle acque residuali di via __________ e per la sistemazione del marciapiede di via __________ tra l'incrocio con via __________ e l'entrata dell'autosilo delle scuole (MM n. 4780/13.11.1995);
che con ulteriore messaggio dell'11 luglio 1996 il municipio ha chiesto al legislativo comunale di stanziare un credito di fr. 5'698'000.-- per far fronte alla partecipazione chiesta dal Cantone (fr. 3'220'000.--), per rinnovare e potenziare le infrastrutture delle __________ lungo via __________ (fr. 2'396'000.--) e per correggere l'intersezione tra via __________ e via __________;
che con risoluzioni del 13 maggio 1997 adottate a larga maggioranza il consiglio comunale ha accordato i crediti richiesti con i messaggi succitati;
che contro queste risoluzioni __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che secondo l'insorgente l’allargamento di via __________ sarebbe:
· di esclusiva competenza del Cantone,
· inutile ai fini del conseguimento degli obiettivi del Piano dei trasporti del __________,
· atto a deteriorare la qualità di vita del quartiere di __________, i cui abitanti non avrebbero mai avuto occasione di esprimersi sull'intervento,
· eccessivamente oneroso per rapporto ai vantaggi che ne possono derivare;
che il rifacimento del collettore sarebbe invece ingiustificato, posto che quello esistente si troverebbe in uno stato di conservazione ancora relativamente buono;
che con giudizio 20 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso nella misura in cui l'ha ritenuto ricevibile;
che il Governo ha in sostanza ritenuto:
· che le censure volte a rimettere in discussione l'allargamento stradale fossero irricevibili, stante il giudizio con cui il Tribunale federale aveva ormai definitivamente respinto le opposizioni interposte contro i progetti esecutivi,
· che irricevibili fossero pure le censure sollevate dall'insorgente in relazione all'applicazione della legge sulle strade (LStr),
· che il credito votato a titolo di partecipazione ai costi dell'opera promossa e finanziata dal Cantone fosse conforme al diritto;
· che il potenziamento delle infrastrutture delle __________, il rifacimento del collettore e la correzione dell'intersezione fra via __________ e via __________ (prevista dal PR) rispondessero a considerazioni di opportunità, non censurabili da parte dell'autorità di ricorso,
· che i crediti stanziati per la realizzazione di queste ulteriori opere non prestassero pertanto il fianco a critiche;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alle controverse risoluzioni del legislativo comunale e postulando che il municipio venga autorizzato ad “assumere in proprio” la tratta iniziale di via __________ (part. n. __________);
che l'insorgente ripropone invariate in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza;
che secondo il ricorrente la realizzazione di una corsia preferenziale per i trasporti pubblici e la ridefinizione dell'assetto stradale di via __________ configurerebbero "un'opera scriteriata, costosa ed inutile": l'intervento, allega, provocherebbe un sensibile deterioramento del quadro ambientale senza minimamente migliorare le condizioni di viabilità;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio ed il municipio di __________, che contestano succintamente le tesi dell'insorgente;
considerato, in diritto
che i giudizi con cui il Consiglio di Stato statuisce su ricorsi interposti contro decisioni di organi comunali sono per principio deducibili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; sono inoppugnabili in questa sede soltanto nella misura in cui la legge dispone diversamente (art. 208 LOC);
che le risoluzioni con cui il consiglio comunale stanzia crediti per la realizzazione di opere pubbliche non sono dichiarate definitive;
che, da questo profilo, il ricorso inoltrato da __________ contro le risoluzioni con cui il consiglio comunale di __________ ha stanziato i crediti necessari per l'allargamento di via __________ e per gli interventi infrastrutturali ad esso correlati è di principio ricevibile in ordine: incontestabili sono invero la legittimazione attiva dell'insorgente, agente uti civis, e la tempestività dell'impugnativa;
che ciò non significa tuttavia ancora che tutte le censure sollevate dall'insorgente siano ammissibili;
che la realizzazione di un'opera pubblica presuppone invero l'adozione di una serie di determinazioni consecutive, volte a definirne gli aspetti pianificatori, progettuali, finanziari ed esecutivi;
che contro le decisioni d'ordine economico/finanziario (stanzia-mento dei crediti necessari) od esecutive (delibere) non sono proponibili eccezioni volte a contestarne gli aspetti pianificatori o progettuali, già definiti mediante risoluzioni cresciute in forza di giudicato;
che questi aspetti vanno contestati impugnando tempestivamente le decisioni di natura pianificatoria o progettuale mediante le quali sono stati definiti;
che contro le risoluzioni con cui il legislativo comunale di __________ ha stanziato i crediti necessari per l'allargamento di via __________ non sono quindi ricevibili censure volte a rimettere in discussione gli aspetti pianificatori e progettuali dell'intervento;
che questi aspetti sono in effetti stati definitivamente risolti da decisioni cresciute in giudicato, che non possono essere rimesse in discussione nel presente contesto;
che il ricorso in esame, volto a revocare in dubbio la scelta pianificatoria di allargare via __________ e le modalità esecutive di tale intervento risulta quindi ampiamente irricevibile;
che del tutto irricevibile in quanto estranea all’oggetto dell’impu-gnativa è la richiesta di autorizzare il municipio ad assumere in proprietà la tratta iniziale di via __________;
che parimenti inammissibili sono le censure sollevate dall’insorgente contro le delibere dei lavori effettuate dal Cantone;
che nella misura in cui è ricevibile, l'impugnativa appare del tutto priva di fondamento;
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto (art. 61 PAmm).
che costituiscono violazione del diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso e l'abuso di potere o la violazione di una norma essenziale di procedura,
che le controverse risoluzioni del legislativo comunale di __________ sono immuni da violazioni del diritto;
che la decisione di stanziare un credito di fr. 3'220'000.-- a titolo di partecipazione ai costi sopportati dal Cantone per l'allargamento di via __________ è infatti conforme a scelte pianificatorie inoppugnabili, risponde a progetti esecutivi che non possono essere qui rimessi in discussione e collima con i costi preventivati, rispettivamente con il tasso di partecipazione stabilito in base all'art. 26 LStr;
che la decisione di stanziare un credito di fr. 2'396'000.-- per il potenziamento delle infrastrutture delle __________ procede da insindacabili scelte d'opportunità, che non integrano da nessun profilo gli estremi di una violazione del diritto e sfuggono pertanto alle critiche del ricorrente;
che identiche considerazioni valgono per i crediti stanziati dal legislativo comunale per il rifacimento del collettore di via __________ e la correzione dell'intersezione di via __________ con via __________;
che nemmeno il ricorrente invero è in grado di indicare quali norme di legge risulterebbero disattese dalle risoluzioni che censura;
che appare del resto più che sostenibile che l'autorità comunale colga l'occasione offertale dai lavori di allargamento di via __________ intrapresi dal Cantone per procedere al rifacimento ed al potenziamento delle infrastrutture connesse a quest'arteria stradale: interventi che dovrebbe comunque intraprendere fra qualche anno;
che così stando le cose, il ricorso, palesemente infondato, va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 208 LOC, 26 LStr; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto nella misura in cui è ricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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