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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.228
Data decisione, Autorità: 06.03.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00228
Lugano 6 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 settembre 1997 del
Comune di __________
contro
la risoluzione 20 agosto 1997 (n. 3951) del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso contro il rifiuto 7 aprile 1995 del Municipio di __________ di rilasciare alla Confederazione Svizzera la licenza edilizia per la costruzione di un serbatoio di accumulazione di acqua potabile alle particelle nn. __________ e __________ RFD di __________, limitatamente al dispositivo n. 3 (assegnazione di ripetibili);
viste le risposte:
10 settembre 1997 della Confederazione Svizzera,
16 settembre 1997 del Consiglio di Stato,
23 settembre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della pianificazione urbanistica;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La Confederazione Svizzera, proprietaria della __________ di __________, ha chiesto il 22 dicembre 1994 al locale municipio il permesso per costruire un serbatoio di accumulazione di acqua potabile ai fondi nn. __________ e __________ RFD.
Al rilascio della licenza si è opposto il Dipartimento del territorio, in particolare sulla scorta delle considerazioni espresse dalla Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto.
Il municipio di __________ ha risolto il 7 aprile 1995 di rifiutare all'istante la richiesta licenza edilizia a seguito dell'opposizione dipartimentale.
B. Con ricorso 27 aprile 1995, la Confederazione Svizzera ha impugnato la decisione municipale davanti al Consiglio di Stato.
In sede di osservazioni, il municipio di __________, esposte le ragioni che lo hanno portato a negare il sollecitato permesso di costruzione, ha chiesto la reiezione del gravame.
Dal canto suo, il Dipartimento del territorio si è limitato a confermare il precedente preavviso negativo, riprendendo le osservazioni all'impugnativa formulate dalla Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto.
C. Con la decisione qui dedotta in giudizio il Governo, accogliendo il gravame, ha annullato la risoluzione ritornando gli atti al municipio affinché rilasci la licenza edilizia e ha condannato il comune di __________ a versare all'insorgente fr. 500.– a titolo di indennità per ripetibili.
L'esecutivo cantonale ha pure rinunciato al prelievo della tassa di giustizia e delle spese processuali.
D. Contro la predetta risoluzione governativa insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo il comune di __________, censurando il dispositivo di condanna al pagamento delle ripetibili.
Afferma di non dover rifondere alla Confederazione Svizzera alcunché, dal momento che il municipio è intervenuto nella procedura edilizia in oggetto unicamente quale autorità decidente. In simili circostanze il Comune non può essere considerato come parte soccombente nel giudizio pronunciato dal Consiglio di Stato, il diniego della licenza edilizia essendo dovuto all'opposizione dipartimentale.
E. Nelle loro rispettive risposte, la Confederazione Svizzera e il Consiglio di Stato si rimettono al giudizio di questo Tribunale. Ad analoga conclusione giunge pure Il Dipartimento del territorio, adducendo delle argomentazioni che saranno, se necessario, riprese in seguito.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva del comune ricorrente è data (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Va osservato che soccombente è giuridicamente anche la parte, ossia il soggetto del rapporto processuale, che ha determinato l'adozione da parte dell'Autorità di una decisione (cfr. RDAT 1984 N. 31, pag. 66).
Di principio, anche l'ente pubblico, in quanto parte di un procedimento ricorsuale, può essere condannato al pagamento di un'indennità alla parte vincente. Anche nell'ambito del giudizio sulle ripetibili occorre tuttavia debitamente considerare le particolarità della comparsa in causa dell'ente pubblico.
In quest'ordine d'idee, la condanna dell'ente pubblico soccombente al pagamento di un'indennità alla parte vincente si giustifica soltanto se lo stesso ha partecipato alla lite quale unico antagonista della parte che ha avuto successo. In questi casi, il fatto che l'ente pubblico sia comparso in causa quale autorità decidente e non quale vera e propria parte non permette di esimerlo dall'obbligo di risarcire la parte vincitrice alla quale si è a torto opposto.
Diversa è per contro la situazione nei casi in cui l'ente pubblico ha partecipato al procedimento ricorsuale assieme ad altre parti, rimanendo soccombente insieme a queste ultime: in questi casi si giustifica che le ripetibili siano esclusivamente addossate alle parti che si sono battute al fianco dell'ente pubblico senza successo (STA inedita in RDAT I-1993 N. 19 30 ottobre 1992 in re Comune di __________; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, § 38 no. 3., pag. 330).
La decisione qui dedotta in giudizio risulta essere ancor più insostenibile se si considera che l'opposizione dipartimentale è vincolante per il municipio (art. 7 cpv. 2 LE), dal momento che il rilascio della sollecitata licenza non è stata considerata in specie lesiva di interessi comunali preponderanti (cfr. STA inedita, 19 giugno 1996 in re B.S. SA consid. 4). In concreto quindi, contrariamente a quanto osservato dal Dipartimento del territorio in risposta al presente ricorso, non vi è spazio per l'autonomia comunale. E' utile ricordare che l'opposizione obbliga infatti il municipio a respingere la domanda facendo proprie le motivazioni del dipartimento, le cui condizioni devono essere integrate nella risoluzione municipale (Scolari, "Dritto amministrativo", Parte speciale, n. 964). Poco importa pertanto se il municipio almeno davanti alle istanze dove il dipartimento è legittimato a ricorrere, ossia fino alla decisione del Consiglio di Stato (art. 21 cpv. 2 LE), ribadisce la sua posizione negativa corroborandola con ulteriori motivazioni.
Soccombente risulta dunque soltanto l'autorità cantonale che si è opposta a torto al rilascio della licenza.
Di conseguenza il dispositivo della decisione impugnata statuente sulle ripetibili va riformato nel senso che queste ultime sono esclusivamente a carico dello Stato del Canton Ticino.
Non si assegnano ripetibili (art. 31 PAmm), il comune di __________ non essendo patrocinato da un legale e la Confederazione Svizzera essendosi rimessa al giudizio di questo Tribunale.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza il dispositivo n. 3 della decisione 20 agosto 1997 (n. 3951) del Consiglio di Stato è parzialmente annullato e riformato nel senso che le ripetibili di fr. 500.– sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia di seconda istanza.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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