AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.227
Data decisione, Autorità: 31.07.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00227
Lugano 31 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 settembre 1997 della
Fondazione
patrocinata da: avv. __________
Contro
la decisione __________ (no. __________) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione __________ con cui la Sezione dell'agricoltura le ha negato l'autorizzazione di vendere 75 mq della part. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
9 settembre 1997 del Consiglio di Stato;
12 settembre 1997 della Sezione dell'agricoltura;
26 settembre 1997 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La Fondazione __________ (in seguito: Fondazione) è proprietaria del mapp. __________ RFD di __________, un fondo agricolo di __________ mq in gran parte coltivato a vigna posto a N del comprensorio comunale, a ridosso del confine giurisdizionale tra i comuni di __________.
La proprietà è inclusa in zona agricola (Zagr), mentre i fondi circostanti appartengono alla zona residenziale (R). Tra questi, verso O, vi è la part. __________ di __________, un terreno di __________ mq sul quale insistono una casa d'abitazione e un'autorimessa da poco rinnovate di complessivi mq __________.
B. Il __________ la Fondazione, tramite il municipio di __________, ha chiesto alla Sezione dell'agricoltura di poter cedere __________ 75 mq del proprio fondo. L'operazione - ha spiegato l'istante in un successivo scritto datato __________ - avrebbe permesso al vicino di acquisire una superficie verde adibita ad orto ampliando l'area di sfogo sul retro della sua abitazione.
Con decisione __________ la Sezione dell'agricoltura si è rifiutata di autorizzare la prospettata mutazione, ritenendola incompatibile con il divieto di frazionamento dei fondi agricoli sancito dall'art. 58 cpv. 2 LDFR.
C. Con giudizio __________ il Consiglio di Stato ha confermato tale risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla Fondazione.
Accertato che la prevista cessione si sarebbe posta in urto con le restrizioni di cui all'art. 58 LDFR, il Governo ha nondimeno esaminato se la ricorrente poteva beneficiare di un'eccezione al divieto di frazionamento giusta gli art. 59 e 60 LDFR, giungendo a conclusione negativa.
D. Contro la predetta pronunzia la soccombente è insorta mediante ricorso __________ innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della controversa autorizzazione.
L'insorgente ha sottolineato innanzi tutto di aver impugnato con successo la revisione 1995 del PR di __________ che ha portato all'inclusione di tutto il suo fondo in zona agricola, tant'è vero che oltre __________ mq del mapp. __________ saranno presto ricollocati in zona edificabile grazie ad una variante in tal senso elaborata dal comune dietro proposta del Tribunale della pianificazione del territorio. Se è stato possibile svincolare dalla zona agricola una frazione così importante della particella - ha soggiunto la Fondazione - nulla dovrebbe opporsi alla prospettata cessione di ulteriori __________ mq di terreno al fine di coltivarvi un orto famigliare; tutelando la decisione contraria adottata con esasperato formalismo burocratico dalla Sezione dell'agricoltura, il Governo avrebbe ignorato il principio della proporzionalità.
In diritto, la ricorrente ha annotato che una volta approvata la citata variante di PR il mapp. __________ si troverà diviso in una parte attinente e in una parte non attinente al campo di applicazione della LDFR, rientrando così nell'eccezione al divieto di divisione e frazionamento prevista all'art. 60 lett. a LDFR. Alla fattispecie tornerebbe pure applicabile il disposto di cui all'art. 59 lett. b LDFR, atteso che sulla superficie ceduta verrebbe costruita un'opera, segnatamente un capanno per il ricovero degli attrezzi. La mutazione potrebbe d'altronde beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ex art. 60 lett. d LDFR, in quanto la parte staccata dal mapp. __________ servirà ad arrotondare entro limiti più utilizzabili la part. __________ appartenente alla zona edificabile.
Per finire la Fondazione ha ricordato che l'operazione divisata è desiderata dai due proprietari interessati, è avallata dal comune di __________ ed è approvata dall'affittuario del podere agricolo.
E. All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, il quale ha sollecitato la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuta la Sezione dell'agricoltura, riconfermandosi integralmente nelle argomentazioni fatte valere davanti alla precedente istanza.
__________ ha comunicato invece di condividere appieno le domande e le motivazioni ricorsuali proposte dalla Fondazione.
F. Il 21 aprile 1998 il Consiglio di Stato ha approvato una variante al PR 95 di __________ in virtù della quale __________ mq del mapp. __________ a confine con via __________ sono stati ricollocati in zona residenziale.
G. Una breve visita in loco ha permesso di appurare che la superficie oggetto della controversa mutazione è già stata integrata nella part. __________ ed è servita a formare un prato pianeggiante accuratamente cintato sul retro dell'abitazione __________. Nell'angolo S-E di questo nuovo giardino è stata posata una casetta in legno. L'orto cui si accenna nel gravame è stato creato al di fuori dei 75 mq che la Fondazione vorrebbe cedere al vicino ed è accessibile mediante una porta all'uopo predisposta nella recinzione metallica.
Delle osservazioni presentate a riguardo dalla ricorrente, si dirà - ove occorresse - nei considerandi che seguono.
Considerato, in diritto
Il ricorso, inoltrato entro il termine di 30 giorni previsto dagli art. 88 cpv. 1 LDFR e 13 cpv. 3 LALDFR, risulta tempestivo.
La legittimazione della Fondazione, cui è stata rifiutata l'autorizzazione di cedere 75 mq del proprio mapp. __________ di __________, è certa (art. 83 cpv. 3 LDFR).
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze delle verifiche predisposte d'ufficio dal Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il mapp. __________ della Fondazione, ampio oltre 20'000 mq in gran parte coltivati a vigna, è con ogni evidenza un fondo agricolo assoggettato alla LDFR ed alle restrizioni di diritto pubblico in essa contenute.
In concreto, la Fondazione intende vendere al vicino __________ 75 mq del proprio podere. Siffatta operazione, nella misura in cui presuppone il distacco di una superficie inferiore alle 10 are da un fondo vignato, cozza irrimediabilmente contro il divieto di frazionamento che il legislatore federale ha voluto codificare all'art. 58 cpv. 2 LDFR al fine di salvaguardare la politica agraria di raggruppamento e sistemazione fondiaria perseguita negli ultimi decenni (FF 1988 III p. 830 e 868; Bandli, Das bäuerliche Bodenrecht, N. 8 ad art. 58 LDFR; Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural, N. 513).
La ricorrente non contesta che la mutazione concordata con il proprietario del mapp. __________ è di principio vietata dalla legge. Ritiene tuttavia che l'autorità cantonale avrebbe dovuto nondimeno ammetterla per ragioni di proporzionalità, o sottrarla al divieto in applicazione dell'art. 59 lett. b LDFR; a suo parere, nella fattispecie sussisterebbero d'altronde i presupposti per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale ex art. 60 lett. a e d LDFR.
3.1. Il 21 aprile scorso il Consiglio di Stato ha approvato una variante al PR 95 di __________ in virtù della quale 2’132 mq del mapp. __________ a confine con via __________ sono stati ricollocati in zona residenziale. Questa decisione, scaturita da un'iniziativa del municipio di __________ a sua volta determinata da una proposta transattiva formulata in sede d'udienza dal Tribunale della pianificazione del territorio, non può influire minimamente sull'esito del presente contenzioso incentrato sull'applicazione di norme specifiche del diritto fondiario rurale. Il fatto che una minima parte del fondo agricolo di proprietà della Fondazione sia stata assegnata alla zona edificabile in esito ad una procedura di ricorso in materia pianificatoria non sta ancora ad indicare che la ricorrente possa conseguire l'autorizzazione di vendere 75 mq del suo vigneto (tuttora inseriti in zona agricola) a dispetto del divieto prescritto dalla LDFR. Né tanto meno impone il rilascio di tale permesso in virtù del principio della proporzionalità. Significa soltanto che sotto il ristretto profilo del diritto pianificatorio e dei criteri che informano l'azzonamento del territorio, la pregressa inclusione totale della part. __________ in zona agricola era verosimilmente ingiustificata. Circostanza, questa, che esula manifestamente dall'essenza dell'odierno contendere e che di per sé non consente di certo alla Fondazione di ottenere la chiesta autorizzazione, neppure per i motivi di proporzionalità invocati nel gravame.
3.2. L'art. 59 lett. b LDFR prevede che i divieti di divisione materiale e di frazionamento non sono applicabili alle separazioni e divisioni effettuate allo scopo di correggere i confini o di rettificarli in caso di costruzione di un'opera. La norma va interpretata restrittivamente (Donzallaz, op. cit., N. 522). Sono ammesse soltanto divisioni volte a rettificare confini inadeguati che pregiudicano l'utilizzazione razionale del suolo (cfr. art. 98 LRPT) o giustificate dalla costruzione di un'opera che non può essere realizzata altrove (Donzallaz, ibidem).
Nell'evenienza concreta, la Fondazione ed il suo vicino non mirano certamente ad una rettifica di confine. Il confine tra il mapp. __________ e il mapp. __________ è infatti perfettamente lineare e non necessita di correzione alcuna. Scopo dell'operazione in oggetto è soltanto quello di dotare la proprietà __________ di una superficie verde sul retro dell'abitazione. Intervento che la parte __________ ha peraltro già realizzato senza attendere l'esito del presente procedimento, inglobando 75 mq del mapp. __________ nel sub. b del mapp. __________ mediante la posa di una recinzione metallica e stravolgendo di fatto la regolarità dell'attuale confine tra i due fondi. Quanto alla casetta per il ricovero degli attrezzi già predisposta nell'angolo __________ del nuovo giardino, trattasi di un prefabbricato in legno che poteva essere deposto in qualunque punto della part. __________; questa "opera" non impone affatto una rettifica di confine ai sensi dell'art. 59 lett. b LDFR.
Laddove invoca il predetto disposto per eludere il divieto sancito dall'art. 58 LDFR, l'impugnativa della Fondazione si avvera pertanto manifestamente infondata.
3.3. L'autorità cantonale competente ad accordare l'autorizzazione permette eccezioni ai divieti di divisione materiale e di frazionamento se l'azienda agricola o il fondo agricolo è diviso in una parte attinente e in una parte non attinente al campo d'applicazione della LDFR (art. 61 lett. a LDFR). In altre parole, se un fondo soggetto alla LDFR è posto parte in zona agricola e parte in zona edificabile, può essere diviso in modo che i limiti dei due nuovi mappali combacino con i limiti delle zone di utilizzazione nelle quali giacciono e quello edificabile sia sottratto alla sfera d'applicazione della LDFR (Bandli, op. cit., N. 4 ad art. 60 LDFR; Donzallaz, op. cit., N. 527).
A dispetto di quanto sostiene la ricorrente, questo regime particolare non permette di rilasciarle la controversa autorizzazione in via eccezionale. Le consentirebbe tutt'al più di staccare la porzione del mapp. __________ che si trova attualmente in zona residenziale dal resto della particella agricola. Senza alcun beneficio, poiché i 75 mq di verde destinati al vicino __________ e appartenenti alla zona agricola resterebbero comunque assoggettati alla LDFR ed al divieto di suddivisione che colpisce inesorabilmente quel territorio.
3.4. L'art. 60 lett. d LDFR ammette il rilascio di permessi eccezionali se "la parte da separare serve ad arrotondare definitivamente un fondo non agricolo". E' quanto afferma la Fondazione, rilevando che i 75 mq prelevati dal mapp. __________ servirebbero effettivamente ad arrotondare entro limiti più utilizzabili la parte posteriore del mapp. __________ che è fondo non agricolo.
Sennonché la ricorrente ha frainteso la reale portata della summenzionata disposizione, tradita dall'approssimazione con cui è stata tradotta in lingua italiana. Il testo originale dell'art. 60 lett. d LDFR non lascia dubbi a riguardo: autorizzazioni eccezionali possono essere concesse solo se "...der abzutrennende Teil der einmaligen Arrondierung eines nichtlandwirtschaftlichen Grundstücks asserhalb der Bauzone dient...".
Dato che la proprietà __________ si trova in zona edificabile, è escluso che la Fondazione possa prevalersi con successo dell'art. 60 lett. d LDFR per ottenere il permesso negato dalle istanze inferiori.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 6, 58, 59, 60, 83, 88 LDFR; 2 Lagr; 6 legge sulla conservazione del territorio agricolo; 13 LALDFR; 18, 28 e 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 900.- è posta a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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