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Numero d'incarto:
52.1997.226
Data decisione, Autorità:
16.12.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00226
Lugano
16 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 1 settembre 1997 di
contro
la
decisione __________, no. __________, del Consiglio di Stato che evade a'
sensi dei considerandi l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 12 luglio 1996 con cui il municipio di __________ le rilascia sub
condicione una licenza edilizia in sanatoria per opere di sistemazione del
terreno antistante la sua casa d'abitazione (part. n. __________ RFD);
preso
atto che in occasione dell’udienza __________, dopo discussione, su proposta
del Giudice Delegato le parti sono addivenute alla seguente transazione:
"1. La sig.a __________ si impegna a rimuovere entro
il 30 marzo 1998 le tuie piantate lungo il fronte stradale sul ciglio della
scarpata.
-
il municipio di __________ rinuncia ad esigere il
ripristino della scarpata in verduro e del terrapieno.
-
La sig.a __________ potrà piantare sul terrapieno
due o tre cespugli in posizione arretrata dal ciglio e mantenendo adeguati
spazi liberi fra cespuglio e cespuglio in modo che non formino un fronte con
funzione di cinta.
-
La sig.a __________ ritira il ricorso che verrà
stralciato dai ruoli senza spese e ripetibili."
considerato
pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
- Il ricorso è stralciato dai
ruoli per intervenuta transazione.
§. La decisione __________, no. __________, del Consiglio di Stato
è annullata e riformata di conseguenza.
- Non si prelevano né tasse,
né spese.
Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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