AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.225
Data decisione, Autorità: 03.02.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00225
Lugano 3 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 30 agosto 1997 di
contro
la risoluzione __________ (n. __________) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione __________ del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di rifiuto del permesso di domicilio alla figlia __________ (ricongiungimento familiare);
viste le risposte:
11 settembre 1997 del Consiglio di Stato,
16 settembre 1997 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadina dominicana, è madre di __________ e di __________. Il __________ si è trasferita in Svizzera, mentre le due figlie sono rimaste nella Repubblica Dominicana. Il __________ si è sposata avanti all'Ufficiale dello stato civile del Comune di __________ con il cittadino italiano __________, acquisendo nel contempo un permesso di domicilio di cui il marito era già titolare. Dalla loro unione è nata __________ il __________.
Il __________, __________, nata dall'unione con il cittadino dominicano __________, ha raggiunto la madre grazie a un permesso di soggiorno a scopo di visita. Essa è stata successivamente iscritta all'anno scolastico 1996/97 presso la scuola media di __________.
B. Con decisione del __________, la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza del 10 marzo precedente presentata da __________ volta al rilascio di un permesso di domicilio. L'autorità, accertando pure la mancanza di concrete garanzie finanziarie a favore di __________, ha in sostanza affermato che non sussisteva un diritto ad ottenere un ricongiungimento familiare parziale dal momento che la madre, da quando è residente in Svizzera, non avrebbe mai reso visita alla figlia. Il marito inoltre avrebbe garantito la partenza di __________ alla scadenza del previsto soggiorno a scopo turistico.
C. Adìto da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con risoluzione del __________.
Il Governo ha in sostanza confermato la decisione dipartimentale, ritenendo che non fossero dati i motivi per un ricongiungimento familiare giusta quanto previsto dall'art. 17 cpv. 2 LDDS. Secondo l'Esecutivo cantonale, non sarebbe stato apportato alcun elemento oggettivo giustificante il ricongiungimento familiare parziale vista la durata pluriennale della separazione tra madre e figlia, l'età di quest'ultima al momento dell'inoltro della domanda, la mancanza di provate relazioni strette, durature ed effettivamente vissute, nonché il fatto che la figlia avrebbe sempre vissuto nella Repubblica Dominicana ove risiedono il padre, i nonni materni e la sorella. Il sollecitato permesso servirebbe in sostanza per agevolare l'avvenire professionale della giovane. Inoltre il marito avrebbe espressamente comunicato alle autorità competenti la non intenzione della madre di portare le figlie nate prima del matrimonio in Svizzera.
Il Governo ha inoltre imposto a __________ un termine scadente il __________ per lasciare il territorio del Cantone.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che a sua figlia __________ sia rilasciato un permesso di dimora.
Sostiene in sostanza che nel caso di specie i presupposti per il ricongiungimento familiare previsti dall'art. 17 cpv. 2 LDDS sarebbero adempiuti.
Contestando le argomentazioni delle autorità inferiori a fondamento delle relative decisioni, l'insorgente precisa pure che la dichiarazione di non voler prendere con sé le due figlie al momento dell'entrata in Svizzera sarebbe stata dettata da difficoltà contingenti di ordine pratico e finanziario, nonché dal timore che l'intenzione di sollecitare un permesso di dimora in tal senso avrebbe potuto costituire un ostacolo al rilascio del suo permesso.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo sia conferito effetto sospensivo.
E. All'accoglimento del gravame si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con quest'ultimi. Quando __________ ha richiesto un permesso di domicilio per vivere con la madre, aveva 13 anni: conformemente alla norma menzionata, di principio, essa disponeva dunque di un diritto a un permesso di domicilio. Se dunque la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ammissibile anche avanti al Tribunale cantonale amministrativo. Il quesito di sapere se, in concreto, la pretesa citata conduca al rilascio del permesso postulato è una questione di merito e non di ammissibilità.
1.4. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri. Ciò vale pure quando il ricorso è presentato da un membro della famiglia, in specie la madre, avente diritto di risiedere in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c). Nella fattispecie, la ricorrente sostiene di avere mantenuto con la figlia un legame intenso e vivo e di averla visitata in quattro occasioni. Ciò sarebbe reso verosimile dai vari versamenti per il suo mantenimento - e fors'anche per quello dell'altra figlia -, nonché mediante la presentazione di una fattura del __________ attestante un viaggio in aereo con destinazione __________. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità del legame familiare che lega la ricorrente alla figlia. In effetti, per la ragioni che seguono (cfr. consid. 3), per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 8 CEDU, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va comunque respinto nel merito.
1.5. Il gravame, tempestivo (art. 46 LPAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 LPAmm).
A tale proposito occorre rilevare che giusta l'art. 47 cpv. 1 LPAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti.
Ora, nella fattispecie in esame non è data nessuna delle predette eccezioni alla regola sancita da tale disposizione. Si noti in particolare che la decisione governativa qui impugnata non dispone affatto la revoca dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa.
Ne consegue pertanto che l'impugnativa inoltrata dalla ricorrente ha già per legge effetto sospensivo e quindi la domanda volta ad ottenere in questa sede analogo provvedimento va senz'altro respinta in quanto priva di oggetto.
Il Tribunale federale ha già avuto modo di constatare che l'art. 17 cpv. 2 LDDS non è stato pensato per regolare il ricongiungimento familiare nell'ambito delle famiglie monoparentali. Del resto, il testo stesso della norma indica che il citato diritto sussiste unicamente se i figli "vivono con i genitori". Nondimeno, lo scopo del disposto impone di ammettere la sua applicazione anche laddove non è richiesto il ricongiungimento dell'intera famiglia in quanto i genitori sono separati o divorziati. In questo caso, i figli hanno però diritto di essere inclusi nel permesso del genitore domiciliato in Svizzera, solo se è con quest'ultimo che essi hanno le relazioni familiari più intense (DTF 118 Ib 159 consid. 2b). Va poi osservato che l'art. 17 cpv. 2 LDDS ha come scopo di concedere ai genitori la possibilità di vivere in comunione con i propri figli. Esso può di conseguenza essere invocato solo per favorire una tale convivenza; ciò non è il caso se lo straniero domiciliato in Svizzera vive separato dai figli per anni e poco prima che essi compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro paese. Un'eccezione può unicamente sussistere se validi motivi hanno impedito un ricongiungimento più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a).
L'insorgente sostiene che le condizioni per il ricongiungimento familiare sarebbero adempiute.
4.1. La ricorrente è entrata in Svizzera nel __________, allorquando sua figlia aveva __________ anni. Da allora e sino al dicembre __________ madre e figlia hanno vissuto separate. Dopo la partenza dell'insorgente dalla Repubblica Dominicana, l'autorità parentale su __________ e la sorella __________ è stata trasferita ai nonni materni (lettera di __________ all'Ufficio regionale degli stranieri di __________ del __________). Il padre di __________ (v. procura e autorizzazione di __________) ha dichiarato che fu la madre ad occuparsi del mantenimento della figlia dalla nascita, e anche dopo avere fissato la sua residenza in Svizzera. Il __________ la madre si è sposata e, pur avendo ottenuto nel contempo il diritto all'ottenimento di un permesso di domicilio, ha lasciato che le figlie continuassero a risiedere nella Repubblica Dominicana.
4.2. La ricorrente ha motivato il proprio comportamento affermando che fu dettato da difficoltà contingenti di ordine pratico e finanziario, nonché dal timore che l'intenzione di sollecitare un permesso di dimora anche per le figlie __________ avrebbe potuto costituire un ostacolo all'ottenimento del suo permesso. A mente dell'insorgente, attualmente tutte queste difficoltà sarebbero state sormontate, ciò che giustifica ora il ricongiungimento familiare.
Essa sostiene pure di aver mantenuto con la figlia un legame vivo e intenso e rende la circostanza verosimile producendo la fattura di un viaggio a Santo Domingo nel __________, nonché nove bollettini di trasferimento di denaro in tale Paese in epoche diverse. Adduce pure - senza dimostrarlo - di aver conservato con la figlia continui contatti telefonici ed epistolari e di aver approfittato delle trasferte di suoi connazionali, residenti in Ticino, nel Paese d'origine per la consegna diretta di denaro e doni. Inoltre va osservato che durante la presente procedura __________ vive da quasi un anno con la madre ed è stata inserita nella scuola media a __________.
Tali considerazioni, anche se fossero tutte verosimili, non mutano però nulla alla circostanza che __________ ha tuttora i maggiori legami familiari presso i nonni, dove ha vissuto sin dalla prima infanzia e dove ha trascorso l'età dell'obbligo scolastico. Va poi rilevato che le ragioni addotte dalla ricorrente per giustificare il fatto che la sua richiesta di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare è avvenuta solo allorquando le varie difficoltà contingenti sono state superate sono poco convincenti. In effetti anche se, seguendo la tesi dell'interessata, si ritenesse che prima del matrimonio con __________ essa era di fatto impossibilitata a far venire le figlie in Svizzera a causa di imprecisati motivi pratici, nonché dal timore di non ottenere un permesso di dimora, ciò non potrebbe valere per il periodo successivo. Sin dal luglio __________ l'insorgente ha infatti fondato una comunione coniugale. Orbene, perlomeno da tale momento, si sono create le condizioni oggettive per un ricongiungimento della famiglia; malgrado ciò, i relativi permessi non sono stati richiesti. Quanto alle difficoltà finanziarie della famiglia, risulta che attualmente esse sussistono - benché la ricorrente tenti di minimizzarli -, il marito avendo a carico un numero imprecisato di attestati di carenza beni come rilevato dal Municipio di __________ il __________ al momento del preavviso circa la domanda in rassegna.
Va poi rilevato che la richiesta è stata presentata proprio allorquando la figlia, che ha terminato la scuola dell'obbligo a __________, si avvicinava innegabilmente all'età in cui si entra nel mondo del lavoro, ancorché quale apprendista. Questa conclusione è stata oltretutto avvalorata dalle affermazioni fatte dai coniugi __________ all'Ufficio regionale degli stranieri di __________ con lo scritto del __________, secondo cui la madre "per il momento, non è intenzionata a portare le sue due figlie, __________ e __________ in Svizzera. Questo almeno fino a compimento delle scuole d'obbligo che le stesse attualmente frequentano a __________ ". Un simile procedere non evidenzia l'intenzione di ricongiungere la famiglia: il permesso postulato avrebbe del resto come conseguenza di separare __________ dai nonni materni e dalla sorella __________ a __________, dove è nata e cresciuta e dove possiede stretti legami sociali e culturali; è pure nel suo Paese che ha ricevuto un'istruzione elementare. Del resto, se simile richiesta di ricongiungimento familiare sembrava imminente anche per l'altra figlia __________ (v. scritto 10 marzo 1997 all'Ufficio regionale degli stranieri di __________), la ricorrente nel proprio memoriale afferma che essa continua a risiedere nel Paese d'origine poiché sarebbe di indole più indipendente, avrebbe dimostrato di soffrire meno della separazione forzata, si occuperebbe attualmente della nonna malata. Ma vi è di più. Il marito dell'insorgente ha fatto notare, con lettera del __________ all'Ufficio regionale degli stranieri di __________, che dal 1990 a tutt'oggi ha "provveduto al quasi completo rinnovamento della casa d'abitazione dei miei suoceri, sempre con l'intento di far vivere in modo un pochino più agiato gli stessi e le due figlie di mia moglie: __________ e __________ ". Inoltre la ricorrente non può dimenticare che il marito ha dichiarato all'Ufficio degli stranieri di __________ in data __________ che la domanda d'invito verteva su una visita finalizzata a vacanza, la madre desiderando "averla vicina per un po' di tempo, dato che negli ultimi quattro anni è stata impossibilitata a recarsi a __________ ", come pure che quest'ultimo si è fatto garante (v. domanda d'invito), conformemente all'art. 2 cpv. 2 LDDS, che la persona invitata avrebbe lasciato la Svizzera alla scadenza del soggiorno autorizzato.
Non si può pertanto condividere la tesi dell'insorgente secondo cui l'autorità, al momento della dichiarazione del 1° marzo 1990, avrebbe dovuto comunicar loro il rischio di perdere il diritto al ricongiungimento familiare. Inoltre, le presunte quattro visite alla figlia da quando la ricorrente è in Svizzera non sono state effettuate con regolarità e sono lontane nel tempo, l'insorgente dichiarando espressamente nel proprio memoriale che dall'ultima visita erano trascorsi 3 anni e pochi mesi (se non addirittura quattro: v. lettera del __________ all'Ufficio regionale degli stranieri di __________). Quanto al fatto che la nonna sia anziana e di salute precaria (v. certificato medico del dottor __________ di data __________) al punto tale da non potersi più occupare di __________, esso non è di natura a costituire una sufficiente ragione per dover imprescindibilmente autorizzare la venuta in Svizzera della nipote e non è atta a controbilanciare le difficoltà d'integrazione di una ragazza ormai adolescente che ha nel proprio Paese d'origine il centro dei suoi interessi, nonché altri contatti famigliari che con la nonna materna.
Il comportamento dell'insorgente dimostra che era sua intenzione che la figlia terminasse la sua formazione obbligatoria nel Paese d'origine e che colà trascorresse la sua adolescenza unitamente alla sorella __________. Solo terminata la formazione scolastica della figlia, la ricorrente ha intrapreso quanto necessario per farla venire in Svizzera: in simili circostanze, la richiesta di un permesso di soggiorno non poggia in modo preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia: non può di conseguenza beneficiare delle garanzie offerte dall'art. 17 cpv. 2 LDDS (DTF 119 Ib 89, consid. 3b). Ne consegue che il giudizio impugnato è corretto e merita conferma.
5.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (cpv. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, é necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cpv. 2).
5.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 119 Ib 91, consid. 4a; 122 II 392 consid. 4b con rinvii). Inoltre, in presenza di un'ingerenza nella vita famigliare giustificata ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera - appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed infine che la continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate dall'autorità (ibidem).
5.3. Come esposto in precedenza (consid. 1.4.), è da escludere che in concreto l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od anche solo appaia violato.
Intanto __________ è partita volontariamente dalla __________ ed altrettanto volontariamente si è separata dalle figlie __________ e __________. L'art. 8 CEDU non assicura difatti alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo familiare, se essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultima in un altro Paese. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove, come è il caso in concreto, l'interessata dimostra con il suo comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 119 Ib 91, consid. 4a).
5.4. In ogni caso, anche qualora si dovesse ritenere la sussistenza di simile diritto, il controverso rifiuto di autorizzazione di entrare in Svizzera che ha colpito la figlia appare conforme all'art. 8 cpv. 2 CEDU. La ricorrente non ha infatti nemmeno lontanamente reso verosimile od anche solo affermato la sussistenza di interessi familiari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego d'entrata trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tien conto che, come è stato spiegato, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera di __________ non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia ma risponda piuttosto semplicemente al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica onde assicurare alla figlia un futuro professionale.
5.5. Va infine rilevato che il mantenimento di relazioni personali con la figlia non è impedito. In effetti non risulta che la ricorrente abbia incontrato ostacoli nel richiedere dalla Svizzera un visto per un permesso di soggiorno a scopo di visita per la propria figlia. Anche da questo punto di vista, la decisione impugnata è compatibile con l'art. 8 CEDU.
Ai fini del giudizio non appare pertanto nemmeno necessario valutare la portata dell'omissione da parte di __________ di indicare l'esistenza di un membro della sua famiglia nella procedura per la concessione del permesso sottoposta all'autorità competente in materia di polizia degli stranieri, omissione a cui l'autorità inferiore aveva conferito una rilevanza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 16, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 LPAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________, cittadina della Repubblica Dominicana nata il __________, è tenuta a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 30 giugno 1998 notificando la partenza all'Ufficio regionale degli stranieri di __________.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a __________ nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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