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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.219
Data decisione, Autorità: 26.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00219
Lugano 26 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 1 settembre 1997 di
patrocinata da: avv. __________
Contro
la decisione 5 agosto 1997 (no. 3748) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 12 luglio 1996, con la quale la Sezione degli stranieri le ha negato il rinnovo del permesso di dimora;
richiamato l'art 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La ricorrente __________, cittadina domenicana nata il __________, si è unita in matrimonio il __________ con __________, cittadino italiano al beneficio di un permesso di domicilio in Svizzera.
In seguito al matrimonio, alla ricorrente è stato rilasciato il 21 settembre 1993 un permesso di dimora annuale per poter soggiornare in Ticino con il marito.
Il predetto permesso di dimora è stato rinnovato per l'ultima volta il 15 novembre 1995 con scadenza al 2 maggio 1996.
Nei primi mesi del 1996 i coniugi __________ si sono separati. Il marito ha quindi continuato a vivere nell'appartamento coniugale di via __________ a __________, mentre che la moglie aveva in un primo tempo trovato ospitalità presso la famiglia del cognato __________. Attualmente quest'ultima vive in un appartamento a __________.
B. Il 12 luglio 1996 la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza presentata dall'insorgente per il rinnovo del permesso di dimora.
Secondo l'autorità cantonale, l'interessata vive separata dal marito e pertanto non detiene più il diritto di ottenere il rinnovo del predetto permesso.
C. Adito il 24 luglio 1996 __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con decisione 5 agosto 1997.
Secondo l'Esecutivo cantonale, da tempo fra i coniugi __________ non sussiste ormai più una comunione domestica: la ricorrente non può dunque più beneficiare del trattamento privilegiato che l'art. 17 cpv. 2 LDDS offre al coniuge di uno straniero domiciliato in Svizzera.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio a suo favore di un permesso di dimora.
Censura una violazione degli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU. Deduce in sostanza che la semplice momentanea separazione dal marito non basta ancora a privarla del diritto di ottenere un permesso di dimora giusta quanto previsto dalla predetta disposizione federale.
Afferma pure che il provvedimento è lesivo del principio di proporzionalità e della parità di trattamento.
Considerato, in diritto
b) Giusta l'art. 100 lett. b) cifra 3 OG, in materia di polizia degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
La giurisprudenza ha già tuttavia avuto modo di specificare più volte che la legislazione interna non accorda, per principio, agli stranieri il diritto di ottenere un permesso di dimora o di domicilio; tant'è vero che proprio a questo proposito l'art. 4 LDDS stabilisce che l'autorità cantonale decide liberamente nei limiti delle disposizioni di legge e dei trattati con l'estero (DTF 122 II 289 e segg, consid. 1a) e riferimenti).
c) La ricorrente afferma che l'art. 17 cpv. 2 LDDS le conferisce un diritto al rinnovo del permesso di dimora di cui già dispone.
Tale norma prevede che lo straniero coniugato con un altro straniero in possesso di un permesso di domicilio abbia diritto al rilascio e al rinnovo del permesso di dimora fintanto che vive con il coniuge. Come giustamente ha osservato il Consiglio di Stato, riprendendo le considerazioni sviluppate dal Tribunale federale in una decisione non pubblicata del 5 febbraio 1993 in re L., nei materiali legislativi tale esigenza è stata esplicitata nel senso che, affinché sia dato il suddetto diritto al rinnovo del permesso di dimora, è necessario che la comunità coniugale esista sia giuridicamente, che di fatto (cfr. FF 1987 III 272, no. 25.21). Sempre secondo quanto spiegato dall'alta Corte federale nella precitata decisione, con l'adozione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, il legislatore federale non ha dunque voluto impedire in modo assoluto ai coniugi di costituire due residenze separate, ma ha comunque inteso evitare che uno straniero possa continuare a beneficiare di un permesso di dimora unicamente fondandosi su di una relazione matrimoniale di fatto inesistente.
Le argomentazioni dell'insorgente sono del tutto destituite di fondamento e come tali vanno respinte.
Infatti, come si è accennato al precedente considerando sub. 1.c), l'applicazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS presuppone l'esistenza di un'unione coniugale giuridicamente valida e effettivamente vissuta. Ciò che non è sicuramente il caso nella fattispecie in esame, in quanto se da un lato è sicuramente vero che la ricorrente risulta ancora legalmente coniugata con __________, dall'altro si deve pure ammettere che tra i due coniugi non esiste ormai più nessun genere di convivenza matrimoniale.
Manca pertanto un presupposto affinché la ricorrente possa beneficiare dei diritti previsti dall'art. 17 cpv. 2 LDDS.
Irrilevante è pure il fatto che, sempre secondo quanto asserito dalla ricorrente, la separazione dal marito sarebbe solo provvisoria. Infatti determinante ai fini del presente giudizio è unicamente la situazione attuale dei coniugi, senza alcun riguardo a quelle che potrebbero essere le prospettive future di un eventuale ricongiungimento.
Ora, nel caso concreto si è detto ai precedenti considerandi di come i rapporti coniugali tra l'insorgente e il marito non siano più da tempo intatti: ciò basta ad escludere l'applicabilità dell'art. 8 CEDU.
È dunque a giusta ragione che il Consiglio di Stato ha dichiarato definitivo il suo giudizio qui impugnato.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 17 cpv. 2 LDDS; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 48, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.-- è a carico dell'insorgente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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