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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.216
Data decisione, Autorità: 10.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00216
Lugano 10 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 agosto 1997 di
e __________
Contro
la risoluzione 5 agosto 1997 (n. 3746) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 29 dicembre 1995 degli insorgenti avverso la deliberazione 14 dicembre 1995 con cui l'assemblea parrocchiale di __________ ha accolto il messaggio 25 novembre 1995 proponente l'approvazione dei conti consuntivi concernenti la costruzione detta "__________";
viste le risposte:
9 settembre 1997 del Consiglio di Stato;
12 settembre 1997 della __________;
17 settembre 1997 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) L'assemblea parrocchiale di __________ é stata convocata in seduta straordinaria il giorno 14 dicembre 1995 per deliberare, tra l'altro, sui conti consuntivi concernenti la costruzione intrapresa dalla parrocchia al mapp. , detta "". Il relativo messaggio del Consiglio parrocchiale, del 25 novembre 1995, indicava che i costi di costruzione erano assommati a fr. 6'237'000.--, a fronte di un credito complessivo concesso dall'assemblea (alle date 2 luglio 1987 e 11 marzo 1991) di fr. 6'900'000.--. Motivo per il quale la costruzione era stata portata a termine conseguendo un risparmio di fr. 663'000.--.
b) Con scritto 5 dicembre 1995 __________ e __________ loro dove potevano esaminare i giustificativi concernenti la detta trattanda. Dal verbale dell'assemblea - tenutasi, come detto, il 14 dicembre successivo - risulta inoltre che __________ ha chiesto "spiegazioni sui conti preventivati", ricevendo risposta dal Presidente del Consiglio parrocchiale, e che il messaggio ha raccolto 13 voti favorevoli, 4 i contrari e 7 gli astenuti (i membri del Consiglio parrocchiale). Con lettera del 14 dicembre stesso __________ e __________ hanno lamentato di avere ricevuto una insufficiente informazione in merito alla detta trattanda vuoi attraverso il messaggio 25 novembre 1995, distribuito in occasione dell'assemblea, vuoi attraverso le risposte ricevute in occasione dell'assemblea medesima, motivo per cui chiedevano di potere visionare in dettaglio i conti, riservandosi di inoltrare ricorso contro gli stessi nel caso in cui non avessero ricevuto una risposta entro 7 giorni.
B. a) Il 29 dicembre 1995 __________ e __________ hanno impugnato la deliberazione assembleare 14 dicembre 1995. Dopo aver sollevato svariate censure di merito - costi di costruzione maggiori rispetto alle informazioni date all'assemblea 12 marzo 1992, esecuzione in parte divergente dai progetti iniziali, ritardi nella consegna dell'opera, difformità tra il costo dell'opera indicato nel messaggio 25 novembre 1995 rispetto a quello indicato nel consuntivo 1994 ed a quello di cui alla relazione distribuita in occasione dell'assemblea dell'8 marzo 1995 - i ricorrenti, dichiarando di non avere ricevuto una risposta ai loro scritti 5 e 14 dicembre 1995 e di non essere stati soddisfatti dalle risposte ricevute nel corso dell'assemblea, hanno sollecitato l'annullamento della deliberazione assembleare su questo oggetto ed hanno nel contempo chiesto di essere autorizzati a consultare gli atti relativi alla costruzione in parola.
b) Con risoluzione 11 settembre 1996 il Consiglio di Stato ha evaso il gravame ai sensi dei considerandi. Più precisamente, applicando per analogia l'art. 19 LLCC, il Governo ha considerato che l'esame dei conti consuntivi del __________ esulava dalla sua competenza, trattandosi di prerogativa dell'Ordinario. Il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato irricevibile il gravame, disponendo nel contempo la trasmissione degli atti alla Curia vescovile per l'approvazione dei menzionati conti consuntivi.
C. a) Con impugnativa 20 settembre 1996 __________ e __________ sono insorti davanti a questo Tribunale avverso la risoluzione governativa anzidetta, della quale hanno sollecitato l'annullamento insieme ai conti consuntivi del "__________". Essi hanno sostenuto in primo luogo la competenza del Governo di verificare detti conti.
b) Con sentenza 20 novembre 1996 il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso ed ha retrocesso gli atti al Consiglio di Stato affinché entrasse nel merito del ricorso 29 dicembre 1995, poiché competente a tanto in applicazione dell'art. 28 cpv. 1 LLCC. Per la relativa motivazione il Tribunale rinvia al testé menzionato giudizio, noto alle parti.
c) Con risoluzione 5 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha indi evaso il ricorso 29 dicembre 1995, respingendo tutte le censure e, di riflesso, il gravame medesimo.
D. Con impugnativa 30 agosto 1997 __________ e __________ sono insorti davanti a questo Tribunale avverso la risoluzione governativa anzidetta, della quale hanno sollecitato l'annullamento insieme ai conti consuntivi del "__________". Essi riprendono e sviluppano nella presente sede solo la censura secondo cui i costi di costruzione riportati nel messaggio 25 novembre 1995, approvato dall'assemblea nella seduta del 14 dicembre successivo, siano superiori rispetto a quelli forniti all'assemblea 12 marzo 1992 e, in subordine, ad altre date.
Il consiglio parrocchiale, il Consiglio di Stato così come la Curia vescovile hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC attraverso il rinvio di cui all'art. 28 cpv. 2 LLCC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti, cittadini attivi cattolici apostolici domiciliati nel territorio della parrocchia, certa (art. 209 lett. a LOC per analogia). L'impugnativa é dunque ricevibile in ordine. Essa può inoltre essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
I ricorrenti eccepiscono in questa sede che i costi di costruzione riportati nel messaggio 25 novembre 1995, approvato dall'assemblea nella seduta del 14 dicembre successivo, siano superiori rispetto a quelli illustrati all'assemblea 12 marzo 1992 e, in subordine, ad altre date. Questa censura non può però essere ascoltata nella presente sede. In effetti il ricorso al Tribunale amministrativo é proponibile solo per violazione del diritto (art. 61 PAmm). Orbene il fatto che vi siano delle discrepanze tra i costi consuntivi dell'edificazione del __________ e quelli annunciati a titolo di pura informazione/valutazione in occasione dell'assemblea tenutasi il 12 marzo 1992, che - é opportuno ricordare - non era chiamata a pronunciarsi sullo stanziamento dei crediti (già effettuato alle date 2 luglio 1986 e 11 marzo 1991), od eventualmente ad altre date, non costituisce una violazione di una qualche norma di diritto e non può pertanto condurre all'annullamento della deliberazione di approvazione del consuntivo dell'opera. Del resto, come questo Tribunale aveva già avuto occasione di rilevare al considerando 3 del giudizio 27 ottobre 1995 relativamente alla differenza tra le valutazioni fornite il 12 marzo 1992 rispetto alle cifre riportate nella contabilità al 31 dicembre 1994, che vi sia una differenza tra questi importi é perfettamente plausibile, tanto più che - com'é noto - i progetti sono stati leggermente modificati. Questa constatazione non intacca pertanto minimamente la legittimità dei conti approvati: legittimità che, nel concreto caso, é stata verificata ed avallata anche dall'ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti dello Stato (cfr. al relativo rapporto 2 novembre 1995 all'intenzione dell'ufficio dell'abitazione e relativi annessi, agli atti). Sia detto per completezza - anche se l'argomento non sembra più essere ripreso dai ricorrenti nella presente sede - che l'irrilevanza della discrepanza tra le cifre oggetto di informazione e quelle sottoposte all'approvazione dell'assemblea solleva, di riflesso, il consiglio parrocchiale dall'obbligo di giustificarla.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico degli insorgenti in solido (art. 28 PAmm), i quali vengono altresì condannati a rifondere alla parrocchia di __________, assistita da un legale, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 19, 28 LLCC, 208, 209 LOC, 18, 28, 31, 46, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 500.--, é posta a carico dei ricorrenti in solido, i quali sono inoltre condannati a rifondere alla parrocchia di __________ identico importo per ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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