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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.213
Data decisione, Autorità: 03.03.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00213
Lugano 3 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 agosto 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 12 agosto 1997 del Perito distrettuale di Lugano, che ha accolto l'istanza 27 novembre 1996 di __________ volta ad ottenere una rettifica di confini, rispettivamente una permuta di terreno, tra i mapp. __________ e __________ di __________;
viste le risposte:
2 settembre 1997 del Perito distrettuale di Lugano;
24 settembre 1997 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i dovuti accertamenti e sentite le parti in contraddittorio;
ritenuto, in fatto
A. __________ ha comperato dallo Stato del Canton Ticino il mapp. __________ di __________, un prato residuo da espropriazione di 1139 mq posto in località __________, a W della N2. Il terreno ha una forma alquanto irregolare e stante la sua attiguità con l'autostrada si trova in gran parte al di fuori della zona edificabile del PR di __________; la parte meridionale risulta tuttavia inclusa in zona R2.
Questa proprietà confina verso W con le part. __________ e __________ di __________, entrambe assegnate alla zona R2 (fatta eccezione per un lembo della part. __________ che si insinua nel mapp. __________ e nella zona residua). Nell'angolo SE del mapp. __________, ampio complessivi mq 1294, si erge una costruzione che con ogni verosimiglianza invade - seppur di poco - l'adiacente part. __________ del vicino __________; sul mapp. __________ insiste invece la casa d'abitazione della famiglia __________.
B. Nel comune di __________ è in atto un procedimento di RT. Il relativo progetto di massima è stato approvato definitivamente dal Consiglio di Stato con risoluzione 5 marzo 1997 pubblicata nel FU no. __________ del __________. Sino alla definitiva approvazione del nuovo riparto dei fondi sono quindi vietate modificazioni dello stato fisico dei fondi (nuove costruzioni, taglio di piante e boschi, ecc.) senza l'autorizzazione della Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto (art. 6 LRPT).
C. Con istanza 27 novembre 1996 fondata sugli art. 83 ss. LRPT __________ ha chiesto al Perito distrettuale di Lugano di trasferirgli la proprietà di complessivi 143 mq del mapp. __________, offrendo in permuta a __________ mq 88 del mapp. __________ e un conguaglio in denaro di fr. 2'837.-. A mente del richiedente, l'operazione avrebbe permesso di sfruttare i due fondi in modo più razionale e di sanare l'errore di edificazione (sconfinamento) posto in essere a suo tempo dal vicino.
La domanda è stata intimata al convenuto __________, il quale è rimasto del tutto silente.
Il Perito ha quindi ritenuto la permuta siccome contestata ai sensi dell'art. 91 cpv. 2 LRPT ed ha citato le parti per un esperimento di conciliazione in esito al quale __________ ha formulato una controproposta, a sua volta avversata da __________.
D. Raccolto il parere favorevole del geometra esecutore del progetto di RT, con decisione 12 agosto 1997 il Perito distrettuale di Lugano ha accolto la domanda di permuta così come proposta dalla parte __________. A parere del primo giudice, l'operazione avrebbe consentito di ottenere due mappali di forma e dimensioni tali da poter essere effettivamente ed ottimamente sfruttati per tutta la superficie disponibile, senza peraltro creare alcun pregiudizio alla parte richiesta.
E. Avverso il predetto giudizio __________ è insorto mediante ricorso 26 agosto 1997 davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.
L'insorgente ha ribadito la propria opposizione di principio alla permuta, annotando in specie di non aver mai ricevuto richieste verbali in merito e di aver edificato entro i confini del proprio fondo; lo scambio - ha soggiunto - dovrebbe tutt'al più avvenire a parità di superficie o con un conguaglio in denaro da lui fissato, previo accertamento ufficiale del confine tra i due fondi.
F. Il __________ e __________ hanno proposto la reiezione del gravame con argomenti che verranno ripresi - ove occorresse - in appresso.
G. In occasione di un'udienza tenutasi in contraddittorio il 4 dicembre 1997, il ricorrente ha contestato il pubblico interesse della permuta, aggiungendo che l'operazione contrasterebbe insanabilmente con gli art. 5-6 LRPT e gli farebbe perdere una superficie di ca. 50 mq necessaria per la compensazione reale nell'ambito della ridistribuzione dei fondi in sede di RT. Il giudice delegato ha allora proposto alle parti di estendere la permuta a tutta la porzione meridionale della part. __________; la suggestione è stata accettata da __________, mentre l'insorgente si è rifiutato di addivenire alla prospettata soluzione transattiva.
Interpellato dal Tribunale, con scritto 3 febbraio 1998 il geometra esecutore del progetto di RT ha in sostanza confermato che la permuta decisa dal Perito è ammissibile sotto il profilo delle restrizioni sancite dall'art. 5 LRPT e non compromette minimamente il futuro assetto fondiario delle proprietà coinvolte.
Di tutte le risultanze istruttorie si dirà più dettagliatamente - per quanto necessario - nei considerandi che seguono.
Considerato, in diritto
La legittimazione a ricorrere di __________ è pacificamente data dall'art. 43 PAmm, grazie al rinvio di cui all'art. 111 LRPT.
Il gravame in oggetto risulta tempestivo e sufficientemente motivato (art. 46 PAmm, applicabile ex art. 111 LRPT).
E' pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze delle verifiche predisposte d'ufficio dal Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
In sede d'udienza, il giudice delegato ha proposto alle parti una permuta più estesa di quella avallata dal Perito distrettuale di Lugano. Dal momento che l'insorgente ha respinto la transazione e si oppone a qualsiasi permuta, questo Tribunale non può che confermare o annullare la decisione impugnata; non può, sia detto per chiarezza, riformare il giudizio di primo grado e riprendere in sentenza i termini della pur ragionevole ed opportuna soluzione affacciata il 4 dicembre 1997 in vista di un accomodamento bonale della controversia (art. 65 cpv. 4 PAmm).
Giusta l'art. 83 LRPT, allo scopo di conseguire un uso del suolo più razionale il proprietario di un fondo può domandare la cessione in permuta di un fondo confinante o di parte di esso, purché non ne risulti un danno al proprietario di questo.
Esprimendosi sulla portata di questa disposizione, in passato il Tribunale cantonale amministrativo ha avuto modo di spiegare più volte che il primo presupposto va inteso in senso lato, ovvero secondo l'interesse generale volto alla sistemazione agronomica del cantone attraverso quella fondiaria (RDAT I-1993 N. 55); l'interesse pubblico si concretizza insomma nel dichiarato obbiettivo di "conseguire un uso del suolo più razionale".
La permuta del diritto pubblico ticinese si fonda d'altra parte sull'espropriazione per scopo di pubblica utilità e ne riprende i principi essenziali. Anche in materia di permuta vige pertanto la regola secondo cui il proprietario del terreno richiesto non deve subire un danno individuale, né conseguire particolari vantaggi dall'operazione. Chi domanda un fondo in permuta è infatti tenuto ad offrirne un altro possibilmente della medesima natura, superficie e valore (art. 86 cpv. 1 LRPT). Eventuali differenze sono conguagliate in denaro (art. 86 cpv. 2 LRPT).
A dispetto di quanto afferma __________, la permuta non crea pregiudizi di sorta a nessuna delle parti interessate. La minor superficie ricevuta dal proprietario del fondo richiesto è compensata dal congruo conguaglio in denaro disposto dal Perito in base all'effettivo valore venale del terreno mancante; indennità che potrà tornar utile all'insorgente qualora dovesse trovarsi in posizione debitoria nell'ambito del nuovo riparto RT.
In tema di procedura, è appena il caso di rilevare che l'iter imposto dagli art. 83 ss. LRPT è stato perfettamente ossequiato. La domanda di permuta è stata notificata al proprietario del terreno dedotto in permuta con un termine di trenta giorni per la risposta (art. 90 LRPT). Entrambe le parti sono state sentite nel corso di un sopralluogo e di un contestuale esperimento di conciliazione (art. 92 LRPT). Il ricorrente non può quindi dolersi seriamente di non esser stato interpellato verbalmente per discutere della faccenda. Tanto più che le trattative dirette intercorse tra i due vicini prima dell'avvio del procedimento non hanno dato esito alcuno.
Quanto alle ulteriori censure sollevate dal proprietario del mapp. __________, la problematica dello sconfinamento esula dalla presente vertenza di diritto pubblico, il cui esito - comunque - ha anche il pregio di sanare definitivamente quel dissidio. Il fatto che la permuta non avvenga a parità di superficie è irrilevante, giacché la differenza sarà equamente risarcita ai sensi dell'art. 86 LRPT. Irrilevante si avvera pure la procedura di RT attualmente in atto nel comune di __________; interrogato dal Tribunale, il geometra esecutore del progetto ha fatto sapere che sono appena iniziati i lavori preparatori per il calcolo dell'interessenza ante RT, che il Dipartimento competente non ha ancora fissato la data ex art. 5 LRPT a partire dalla quale le mutazioni di proprietà non saranno più prese in considerazione agli effetti del nuovo riparto e che la permuta prospettata non è assolutamente suscettibile di pregiudicare il futuro assetto fondiario delle proprietà coinvolte.
Posto che l'operazione all'esame non modifica lo stato fisico dei fondi nel senso bandito dall'art. 6 LRPT, nulla osta pertanto al suo accoglimento così come deciso dal Perito distrettuale di Lugano.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 6, 83 ss., 94, 100, 111 LRPT; 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.
Intimazione a:
__________,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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