AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.210
Data decisione, Autorità: 28.01.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00210
Lugano 28 gennaio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 agosto 1997 di
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
Contro
la risoluzione 5 agosto 1997, no. 3754, del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 18 dicembre 1996 degli insorgenti contro due deliberazioni adottate dall'assemblea patriziale di __________ nella seduta del 5 dicembre 1996;
viste le risposte:
9 settembre 1997 del Consiglio di Stato;
10 settembre 1997 del __________;
18 settembre 1997 del municipio di __________;
29 settembre 1997 del Patriziato di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'assemblea patriziale di __________ é stata convocata in seduta ordinaria il giorno 5 dicembre 1996 per deliberare, tra l'altro, sulle proposte dell'ufficio patriziale di condonare alcuni prestiti concessi alla parrocchia, al __________ ed al __________ per complessivi fr. 40'000.-- (trattanda n. 2) e di approvare una convenzione con il comune di __________ ed il __________ concernente la cessione da parte di quest'ultimo al comune di __________ del diritto di superficie intavolato al foglio n. __________ e gravante come servitù il mapp. __________, di proprietà del patriziato di __________ (trattanda n. 3). L'assemblea ha approvato entrambe le proposte sottopostele.
B. Con un unico ricorso di data 18 dicembre 1996 __________, __________, __________, __________, __________ e __________, cittadini patrizi di __________, sono insorti innanzi al Consiglio di Stato contro le deliberazioni suddette. La prima deliberazione é stata impugnata limitatamente al condono di uno dei due prestiti di fr. 10'000.-- concessi al __________. Più precisamente i ricorrenti hanno sollecitato un chiarimento in merito alle modalità di concessione del secondo mutuo: se questa fosse stata decisa, come sembrava, direttamente da parte dell'ufficio patriziale, senza l'approvazione dell'assemblea, essi postulavano l'annullamento della deliberazione relativa al suo condono. Per quanto concerne invece la seconda deliberazione, i ricorrenti hanno contestato l'impegno assunto dal patriziato di partecipare alla cessione del diritto di superficie dal __________ al comune di __________ mediante il versamento a favore di quest'ultimo di un contributo di fr. 168'011,25, che avrebbe fruttato un "introito annuo" del 3%, in quanto contrario agli art. 1, 7 e 19 LOP ed 1 RGFCP. Hanno inoltre sostenuto che il presidente del patriziato __________ ed i suoi parenti non potevano partecipare alla discussione ed alla votazione su questo oggetto, in quanto egli era stato presidente del __________.
C. Con risoluzione 5 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Quanto alla trattanda n. 2, esso ha accertato che effettivamente il secondo mutuo di fr. 10'000.-- a favore del __________ fosse stato concesso direttamente da parte dell'ufficio patriziale, senza l'approvazione dell'assemblea, ma che la deliberazione di quest'ultima di condonare il prestito - regolarmente esposto a bilancio - sanasse quel vizio. Il Governo ha respinto tutte le censure anche quo alla trattanda n. 3, pur lasciando irrisolta la qualifica giuridica esatta del contributo disposto dal patriziato a favore del comune e con la precisazione ancora che la convenzione nulla diceva in merito alla durata dell'obbligo del comune di corrispondere al patriziato l'"introito annuo" del 3% su quel contributo.
D. Con impugnativa 28 agosto 1997 i ricorrenti indicati in ingresso si sono aggravati innanzi a questo Tribunale, al quale hanno domandato di annullare le due deliberazioni assembleari 5 dicembre 1996 impugnate senza successo davanti al Consiglio di Stato. In merito alla trattanda n. 2 i ricorrenti contestano la possibilità per l'assemblea di sanare l'indebita concessione del secondo prestito al __________ effettuata direttamente da parte dell'ufficio patriziale. Quanto alla trattanda n. 3 gli insorgenti eccepiscono che la convenzione con il comune di __________ ed il __________ presenta delle imperfezioni. In primo luogo non é dato di sapere se il contributo che il patriziato sarà chiamato a versare deve essere qualificato quale prestito o donazione: distinzione essenziale ai fini della sua collocazione nei conti del patriziato, che non può essere lasciata al giudizio dell'ufficio patriziale. In secondo luogo non é chiara la durata dell'obbligo del pagamento da parte del comune dell'"introito annuo" del 3%. I ricorrenti ravvisano altresì nel giudizio governativo un'incongruenza nell'esposizione del risultato della votazione sul patto 3 della convenzione: a fronte di 32 presenti, la risoluzione governativa indica 21 favorevoli, 9 contrari e 5 astenuti.
Il Consiglio di Stato, il municipio di __________, l'ufficio patriziale ed il __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 146 cpv. 1 LOP). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 147 lett. a LOP). Il gravame é dunque ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Relativamente alla deliberazione sulla trattanda n. 2, i ricorrenti contestano la possibilità per l'assemblea di sanare l'indebita concessione del secondo prestito al __________ effettuata direttamente da parte dell'ufficio patriziale: "poiché la concessione di mutuo é nulla l'avvenuto condono ad opera dell'assemblea patriziale non ha potuto sanare nulla" (cfr. ricorso, pag. 2 in fine).
2.2. Come ha accertato il Consiglio di Stato, il secondo mutuo di fr. 10'000.-- a favore del __________, che l'assemblea ha deciso di condonare attraverso la deliberazione impugnata, era stato concesso direttamente da parte dell'ufficio patriziale, senza l'approvazione dell'assemblea, con risoluzione 28 settembre 1992. Ad una data cioè in cui __________, primo firmatario del ricorso, era membro di quell'organo patriziale (non era tuttavia presente alla seduta). Il versamento di quella somma é successivamente stato disposto con risoluzione del 25 maggio 1993, quando il menzionato ricorrente non sedeva più nell'ufficio patriziale. Come ha spiegato il Consiglio di Stato, all'ufficio patriziale non spettava quella competenza, riservata all'assemblea (art. 43 lett. m LOP 1962, vigente a quel momento, corrispondente all'art. 68 lett. n LOP vigente). La severa sanzione comminata dalla LOP per le decisioni adottate da un organo incompetente, com'é il caso per la concessione di un mutuo da parte dell'ufficio patriziale, é la nullità (art. 148 LOP vigente, corrispondente all'art. 123 dell'ora abrogata LOP 1962). A partire dal conto consuntivo 1993 l'ufficio patriziale ha nondimeno inserito nel bilancio patrimoniale anche questo secondo mutuo (illegalmente) concesso al __________: quel conto consuntivo ed i successivi consuntivi sono sempre stati regolarmente approvati da parte dell'assemblea nell'esercizio delle sue funzioni (art. 68 lett. d LOP vigente, corrispondente all'art. 43 lett. d dell'or abrogata LOP 1962), che ha con ciò ratificato l'operato dell'ufficio patriziale. Ma anche se questa ratifica non dovesse bastare, l'impugnata deliberazione assembleare elimina definitivamente il difetto denunciato dai ricorrenti, dal momento che la decisione di condonare un prestito presuppone irrinunciabilmente quella di concederlo, se la concessione non ha avuto luogo in precedenza. Adottando l'avversata deliberazione di condono del secondo mutuo a favore del __________ l'assemblea ha quindi potuto finalmente esercitare anche la sua specifica competenza di approvare la concessione dello stesso: il fatto che la decisione di approvazione del mutuo abbia avuto luogo contemporaneamente a quella del suo condono non é di pregiudizio alla sua validità. L'esercizio di quella competenza ha come effetto di legittimare a posteriori l'illegalità in cui era incappato l'ufficio patriziale, sanando di conseguenza a pieno titolo la concessione del mutuo condonato.
2.3. Su questo punto il ricorso deve dunque essere respinto.
3.2. Circa l'incongruenza ravvisata dai ricorrenti nel giudizio governativo (pag. 13, consid. 9.7.) quo all'esposizione del risultato della votazione sul patto 3 della convezione in parola, il Tribunale concorda infine con le osservazioni dell'ufficio patriziale. Il Consiglio di Stato ha semplicemente riportato in modo errato il numero degli astenuti, che - come risulta dal verbale dell'assemblea (doc. 6, pag. 6, prodotto dall'ufficio patriziale innanzi al Consiglio di Stato) - sono stati 2 anziché 5. Questa doverosa rettifica del numero degli astenuti non ha tuttavia alcuna rilevanza sulla validità della deliberazione assembleare impugnata.
Per questi motivi,
visti gli art. 68, 146, 147, 148 LOP, 1, 18, 28, 31, 46, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 800.--, é posta a carico dei ricorrenti in solido, i quali sono altresì condannati a versare al patriziato di __________ identico importo per ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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