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Numero d'incarto:
52.1997.207
Data decisione, Autorità:
10.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00207
Lugano
10 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso del 26 agosto 1997 di
contro
la
decisione 5 agosto 1997, no. 3760, del Consiglio di Stato che respinge il
ricorso 13 marzo 1997 di __________ interposto contro l'atto di concessione
no. 2.052.0092 rilasciato dal Dipartimento del territorio per l'uso speciale
di aree di terreno di proprietà dello Stato, mapp. no. __________ RFD di
__________;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto, in fatto
ed in diritto
A. Il
26 agosto 1997 __________ ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un
ricorso contro la decisione 5 agosto 1997, no. 3760, del Consiglio di Stato.
B. Il
27 agosto 1997 questo Tribunale ha scritto al ricorrente quanto segue:
"In
possesso del vostro scritto citato a margine, vi comunichiamo che, conformemente
alle norme stabilite dell'art. 46 della Legge di procedura per le cause amministrative:
Il
ricorso deve essere insinuato per iscritto all'Autorità di ricorso in tante
copie quante sono le parti più una per il giudice, entro 15 giorni
dall'intimazione, e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione
impugnata. Sono riservati i termini previsti da altre leggi.
Esso
deve contenere:
-
la
menzione della decisione querelata;
-
una
concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
-
una
breve motivazione;
-
le
conclusioni del ricorrente.
Al
ricorso devono essere allegati la decisione querelata ed ogni altro documento.
Richiamato
l'art. 9 PAmm. vi assegniamo un termine di 10 giorni per presentare
il ricorso nella forma di legge, con l'avvertenza che scaduto infruttuosamente
tale termine, lo stesso sarà dichiarato irricevibile.”
C. Il
termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuosamente.
D. Nel
caso concreto il ricorrente non ha redatto, malgrado la comminatoria il ricorso
nelle forme di legge. Ne consegue che lo stesso deve essere dichiarato
irricevibile.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9, 28, 43, 48 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il
ricorso è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia di fr. 100.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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