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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.204
Data decisione, Autorità: 10.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00204
Lugano 10 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 agosto 1997 di
__________, __________, __________,
contro
la risoluzione 5 agosto 1997 (n. 3764) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso degli insorgenti 7 maggio 1997 contro la deliberazione 22 aprile 1997 con cui l'assemblea patriziale di __________ ha approvato il progetto della strada __________ -__________, con la variante P;
viste le risposte:
9 settembre 1997 del Consiglio di Stato;
15 settembre 1997 dell'Amministrazione Patriziale di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nella seduta del 22 aprile 1997 l'assemblea del patriziato di __________ ha approvato il progetto della strada __________ -__________, con la variante P: opera da realizzare dal patriziato di __________ facendo capo in parte a fondi del patriziato di __________;
che con ricorso 7 maggio 1997 i cittadini patrizi __________, __________ e __________ hanno impugnato la testé menzionata deliberazione innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla;
che con risoluzione 5 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa;
che con impugnativa 25 agosto 1997 __________, __________ ed __________ sono insorti contro il giudicato anzidetto innanzi a questo Tribunale, al quale hanno chiesto di annullarlo, qualora - come sembrava possibile - il patriziato di __________ non avesse deciso di rinunciare all'esecuzione dell'opera;
che l'ufficio patriziale di __________ ed il Consiglio di Stato hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa, mentre che l'ufficio patriziale di __________ ha comunicato al Tribunale che, in considerazione delle obiezioni sollevate da parte dell'ufficio protezione della natura e dei signori __________, aveva deciso di rinunciare alla realizzazione del progetto approvato dall'assemblea patriziale di __________;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale é data (art. 146 LOP), il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 147 LOP);
che il gravame é pertanto ricevibile in ordine;
che la decisione dell'ufficio patriziale di __________ di rinunciare all'esecuzione del progetto approvato attraverso la deliberazione qui impugnata dall'assemblea patriziale di __________ nella seduta del 22 aprile 1997 rende privo di oggetto il gravame;
che per la fissazione delle spese e l'assegnazione delle ripetibili (a valere anche per l'istanza ricorsuale inferiore: cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG; Bern 1997, N. 15 ad art. 39 cpv. 1), non é nemmeno necessario procedere all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile esito dell'impugnativa (RDAT 1984 N. 27, pag. 56; II-1996 N. 11 consid. 4, pag. 40 in alto);
che in effetti la rinuncia all'opera discende da una decisione del patriziato di __________, per cui quest'ultimo deve essere considerato
che, secondo la prassi, un ente pubblico che non interviene in causa a tutela di interessi economici propri viene sollevato dal pagamento della tassa di giudizio;
che parimenti, sempre secondo la prassi non si fa luogo all'assegnazione di ripetibili alla parte che non é assistita da un avvocato iscritto all'albo;
che, per concludere, in applicazione degli insegnamenti di cui sopra il Tribunale non preleva una tassa di giudizio relativamente alla presente sede ed annulla il dispositivo n. 2 del giudizio impugnato, con cui il Consiglio di Stato ha messo a carico dei ricorrenti una tassa di giudizio di fr. 200.--;
visti gli art. 146, 147 LOP, 3, 18, 28, 31, 43 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è é stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
E' annullato il dispositivo n. 2 della risoluzione 5 agosto 1997 (n. 3764) del Consiglio di Stato
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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