AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.203
Data decisione, Autorità: 15.04.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00203
Lugano 15 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna Canepa, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 agosto 1997 di
contro
la decisione 5 agosto 1997, no. 3768, del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso 22 maggio 1997 dell'insorgente contro la decisione 9 maggio 1997 del municipio di __________, con la quale è stata confermata a carico dello stesso una tassa per la raccolta dei rifiuti per l'anno 1997 di fr. 140.--, di cui fr. 70.-- per il nucleo famigliare e fr. 70.-- per attività artigianali, commerciali o altro;
viste le risposte:
28 agosto 1997 del municipio di __________;
3 settembre 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. A __________ la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti è retta dal relativo regolamento del 4 agosto 1994, approvato dall'Assemblea comunale il 24 novembre 1994 e ratificato dal Dipartimento delle istituzioni il 26 ottobre 1995 (in seguito detto semplicemente RRR).
La consegna dei rifiuti è obbligatoria per proprietari di cose mobili o immobili, per economie domestiche, esercizi pubblici, commerci e industrie di ogni genere (art. 2 RRR).
Quale partecipazione alle spese di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, il municipio può prelevare presso gli utenti una tassa annua (art. 15 RRR), da stabilire entro i limiti dell'art. 16 RRR, e fissata per l'anno 1997 dall'ordinanza municipale 30 ottobre 1996, entrata in vigore il 15 novembre 1996.
B. Nel mese di aprile 1997, il municipio di __________ ha inviato a __________ una polizza di versamento di fr. 140.-- per il prelevamento della tassa per i rifiuti per l'anno in corso, comprensiva di una tassa di fr. 70.-- per l'abitazione e di una tassa di fr. 70.-- per il deposito.
Il 25 aprile 1997 __________ ha inoltrato reclamo allo stesso municipio limitatamente all'imposizione del deposito, chiedendo spiegazioni circa questa specifica tassazione e invocando una disparità di trattamento nei confronti di altri cittadini del comune che nelle medesime condizioni non sarebbero stati tenuti a pagare la tassa.
Con decisione 9 maggio 1997, l'esecutivo ha confermato di volere prelevare una tassa anche per il deposito, poiché l'attività ivi svolta rientrerebbe nella categoria "attività artigianali, commerciali o altro", esplicitamente imponibile secondo l'art. 16 RRR.
C. Con ricorso 22 maggio 1997, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della risoluzione municipale.
Ha censurato una disparità di trattamento rispetto ad altri utenti del suo comune, ritenendo inoltre insostenibile che l'attività che egli esercita presso il suo deposito sia stata classificata nella categoria delle "attività artigianali", allorquando il municipio avrebbe esentato dalla tassa attività analoghe e di medesima portata ma svolte presso abitazioni o annessi di altri cittadini, qualificandole quali semplici attività manuali a titolo hobbistico.
D. Con risoluzione 5 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, giudicando che l'imposizione è conforme alle normative e ai criteri generali adottati in materia.
Corretta sarebbe pure la classificazione dell'attività del ricorrente nella categoria "attività artigianali, commerciali o altro".
L'ammontare della tassa è stato giudicato adeguato ai parametri generalmente in uso.
Nemmeno è stata ravvisata una violazione del principio della parità di trattamento.
E. Con impugnativa 21 agosto 1997, __________ è insorto presso il Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di venire esonerato dal pagamento della tassa o quantomeno, nel caso ciò non venisse ammesso, che anche gli altri utenti di __________, con attività simili alla sua, siano tenuti a pagare analogo tributo.
Riprende in sostanza le argomentazioni già sottoposte alle istanze inferiori.
Ritiene che non sia corretto che egli debba versare questa tassa quando al municipio sarebbe noto che i rifiuti prodotti nel suo deposito verrebbero smaltiti direttamente a suo carico. La sua imposizione sarebbe ulteriormente ingiusta perché altri cittadini che producono rifiuti in quantità rilevanti sono esentati dall'imposizione.
Chiede infine di potere essere sentito.
F. Il ricorso è avversato dal municipio di __________, che ritiene che le contestazioni del ricorrente siano già state validamente evase dall'autorità di ricorso inferiore.
Dal canto suo il Consiglio di Stato postula la reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva del ricorrente discende dai combinati art. 209 LOC e 43 PAmm ed è, nel caso di specie, pacificamente data.
Di conseguenza il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze del sopralluogo esperito in data 26 marzo 1998, durante il quale il ricorrente è pure stato sentito (art. 18 PAmm).
A livello cantonale la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti solidi è disciplinata dagli art. 68, 69 e 70 della Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA).
Spetta ai comuni di organizzare sul loro territorio la raccolta dei detriti solidi (art. 68 cpv. 1 LALIA) e di provvedere affinché questi vengano riciclati, resi innocui o eliminati in appositi impianti (art. 69 cpv. 1 lett. a LALIA).
I comuni disciplinano anche, sotto forma di regolamento da sottoporre all'approvazione del Governo, il servizio comunale di raccolta e eliminazione dei detriti solidi e nell'ambito dei regolamenti e tariffe hanno facoltà di prevedere tasse (art. 70 LALIA).
I regolamenti e le tariffe devono tendere a realizzare il principio della causalità stabilito dalla LPAmb, rispettando la parità di trattamento e il divieto di arbitrio.
Inoltre, rientrando le tasse per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti nella categoria delle tasse di utilizzazione, più precisamente in quella categoria di compensi particolari imposti al privato per una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico (DTF 111 Ia 326 e RDAT 1986 n. 38, pag. 67 consid. 7), devono essere osservati i principi della copertura dei costi e dell'equivalenza (DTF 118 Ia 320, 111 Ia 326).
Durante l'ispezione si è potuto appurare che esso è adibito a diverse funzioni. Funge da deposito per motociclette, in numero relativamente rilevante per un privato (almeno una decina) e di mezzi agricoli. La presenza di diversi attrezzi lascia supporre che nel deposito venga svolta anche una certa attività meccanica e di manutenzione di questi mezzi. Il ricorrente ha confermato la circostanza precisando che la stessa è di modesta portata.
Nel prato antistante lo stabile vi sono animali da cortile e alcune capre.
Il ricorrente ha dichiarato di trascorrere nell'edificio, che qualifica come semplice deposito, un paio di ore al giorno per accudire principalmente agli animali.
A seguito dei predetti accertamenti questo Tribunale è pervenuto al convincimento che la classificazione del deposito nella categoria "attività artigianali, commerciali o altro" è sostanzialmente corretta.
L'immobile sito al mappale n. __________ di __________ non è dunque semplice luogo di custodia e raccolta di veicoli e attrezzature agricole, bensì in esso vengono svolti lavori parificabili senz'altro ad attività artigianali, passibili di creare rifiuti, quand'anche in misura limitata.
__________ non può pretendere che il comune prescinda dalla tassazione del deposito, perché questo sarebbe l'estensione del suo "nucleo famigliare".
In effetti con tale definizione si intendono esclusivamente economie domestiche in cui le attività sono direttamente connesse con l'abitare o, al più, con l'esercizio di attività ricreative limitate, a carattere prettamente hobbistico.
Di certo la manutenzione e la riparazione delle numerose motociclette e dei veicoli agricoli, svolte tra l'altro in un immobile specifico discosto dall'abitazione primaria, non rientrano in questa categoria.
3.2. Il ricorrente sostiene poi che il municipio non avrebbe fatto uso della facoltà concessagli di adeguare la tassa a dipendenza dell'uso di ogni categoria di utenti.
Tale eccezione è fuori luogo, poiché dall'art. 16 RRR risulta invece che il municipio ha proprio suddiviso l'utenza in precise categorie secondo criteri oggettivamente sostenibili, cioè in base agli usi diversi degli immobili, prevedendo dei limiti massimi e minimi entro i quali la tassa può essere fissata.
La tassa esatta è quindi stata determinata con l'ordinanza municipale 30 ottobre 1996.
Invero pare però che il ricorrente con la propria censura alluda piuttosto al fatto che l'esecutivo dovrebbe diversificare la tassa utente per utente, in virtù del solo criterio del quantitativo effettivo di rifiuti prodotto.
Una tale classificazione sarebbe difficilmente attuabile e di fatto ingiusta, se si considera che i costi di gestione del servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti non dipendono soltanto dalla mole di rifiuti evacuata.
Infatti mediante il versamento di un tributo annuo, l'utente non solo è tassato per l'uso effettivo che fa del servizio, ma contribuisce pure al finanziamento di un servizio pubblico obbligatorio e permanente che, con notevole dispendio di mezzi finanziari, contribuisce a mantenere l'ordine, la pulizia e l'igiene sul territorio del Comune.
I vantaggi che il cittadino trae personalmente sono dunque molteplici, dal notevole risparmio in tempo e denaro per il fatto che non deve egli stesso preoccuparsi di eliminare i rifiuti (pochi o tanti che siano), al potere vivere in ambiente ordinato e pulito.
Le differenziazioni previste dall'art. 16 RRR sono pertanto perfettamente sostenibili e ossequiose dei principi stabiliti nell'ambito dell'imposizione delle tasse di utilizzazione, citati in narrativa e già correttamente sviluppati dal Consiglio di Stato, esposizioni alle quali si rimanda.
Nemmeno sembra che la tariffa differenziata sia passibile di creare disparità di trattamento sostanziali e rilevanti, ritenuto anche che il cittadino che pretende di non utilizzare il servizio di raccolta rifiuti comunali o di utilizzarlo solo in maniera ridotta deve ugualmente versare una tassa, dovuta quindi già per il fatto stesso che l'ente pubblico gli mette a disposizione il servizio, tra l'altro dichiarato obbligatorio, che egli potrebbe in ogni momento utilizzare.
In sede di sopralluogo egli ha indicato i nominativi di due cittadini che non sono oggetto, come confermato dal segretario comunale, di separata tassa; il primo proprietario di un deposito di legnami e mobili vecchi, l'altro di un laboratorio di falegnameria, situato sotto l'abitazione.
4.2. Secondo consolidata giurisprudenza il fatto che altre persone sono state trattate in modo diverso o contrario a quanto prevede la legge, non conferisce senz'altro al singolo privato la possibilità di pretendere uguale trattamento, dovendo di regola prevalere il principio della legalità dell'amministrazione su quello dell'uguaglianza di trattamento (Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale pag. 76, nota 121).
Ciò vale senza riserve soltanto quando una disuguaglianza di trattamento in dispregio della legge si è verificata in uno o pochi casi. Non vale invece più quando la legge non è stata applicata nella maggioranza dei casi e applicata solo in un unico caso per motivi di mera opportunità.
Il singolo ha inoltre diritto ad essere trattato in modo uguale ad altri nell'illegalità, quando l'autorità lascia chiaramente intendere che non cambierà in futuro la sua prassi contraria alla legge.
Ma in ogni caso, anche qualora sussistessero queste premesse per potere pretendere un trattamento uguale nell'illegalità, il giudice deve ponderare tutti gli interessi in gioco. (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, pag 439 e segg., n. 71).
Nel caso concreto questo Tribunale non ritiene che siano adempiuti i presupposti per esonerare il ricorrente dalla tassa, estendendo anche nei suoi confronti un eventuale trattamento contrario alla legge.
Non è infatti dimostrato che il municipio di __________ esonera sistematicamente cittadini che svolgono attività analoghe a quelle del ricorrente in stabili discosti dalle abitazioni, e quand'anche i due casi da lui documentati beneficiano di esenzione, ancora non si può sostenere che un trattamento contrario al RRR è costantemente applicato e ampiamente diffuso nel comune e la prassi verrà scientemente continuata anche in futuro, tanto da potere pretendere uguale trattamento nell'illegalità.
4.3. Va infine rilevato che in materia di tasse una perfetta parità di trattamento è difficilmente raggiungibile (DTF 102 Ia 45). Nell'ambito dei suoi regolamenti, l'ente pubblico deve infatti considerare molteplici situazioni che raramente sono perfettamente identiche, le quali però necessitano di una regolamentazione uniforme per motivi pratici e tecnici (DTF 99 Ia 600).
Si riconosce quindi una violazione manifesta del principio della parità soltanto quando i criteri adottati sono privi di qualsiasi fondamento e possono portare a risultati manifestamente arbitrari, siccome non oggettivamente sostenibili (DTF 106 Ia 244, J.-P.Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, pagg. 220-221).
Questa situazione non si verifica però nel caso concreto.
Il municipio sarebbe a conoscenza che i rifiuti prodotti nel suo deposito verrebbero da lui direttamente smaltiti.
Intanto da tale allegazione si rileva implicitamente che egli riconosce di produrre rifiuti, ciò che rafforza ulteriormente le conclusioni a cui si è giunti.
Premesso che il ricorrente non ha fornito alcuna prova di quanto sostiene, va di principio rilevato che se è vero che l'art. 3 RRR prevede la possibilità per il municipio,"in casi eccezionali e qualora il richiedente dimostri di poter evacuare opportunamente i rifiuti con mezzi propri e nel rispetto delle leggi vigenti", di concedere deroghe all'obbligo della consegna dei rifiuti sancito dall'art. 2 RRR, egli avrebbe dovuto inoltrare esplicita e documentata istanza in tal senso direttamente all'esecutivo comunale, ciò che non ha fatto.
Soltanto qualora l'autorità comunale gli avesse negato la concessione della deroga, __________ avrebbe potuto investire le istanze di ricorso anche con questa censura.
Altrimenti il Tribunale cantonale amministrativo, autorità di ricorso di seconda istanza, non può sostituirsi al municipio, nella cui competenza rientra appunto la concessione di deroghe ai sensi dell'art. 3 RRR.
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 30 cpv. 1, 31 cpv. 2, 48 cpv.1 LPAmb; 4 CF, 68 cpv. 1, 69 cpv. 1, 70 LALIA, 208, 209 LOC, il regolamento per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti del 4 agosto 1994 del Comune di __________ (RRR), gli art. 18, 28, 30, 43, 60 e seg. PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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