AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.202
Data decisione, Autorità: 16.09.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00202
Lugano 16 settembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 agosto 1997 di
contro
la decisione 5 agosto 1997, no. 3790, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 23 giugno 1997 con cui il municipio di __________ ha nominato __________ alla carica di segretario comunale;
viste le risposte:
3 settembre 1997 di __________;
3 settembre 1997 del Consiglio di Stato;
9 settembre 1997 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 3 giugno 1997 il municipio di __________ ha risolto di indire un concorso per la nomina di un nuovo segretario comunale in sostituzione di quello attuale, dimissionario; conformemente all’art. 44 ROD, il candidato prescelto avrebbe dovuto essere in possesso della licenza di scuola media superiore;
che il bando di concorso apparso all'albo comunale, fra i vari requisiti, esigeva la "licenza di scuola media superiore o istituiti equivalenti", mentre quello pubblicato sul Foglio Ufficiale - per una svista dell’amministrazione di tale organo - esigeva la "licenza di scuola superiore o istituti equivalenti";
che valutate le 19 candidature inoltrate, il municipio ha risolto di nominare il concorrente __________, titolare di un attestato di maturità;
che contro questa risoluzione è insorto davanti al Consiglio di Stato __________, che agendo in veste di semplice cittadino, contestava che il concorrente prescelto fosse in possesso di una licenza di scuola superiore come richiesto dal bando apparso sul Foglio Ufficiale;
che con giudizio 5 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo che il requisito apparso sul Foglio Ufficiale fosse il frutto di una svista dell'amministrazione di tale organo di pubblicazione e che corretto fosse quello indicato dal bando di concorso pubblicato all'albo comunale;
che contro questo giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa nomina;
che secondo l'insorgente il municipio avrebbe dovuto attenersi alle più severe condizioni poste dal bando di concorso apparso sul Foglio Ufficiale, assurte a legge del concorso in seguito a tale pubblicazione; tanto più che avrebbero dissuaso dalla partecipazione i potenziali candidati privi di un titolo di studio di scuola superiore;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio di __________ e dal segretario nominato che contestano succintamente le tesi dell'insorgente;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che secondo l'art. 126 LOC i dipendenti del comune sono nominati dal municipio in seguito a concorso pubblicato all'albo per un periodo di almeno sette giorni;
che, analogamente, gli art. 2 e 3 ROD di __________ dispongono che l'assunzione dei dipendenti comunali ha luogo previo concorso, pubblicato all'albo comunale o sul Foglio Ufficiale;
che la pubblicazione del concorso all'albo comunale costituisce una condizione imperativa minima per l'assunzione di dipendenti comunali; quella sul Foglio Ufficiale è invece una condizione supplementare, di natura dispositiva, volta ad assicurare maggior pubblicità al concorso;
che, in concreto, il municipio ha rispettato pienamente la legge, pubblicando il concorso tanto all'albo comunale, quanto sul Foglio Ufficiale;
che il bando di concorso costituisce un invito a presentare offerte, mediante il quale l'ente banditore stabilisce in modo vincolante le regole della gara (RDAT 1985 N. 16);
che in quanto produttivo di effetti giuridici esterni il bando di concorso è considerato un atto amministrativo impugnabile autonomamente;
che, in concreto, la risoluzione con cui il municipio di __________ ha indetto il concorso per l'assunzione di un segretario comunale stabiliva che i postulanti avrebbero dovuto essere in possesso di una "licenza di scuola media superiore";
che tale requisito, conforme a quanto prescrive l'art. 44 ROD, è stato ripreso dal bando pubblicato all'albo comunale;
che in seguito ad una svista dell'amministrazione del Foglio Ufficiale il bando di concorso apparso su quest'organo di pubblicazione ha tuttavia posto come condizione il possesso di una "licenza di scuola superiore";
che prevalente, in quanto conforme alla risoluzione con cui il municipio ha indetto il concorso, è la condizione posta dal bando pubblicato all'albo comunale;
che la svista in cui è incorsa l'amministrazione del Foglio Ufficiale non è di certo atta a modificare le regole fissate dal municipio con la risoluzione di apertura del concorso in ossequio a quanto dispone l'art. 44 ROD;
che da questo profilo il ricorso va pertanto respinto;
che, contrariamente a quanto assume l'insorgente, l'insolito requisito "licenza di scuola superiore o istituti equivalenti" previsto dal bando apparso sul Foglio Ufficiale, non era peraltro atto a indurre potenziali concorrenti a rinunciare a partecipare al concorso, siccome privi di un titolo di studio di livello universitario; tant'è vero che ben 18 candidati, prendendo parte al concorso anche senza essere in possesso di un simile titolo, hanno dimostrato con i fatti di non intravvedervi il significato che il ricorrente pretende di attribuirgli;
che anche da questo punto di vista il ricorso va quindi disatteso siccome palesemente privo di fondamento;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 126 LOC; 2, 3, 44 ROD di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 400.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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