AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.194
Data decisione, Autorità: 26.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00194
Lugano 26 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 agosto 1997 di
patrocinato da: dott. iur. __________
contro
la decisione 15 luglio 1997, no. 3581, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 23 dicembre 1996 con cui il Dipartimento delle istituzioni, sezione degli stranieri, si è rifiutato di rinnovargli un permesso di dimora;
viste le risposte:
14 agosto 1997 del Dipartimento delle istituzioni;
14 agosto 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente __________, cittadino italiano, è nato a __________ nel ____________________, dove i suoi genitori erano domiciliati e dove ha frequentato le scuole dell'obbligo (senza concluderle e senza imparare alcun mestiere);
che già nel 1977 __________, reduce da un viaggio in India e Pakistan, risultava invischiato nel mondo della droga come consumatore/spacciatore;
che da allora il ricorrente ha collezionato un'impressionante serie di condanne, fra cui le seguenti:
12 gennaio 1978 Corte delle assise correzionali di Locarno-Città: 7 mesi di detenzione per violazione della LFStup;
15 marzo 1979 Corte delle assise correzionali di Locarno-Città: 6 mesi di detenzione per furto, tentata truffa e violazione della LFStup;
8 novembre 1979 Corte delle assise correzionali di Locarno-Città: collocamento in casa di educazione per furti, lesioni semplici, violazione della LFStup;
20 gennaio 1986 Corte delle assise correzionali di Lugano-Città: 21 mesi di detenzione per violazione della LFStup, ripetuta e in parte aggravata;
10 dicembre 1992 Corte di appello di Atene:
5 anni di detenzione da parte per traffico di stupefacenti;
90 giorni di detenzione quale pena aggiuntiva per furto commesso nel 1989;
che rientrato in Svizzera nel 1995 il ricorrente ha chiesto il ripristino del permesso di domicilio decaduto in seguito alla detenzione nelle carceri greche;
che con decisione 10 agosto 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda;
che contro questa decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, allegando di voler risiedere nel nostro paese per stare vicino al figlio __________, avuto nel __________ da __________;
che la Sezione degli stranieri si è dichiarata disposta ad accordare al ricorrente soltanto un permesso di dimora ex art. 13 lett. f. OLS, a condizione che il suo comportamento non desse più adito a censure di sorta;
che il 9 ottobre 1995 __________ ha formalmente assunto siffatto impegno, dichiarando di ritirare il ricorso a condizione che gli venisse rilasciato un permesso di dimora annuale;
che con il consenso dell'Ufficio federale degli stranieri il Dipartimento delle istituzioni ha rilasciato al ricorrente un permesso di dimora valido sino al 24 novembre 1996;
che con decisione 19 gennaio 1996 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha pertanto stralciato il ricorso dai ruoli;
che il 14 marzo 1996 __________ è stato fermato a __________ dalla Polizia mentre stava trasportando 19,7 g di eroina e 3,34 g di cocaina;
che per questa nuova infrazione alla LFStup e per il perdurante consumo di stupefacenti il ricorrente è stato condannato con decreto d'accusa 1° luglio 1996 a 15 giorni di detenzione a valere in parte quale pena aggiuntiva a quella inflittagli con decreto d’accusa del 24 maggio 1995;
che con decisione 23 dicembre 1996 il Dipartimento delle istituzioni, sezione degli stranieri, ha respinto l'istanza con cui il ricorrente chiedeva il rinnovo del permesso di dimora rilasciatogli sub condicione e giunto nel frattempo a scadenza;
che con giudizio 15 luglio 1997 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di diniego, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________: dei motivi addotti dal Governo a sostegno del proprio giudizio si dirà più avanti;
che contro questa risoluzione governativa il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la concessione del permesso rifiutato e dell'assistenza giudiziaria;
che l'insorgente rileva:
· di essere nato e cresciuto in Ticino, terra alla quale è profondamente legato;
· di aver avuto guai con la giustizia a causa della sua tossicodipendenza, ma di essere seriamente intenzionato a redimersi;
· di essere profondamente attaccato al figlio dodicenne avuto da __________: si richiama quindi l'art. 8 CEDU per rivendicare il rinnovo del permesso rifiutato;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal Dipartimento delle istituzioni, sezione degli stranieri;
considerato, in diritto
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro decisioni rese in applicazione della legislazione sugli stranieri è dato soltanto nella misura in cui tali provvedimenti risultino deducibili davanti al Tribunale federale con ricorso di diritto amministrativo;
che per gli art. 4 e 16 cpv. 1 LDDS l'autorità decide liberamente nei limiti delle disposizioni di legge e dei trattati con l'estero circa la concessione di permessi; da tali norme non è di principio deducibile alcun diritto dello straniero all'ottenimento od al rinnovo di un permesso di dimora o di domicilio;
che come giustamente rileva il Consiglio di Stato, un simile diritto non può essere dedotto nemmeno dal Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868 (RS O.142.114.541), dalla Dichiarazione del 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del predetto trattato (RS O.142.114.541.3) o dall'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (RS 0.142.114.548);
che considerata la situazione personale dell'insorgente, padre di un figlio dodicenne affidato alla madre svizzera, siffatto diritto potrebbe unicamente discendere dalle garanzie al rispetto della vita privata e familiare offerte dall'art. 8 CEDU;
che per invocare con successo l'art. 8 CEDU il richiedente deve dimostrare l'esistenza di una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta con un congiunto domiciliato in Svizzera (DTF 118 Ib 152 consid. 4; 116 Ib 355 consid. 1); relazione che deve risultare prevalente sulle esigenze dello Stato in fatto di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di benessere economico del paese, di prevenzione di reati, di protezione della salute o della morale e di tutela dei diritti e delle libertà altrui (DTF 119 Ib 81, 118 Ib 153);
che gli atti non permettono a questo tribunale di pronunciarsi con la dovuta cognizione di causa sull’intensità dei rapporti che il ricorrente, residente a __________, intratterrebbe con il figlio domiciliato ad __________ presso la madre;
che per economia di giudizio questo tribunale prescinde tuttavia da ulteriori accertamenti ed ammette che la relazione tra il ricorrente e suo figlio sia abbastanza stretta, intatta ed effettivamente vissuta da giustificare il richiamo della succitata disposizione convenzionale ed il riconoscimento del diritto di ricorso;
che ai fini del giudizio occorre anzitutto considerare che l'insorgente è un tossicomane incallito ed impenitente, per il quale il rischio di recidiva non è solo probabile, ma pressochè certo;
che la sua ormai radicata predisposizione ad infrangere la legge richiama l’adozione di provvedimenti incisivi, volti ad impedirgli delinquere nuovamente nel nostro Paese;
che la pretesa di ottenere il rinnovo del permesso di dimora che gli era appena stato accordato ex art. 13 lett. f OLS per facilitargli i contatti con il figlio rasenta la sfrontatezza, ove appena si consideri la disinvoltura con cui il ricorrente è venuto meno alle assicurazioni date circa la sua definitiva uscita dal mondo della droga;
che di fronte ad un simile comportamento il ricorrente non può ragionevolmente pretendere che l'autorità gli accordi nuovamente fiducia, facendo passare un'altra volta in secondo piano le più che legittime esigenze delle collettività in fatto di tutela dell'ordine pubblico e di prevenzione dei reati;
che l'allontanamento del ricorrente dal nostro paese non appare una misura tale da menomare in misura inammissibile i diritti che questi può accampare richiamandosi all’art. 8 CEDU;
che, stabilendosi nella fascia a confine con la Svizzera il ricorrente, residente a __________, non ha infatti minori possibilità di rendere visita al figlio presso la madre ad __________ di quante non ne abbia attualmente;
che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro respinto, confermando la decisione impugnata siccome immune da violazioni del diritto;
che, considerata la palese infondatezza del gravame, la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere senz’altro respinta (art. 30 PAmm);
che la tassa di giustizia ridotta ad un minimo segue la soccombenza;
visti gli art. 8 CEDU; art. 4 e 16 cpv. 1 LDDS; 13 OLS, 157 CPC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico del ricorrente.
L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria è respinta.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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