AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.192
Data decisione, Autorità: 15.09.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00193
Lugano 15 settembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 agosto 1997 di
e __________
contro
la decisione 15 luglio 1997, no. 3584, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 13 marzo 1996 con cui il municipio di __________ nega loro la licenza in sanatoria per un locale attrezzi ed ordina la demolizione del manufatto eseguito abusivamente;
viste le risposte:
18 agosto 1997 del municipio di __________;
20 agosto 1997 del Consiglio di Stato;
26 agosto 1997 da __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che i ricorrenti sono comproprietari di una casa d'abitazione situata ad __________ su un terreno in forte pendio (part. no. __________ RFD; zona R3);
che alcuni anni orsono hanno iniziato a costruire a ridosso della facciata laterale dello stabile un ripostiglio per attrezzi a pianta trapezoidale, largo sino a m 2.10, lungo m 5.40 ed alto m 2.50;
che il manufatto, completato nell’ottobre del 1994, dista da 2 a 3 m dal confine verso il fondo dei resistenti __________;
che con decisione 13 marzo 1996 il municipio di __________ ha respinto la domanda di costruzione presentata in sanatoria dai ricorrenti, ritenendola lesiva della distanza da confine prescritta dalle norme di zona;
che con la stessa decisione il municipio ha ordinato la demolizione del manufatto abusivo;
che con giudizio 15 luglio 1997 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ e __________;
che il Governo ha anzitutto ritenuto che l'opera dovesse essere considerata parte integrante della costruzione principale, in quanto non staccata dalla stessa di almeno 6 m come prescrive l'art. 17 NAPR per le costruzioni accessorie; fondandosi su questa premessa, il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che il manufatto, posto ad una distanza variante tra 2 e 3 m dal fondo degli opponenti __________, non rispettasse la distanza minima di m 4.50 dal confine prescritta dall'art. 34 NAPR per le costruzioni principali;
che, in conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato anche l'ordine di demolizione, negando agli insorgenti la possibilità di trasformare il manufatto in un semplice terrazzo, riempiendolo di inerti;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, limitandosi in questa sede a riproporre la richiesta di rettificare l'opera mediante riempimento con inerti;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni ed il municipio di __________, che contesta invece partitamente le tesi degli insorgenti;
che gli opponenti __________ dichiarano invece di non osteggiare la rettifica proposta da quest’ultimi;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 e 45 LE;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); il sopralluogo chiesto dagli insorgenti non è invero indispensabile, poiché la situazione dell'oggetto della lite è chiaramente illustrata dai piani annessi alla domanda di costruzione;
che a giusta ragione i ricorrenti hanno rinunciato in questa sede a sollecitare il rilascio della licenza in sanatoria; l’opera realizzata abusivamente, configurabile come un prolungamento della costruzione principale, non rispetta in effetti la distanza minima di m 4.50 dal confine prescritta dall’art. 34 NAPR;
che ai fini del giudizio occorre quindi soltanto verificare se l'ordine di demolizione rispetti il principio di proporzionalità, rispettivamente se non siano date le premesse per trasformare il manufatto abusivo in un semplice terrazzo riempiendolo con inerti;
che la rettifica proposta dai ricorrenti può essere ammessa soltanto se il risultato della trasformazione rispetta le NAPR che disciplinano i muri di sostegno e di controriva;
che l'art. 20 NAPR ammette la possibilità di formare muri di sostegno e di controriva sino ad un'altezza di m 2.50;
che l’opera abusiva non supera questo limite d’altezza; sotto questo profilo, nessun impedimento di diritto pubblico si oppone pertanto alla trasformazione richiesta;
che a torto ritengono il Consiglio di Stato ed il municipio che il terrazzo risultante dal riempimento del ripostiglio con materiale idoneo continuerebbe ad apparire come un prolungamento costruttivo dell’edificio principale; un terrazzo ripieno di materiale non può essere considerato come un edificio: può essere soltanto qualificato come un’opera esterna di sistemazione del terreno, soggetta alle norme che regolano la costruzione di muri di sostegno;
che, così stando le cose, il ricorso va accolto, riformando di conseguenza la risoluzione municipale impugnata e la decisione governativa che la conferma;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili;
visti gli art. 21, 43, 45 LE; 20 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, il dispositivo no. 2 della decisione 13 marzo 1997 del municipio di __________ ed il dispositivo no. 1 della decisione 15 luglio 1997, no. 3584, del Consiglio di Stato sono modificati nel senso che viene fatto ordine a __________ e __________ di chiudere le aperture del corpo locale/attrezzi e di riempire interamente il manufatto di materiale inerte entro 60 giorni dall'intimazione del presente giudizio, sotto le comminatorie:
dell'esecuzione d'ufficio a spese degli obbligati, con garanzia d'ipoteca legale, ove gli stessi non vi provvedano nel termine assegnato;
dell'arresto o della multa giusta l'art. 292 CP in caso di disobbedienza;
Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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