AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.190
Data decisione, Autorità: 26.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00190
Lugano 26 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 31 luglio 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 2 luglio 1997 (no. 3271) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione15 luglio 1996, con la quale la Sezione degli stranieri gli ha comunicato la decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
14 agosto 1997 della Sezione degli stranieri;
14 agosto 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il ricorrente __________, cittadino italiano nato nel __________, è entrato in Svizzera nel mese di maggio del 1987. Nel nostro paese egli ha ottenuto dapprima un permesso di dimora annuale, più volte rinnovato, ed in seguito, a partire dal mese di maggio del 1992, ha potuto beneficiare di un permesso di domicilio "C", il cui termine di controllo è stato rinnovato per l'ultima volta nel 1995 e la cui scadenza è stata fissata al 20 maggio 1998.
Per contro la famiglia dell'insorgente, composta dalla moglie __________ e dalle due figlie __________ e __________, è sempre rimasta in Italia, e segnatamente a __________ in provincia di __________.
b) Dal momento della sua entrata in Svizzera l'insorgente ha lavorato presso la ditta __________ di __________, la quale ha però provveduto a licenziarlo con effetto al 30 novembre 1995 per motivi di ristrutturazione aziendale. A partire dal 1. dicembre 1995 __________ si è dunque trovato senza lavoro e al beneficio di prestazioni assicurative contro la disoccupazione.
Tra il 15 aprile 1996 e il 3 maggio 1996 egli ha ancora avuto modo di lavorare in Svizzera presso la falegnameria __________ di __________, dalla quale si è tuttavia licenziato di propria iniziativa.
B. Il 20 maggio 1996 la Sezione degli stranieri ha chiesto al Delegato di polizia del settore di __________ di disporre degli accertamenti volti a verificare se __________ risiedesse effettivamente in Ticino, presso l'appartamento da lui preso in locazione insieme a due connazionali in via __________ a __________.
Dando seguito a tale richiesta, il 20 giugno 1996 l'autorità di polizia ha quindi provveduto ad interrogare il suddetto straniero.
Riguardo al suo luogo abituale di residenza __________ ha avuto modo di dichiarare agli agenti di polizia che fintanto che era alle dipendenze della ditta __________ egli soggiornava nel suo appartamento di __________ per poi andare a fare visita regolarmente durante il fine settimana ai suoi famigliari in provincia di __________. Ha tuttavia ammesso che dopo essere stato licenziato dalla predetta ditta, la sua permanenza a __________ è aumentata, tant'è vero che nell'arco di una settimana le sue apparizioni in Ticino si limitavano ad un massimo di due giorni.
C. Fondandosi su quanto emerso dagli accertamenti esperiti dalla Polizia cantonale, con decisione 15 luglio 1996 la Sezione degli stranieri ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio a suo tempo rilasciato a __________, avendo egli di fatto risieduto nel periodo tra il 1. dicembre 1995 e il 20 giugno 1996 in Italia e non a __________.
D. Adito da __________ il 25 luglio 1996, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con decisione del 2 luglio 1997.
Il Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso di domicilio giusta quanto previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS, visto che egli ha risieduto in modo effettivo all'estero, presso i suoi famigliari in __________, per un periodo superiore a sei mesi. Secondo l'Esecutivo cantonale, dopo il suo licenziamento da parte della ditta __________, __________ sarebbe rientrato in Svizzera solo per dei brevissimi periodi allo scopo di controllare la disoccupazione e per cercare lavoro: tali apparizioni nel nostro paese non sarebbero comunque sufficienti ad impedire il decadimento del permesso di domicilio.
Il Consiglio di Stato ha quindi intimato all'insorgente di lasciare il territorio svizzero entro il 31 luglio 1997.
E. Contro la predetta pronunzia governativa, __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che egli sia riconosciuto titolare di un permesso di domicilio in Svizzera.
Contesta in sostanza che nel caso di specie sussistano i presupposti previsti dall'art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS per decretare il decadimento del suo permesso di domicilio.
Sostiene infatti che durante il periodo preso in considerazione dall'autorità cantonale egli, pur trascorrendo più tempo di prima a __________, ha comunque continuato a soggiornare in Svizzera dove si recava regolarmente ogni settimana; inoltre egli avrebbe ancora trascorso un periodo di permanenza continuata allorquando ha lavorato per la falegnameria __________ di __________.
Aggiunge che nel suo comportamento non può essere ravvisato alcun abuso di diritto, ragione per la quale il provvedimento irrogato dalla Sezione degli stranieri non si giustifica affatto.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo sia conferito effetto sospensivo.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone le reiezione del gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b) cifra 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re D., consid. 1b) e riferimenti).
Da ciò ne consegue quindi che anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data.
1.3. Pertanto il gravame, tempestivo e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
A tale proposito occorre rilevare che giusta l'art. 47 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti.
Ora, nella fattispecie in esame non è data nessuna delle predette eccezioni alla regola sancita da tale disposizione. Si noti in particolare che la decisione governativa qui impugnata non dispone affatto la revoca dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa.
Ne consegue pertanto che l'impugnativa inoltrata dal ricorrente ha già per legge effetto sospensivo e quindi la domanda volta ad ottenere in questa sede analogo provvedimento va senz'altro respinta in quanto priva di oggetto.
Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione qui dedotta in giudizio, per residenza effettiva, ai sensi della precitata disposizione, si intende la permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato. Pertanto il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi, senza con ciò aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi.
Ne consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso di domicilio, e questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 120 Ib 369 e segg., consid. 2c) e rinvii).
Interrogato dalla Polizia cantonale il 20 giugno 1996 in merito alla sua residenza regolare e continua in Svizzera, il ricorrente ha dichiarato che "da quando sono disoccupato la mia permanenza a __________ è aumentata". Egli ha poi aggiunto che "generalmente, una settimana al mese, salvo il giovedì, rimango in __________, mentre le altre settimane raggiungo il Ticino al martedì rimanendovi sino al giovedì. Quindi, alla sera del giovedì di queste settimane, rientro a casa a __________ ". __________ ha altresì affermato che "non nego che prevalentemente soggiorno in __________ con mia moglie ed i figli, ma questo è dovuto, come ragionevolmente si può comprendere, alla mia condizione attuale di disoccupato".
Alla luce di queste affermazioni, che non sono state smentite in sede di ricorso, si deve dunque ammettere che l'insorgente, durante il periodo considerato, si era stabilito in Italia presso i suoi famigliari e che, benché non risulti esplicitamente dagli atti, i suoi brevi ma regolari rientri in Ticino erano finalizzati al rispetto dei termini di controllo della disoccupazione e alla ricerca di un lavoro.
Ora, a tale proposito va rammentato che secondo costante prassi del Tribunale federale, qualora lo straniero trascorra la maggior parte del suo tempo all'estero, il termine di sei mesi previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS non è interrotto dal semplice fatto che egli ritorni regolarmente in Svizzera per dei brevi soggiorni d'affari o per visite (DTF 120 Ib 369 e segg., STF inebita 19 marzo 1997 in re E. e LLCC, consid. 3b) in fine). Insufficiente è quindi la semplice presenza in Svizzera limitatamente a un giorno o due alla settimana per poter timbrare il controllo della disoccupazione (STF inedita 25 agosto 1995 in re M., STF 20 ottobre 1994 in re F.). Un'interruzione del suddetto termine avviene soltanto se lo straniero rientra in Svizzera prima dello scadere dei sei mesi per riprendere a soggiornarvi in modo duraturo.
4.2. Alla luce di quanto appena esposto si deve dunque ammettere che le brevi apparizioni in Svizzera del ricorrente, specificatamente finalizzate alla ricerca di un impiego e al controllo della disoccupazione onde poter continuare a beneficiare delle prestazioni assicurative in questo settore, non possono affatto essere considerate sufficienti ad interrompere il termine semestrale previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS. Si è trattato in sostanza di semplici contatti d'affari, i quali, per giurisprudenza, non sono sufficienti per poter mantenere il permesso di domicilio. Il solo fatto che durante il periodo di tempo preso in considerazione dalle autorità di polizia tali entrate nel nostro paese siano state numerose è del tutto irrilevante e non basta comunque a far sì che si possa oggettivamente ammettere che il ricorrente abbia soggiornato in modo stabile e duraturo in Ticino. Medesimo discorso va fatto anche con riferimento al breve periodo trascorso alle dipendenze della falegnameria __________ di __________. Si è trattato di un rientro in Svizzera di durata alquanto esigua, al quale il ricorrente ha posto fine di propria iniziativa, preferendo egli tornare a fare il pendolare tra la __________ e il Cantone Ticino per timbrare la disoccupazione.
Da tutto quanto sin qui considerato se ne deve dunque dedurre che il Governo cantonale non ha errato concludendo che, dal mese di dicembre 1995, per oltre sei mesi, __________ ha risieduto in modo preponderante all'estero: il permesso di cui egli beneficiava è, di conseguenza, decaduto.
Per il che il ricorso è respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS; 100 lett. b) cifra 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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