AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.189
Data decisione, Autorità: 27.08.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00189
Lugano 27 agosto 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 luglio 1997 di
patrocinati da: __________
contro
la decisione 18 febbraio 1997, n. 624, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 12 febbraio 1996 con cui la Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni nega loro il rilascio di un permesso di dimora assicurato a __________, __________, __________ e __________, alias gli stessi ricorrenti;
viste le risposte:
7 maggio 1997 del Consiglio di Stato;
26 giugno 1997 dell'Ufficio federale degli stranieri;
richiamata la sentenza 24 luglio 1997 del Tribunale federale in re de qua;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 3 agosto 1989 il ricorrente __________, cittadino turco, nato il __________, si è presentato al posto di frontiera di __________ con l'intenzione di entrare in Svizzera benché privo di visto d'entrata. Era in possesso del passaporto TR-C n. __________ intestato a suo nome e valido sino al 29 novembre 1989. Il giorno stesso è stato respinto ed allontanato verso l'Austria, previo prelievo delle impronte digitali.
B. Due settimane più tardi, il 17 agosto 1989 il ricorrente è penetrato clandestinamente in Svizzera, dove ha presentato una domanda d'asilo, dichiarando - contrariamente al vero - di chiamarsi __________, come alla carta d'identità in suo possesso.
Già il 19 ottobre 1989 l'Ufficio centrale svizzero di polizia ha segnalato all'Ufficio federale dei rifugiati (UFDR) che il richiedente l'asilo in questione era in realtà il ricorrente __________.
C. Il 12 luglio 1990 sono entrate in Svizzera la moglie e la figlia del ricorrente, entrambe sprovviste di documenti di legittimazione, che hanno dichiarato di chiamarsi __________, rispettivamente __________, nomi falsi, sotto i quali hanno immediatamente presentato domanda d'asilo.
D. Con decisione 21 dicembre 1993 l'UFDR ha respinto le domande d'asilo, ritenendo insoddisfatte le condizioni richieste per l'ottenimento dello statuto di rifugiati.
La decisione evidenziava fra l'altro i dubbi sull'effettiva identità dei richiedenti l'asilo, tant'è che il cognome __________ era accompagnato dal predicato alias __________.
Contro questa decisione __________ è insorto con i famigliari davanti alla Commissione di ricorso in materia di asilo (CRA), ribadendo di chiamarsi __________ e rimproverando all'autorità di prima istanza di avergli negato il diritto di prendere visione degli atti che avrebbero comprovato l'uso di false generalità.
E. Il 15 marzo 1995 la Sezione degli stranieri (SS) del Dipartimento delle istituzioni ha comunicato alla CRA che, riservata l'approvazione dell'autorità federale, dava parere favorevole circa il rilascio alla famiglia __________, di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1993 (OLS; RS 823.21). La decisione richiamava l’art. 17 della LF sull’asilo (LA, RS 142.31), che abilita l'autorità cantonale a rilasciare permessi di soggiorno di polizia a richiedenti l’asilo che hanno inoltrato la domanda da più di quattro anni.
Il 25 luglio 1995 l'UFDS ha preavvisato favorevolmente il rilascio di tale permesso. Preso atto che la SS era disposta a rilasciare un permesso fondato sulle norme suddette, il 21 agosto 1995 la CRA ha dal canto suo invitato il ricorrente ed i suoi congiunti a ritirare il ricorso inoltrato contro la decisione negativa dell'UFR. Il 28 dello stesso mese i ricorrenti hanno dato seguito all'invito.
Sempre sotto le mentite spoglie di , il 13 novembre 1995 il ricorrente __________ ha inoltrato formale richiesta di rilascio del permesso di dimora assicuratogli dalla SS. Il 1° dicembre seguente ha ripresentato la richiesta, per sé, per la moglie, per la figlia e per il figlio __________ nato nel frattempo (), allegando una fotocopia dei passaporti ed uno scritto in cui rivelava per la prima volta la sua vera identità.
F. Con decisione 12 febbraio 1996 la SS ha respinto la domanda di rilascio del permesso di dimora, richiamandosi all'art. 9 cpv. 2 LDDS, che consente all'autorità di revocare un permesso quando lo straniero l'abbia ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente fatti di importanza essenziale.
G. Con giudizio 10 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da __________ e dai suoi familiari.
In sostanza, il Governo ha condiviso la tesi della SS, ritenendo giustificato il rifiuto del permesso assicurato sulla base di indicazioni inveritiere.
H. Contro il predetto giudizio i soccombenti si sono aggravati davanti al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio del permesso rifiutato a dispetto dell'assicurazione data loro dall’autorità cantonale.
Rievocati i fatti salienti, gli insorgenti sottolineano come la loro vera identità fosse nota alle autorità di polizia degli stranieri sin dal lontano 1989. Osservano poi di non aver sollecitato il rilascio di un permesso di dimora fondato sull'art. 13 lett. f OLS e di aver ritirato il ricorso presentato alla CRA, confidando nell'assicurazione ricevuta. Ammettono di aver fornito false indicazioni, ma reputano che nelle circostanze concrete l'autorità sia comunque tenuta a rispettare la parola data.
I. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, ponendo in evidenza la mala fede dei ricorrenti.
Ad identica conclusione è pervenuto l'UFDS con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti.
K. Preso atto dell'entrata in vigore dell'art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98 a OG del 12 marzo 1997, che attribuisce al Tribunale cantonale amministrativo competenze giurisdizionali in materia di stranieri, con sentenza 24 luglio 1997 il Tribunale federale ha trasmesso l'impugnativa a questo tribunale per l'emanazione del giudizio.
Considerato, in diritto
Data la natura delle questioni poste a giudizio, l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Ora, è pacifico che il rifiuto di concedere il permesso di dimora malgrado l'assicurazione data equivale ad una revoca implicita dell'impegno assunto dall'amministrazione.
Altrettanto pacifico ed incontestabile è che una simile revoca si giustifica soltanto se sono dati i presupposti di legge per la revoca del permesso stesso (DTF 102 I b 97). Si tratta quindi di verificare se nel caso in esame siano dati tali presupposti.
Affinché possano dar luogo a revoca, le indicazioni false o la dissimulazione intenzionale di fatti d'importanza essenziale devono essere costitutive d'inganno. Non ogni menzogna per commissione od omissione giustifica la revoca. Costituiscono motivo di revoca soltanto le falsità che direttamente od indirettamente inducono l'autorità a rilasciare il permesso. Fra la menzogna ed il rilascio del permesso deve insomma sussistere un nesso di causalità adeguato.
Essendo rimessa all'apprezzamento dell'autorità (DTF 112 I b 473 seg), la revoca del permesso conseguito mediante inganno deve inoltre rispettare i principi fondamentali del diritto amministrativo: in particolare quello di proporzionalità.
Ora è incontestabile che i ricorrenti abbiano tratto in inganno le autorità preposte all'esame delle domande d'asilo fornendo loro false indicazioni circa la loro identità. Altrettanto incontestabile è che quest'inganno ha permesso ai ricorrenti di acquisire lo statuto di richiedenti l’asilo e di risiedere in Svizzera sino ad oggi. Che l’inganno non fosse particolarmente raffinato e che le autorità di polizia degli stranieri abbiano avuto occasione di scoprirlo sin dal 1989 non è di decisivo rilievo. Le conseguenze dell'inganno iniziale perdurano in effetti tuttora, permettendo ai ricorrenti, sia pure a titolo precario, l'ulteriore soggiorno in Svizzera.
Le false indicazioni date dai ricorrenti circa la loro vera identità non si sono tuttavia limitate a trarre in inganno le autorità preposte all'esame delle domande d'asilo. Indirettamente hanno tratto in inganno anche le autorità preposte al rilascio del permesso di dimora, inducendole a rilasciare l'assicurazione di cui i ricorrenti ora si prevalgono per contestare la decisione impugnata. Risulta in effetti chiaramente dagli atti che tale assicurazione è stata rilasciata in considerazione dello statuto di richiedenti l'asilo conseguito in modo fraudolento dai ricorrenti. Il preavviso favorevole al rilascio del permesso richiama infatti espressamente l'art. 17 cpv. 2 LA, che consente al Cantone di rilasciare un simile permesso ai richiedenti che hanno inoltrato la domanda d'asilo da più di quattro anni.
In tali circostanze, ben si può quindi ammettere che le false indicazioni fornite dai ricorrenti alle autorità preposte all'esame delle domande d'asilo abbiano indirettamente ingannato anche le autorità di polizia degli stranieri, inducendole a rilasciare la controversa assicurazione.
Irrilevante è il fatto che l'autorità abbia rilasciato tale assicurazione di sua iniziativa, senza esserne sollecitata da parte dei ricorrenti. E’ certo infatti che l'assicurazione è stata rilasciata in considerazione dello statuto di richiedenti l’asilo conseguito dai ricorrenti con l'inganno.
Nè giova a quest'ultimi richiamarsi al fatto che l'autorità di polizia fosse da tempo in possesso di informazioni atte a smascherare l'inganno e che l'assicurazione non sarebbe stata rilasciata se l'autorità avesse dato prova di maggior diligenza. Tali circostanze non permettono di ignorare che l'autorità in questione versava in errore sulla situazione dei richiedenti proprio a causa del raggiro che costoro avevano messo in atto fornendole false indicazioni sulla loro identità.
Parimenti, non permette di giungere a conclusioni più favorevoli ai ricorrenti il fatto che l'assicurazione in esame li abbia indotti a ritirare l’impugnativa inoltrata contro la decisione di rigetto della domanda d'asilo. A prescindere dalle inesistenti prospettive di successo di tale ricorso (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. b LA), la mala fede dei ricorrenti esclude che possano rimproverare all'autorità di essere venuta meno ad un'assicurazione rilasciata sulla base di una situazione che loro stessi avevano creato con l'inganno.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 17 LA; 9 cpv. 2 lett. a LDDS; 13 OLS; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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