AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.187
Data decisione, Autorità: 20.08.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00187
Lugano 20 agosto 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 31 luglio 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 25 luglio 1997 con cui il Presidente del Consiglio di Stato si è rifiutato di concedere all'insorgente l'effetto sospensivo al ricorso inoltrato contro la decisione 26 giugno 1997 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre per motivi di sicurezza;
vista la risposta 7 agosto 1997 del Presidente del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che, fondandosi su delle informazioni di polizia, il 13 gennaio 1989 la Sezione cantonale della circolazione decise di emanare una misura d'ammonimento nei confronti del ricorrente __________ per consumo occasionale di sostanze stupefacenti: parimenti fu imposto a quest'ultimo di presentare ogni due mesi, e per la durata di 6 mesi, un certificato medico attestante l'astinenza dal consumo di simili sostanze;
che il 9 giugno 1995, basandosi ancora una volta su delle informazioni di polizia, la Sezione della circolazione ha nuovamente provveduto ad ammonire __________ per uso occasionale di sostanze stupefacenti (in particolare cocaina), imponendo a quest'ultimo di presentare ogni due mesi, e per la durata di 12 mesi, un certificato medico attestante l'astinenza dal consumo di suddette sostanze;
che l'insorgente non è stato in grado di adempiere i citati obblighi, ragione per la quale l'autorità amministrativa con decisione 21 marzo 1996 ha risolto di revocargli la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, disponendo che un eventuale riesame del provvedimento sarebbe avvenuto solo dietro presentazione della richiesta documentazione medica attestante l'assenza di ogni forma di tossicodipendenza;
che, considerato il mutato atteggiamento del ricorrente, la Sezione della circolazione ha deciso il 13 giugno 1996 di riammettere __________ alla guida di veicoli a motore, dovendo comunque egli continuare per tre mesi a presentare ogni mese un certificato medico attestante la sua astensione dal consumo di stupefacenti;
che tuttavia, l'insorgente non ha in pratica mai presentato i certificati medici richiestigli (tranne in un caso), limitandosi per contro a inoltrare alla competente autorità (con invero scarsa frequenza e a scadenze irregolari) unicamente i risultati delle analisi delle urine;
che, preso atto di ciò, con lettera 15 gennaio 1997, l'autorità cantonale ha comunicato al ricorrente di ritenere del tutto insufficiente la documentazione medica sino ad allora presentata e gli ha prospettato la possibilità di una nuova revoca della licenza per scopi di sicurezza;
che dopo uno scambio di corrispondenza tra l'allora patrocinatore dell'insorgente e la Sezione cantonale della circolazione, quest'ultima il 31 gennaio 1997 si è dichiarata disposta a non pronunciare alcun provvedimento di revoca della licenza, a condizione che __________ si sottoponesse per tre mesi ad un periodo di intenso controllo medico, finalizzato a dimostrare, attraverso degli esami settimanali delle urine e la presentazione di un certificato medico, la sua totale indipendenza da sostanze stupefacenti;
che ancora una volta il ricorrente non ha fatto fronte agli obblighi impostigli dall'autorità cantonale, tant'è che la stessa con lettera 20 maggio 1997 lo ha diffidato, prospettandogli l'adozione di un provvedimento di revoca della licenza di circolazione a tempo indeterminato;
che la Sezione della circolazione, visto come anche il predetto avviso non avesse sortito alcun effetto positivo, richiamati gli art. 16 cpv. 1 LCS e 35 cpv. 3 OAC, ha dunque risolto il 26 giugno 1997 di revocare ad __________, a titolo preventivo e cautelativo, la licenza di circolazione a tempo indeterminato, conferendo alla risoluzione effetto immediato e sottoponendo l'eventuale riesame della stessa alla presentazione di un certificato medico che comprovi, sulla base di settimanali controlli dell'urina, l'assoluta astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti durante un periodo minimo di 6 mesi;
che contro la predetta pronuncia __________ è insorto al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento;
che con istanza provvisionale l'insorgente ha chiesto al Presidente del Consiglio di Stato di concedere l'effetto sospensivo al ricorso;
che con decisione 25 luglio 1997 il Presidente del Governo ha respinto l'istanza, reputando che la ponderazione degli interessi contrapposti giustificasse il mantenimento del diniego dell'effetto sospensivo;
che contro questa risoluzione presidenziale __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in questa sede la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso pendente davanti al Consiglio di Stato;
che l'insorgente rileva come da oramai lungo tempo sia costretto a sottoporsi regolari controlli medici, sempre con esito negativo, solo per aver ammesso, in occasione di un'inchiesta di polizia avvenuta nel 1994, di aver fatto uso di un esiguo quantitativo di cocaina; reputa pertanto il provvedimento reso dalla Sezione della circolazione del tutto sproporzionato alle circostanze ed eccessivamente restrittivo della sua libertà personale, tanto più che egli necessita dell'autovettura per poter svolgere la sua professione di consulente finanziario; aggiunge che vista l'assenza di importanti indizi che comprovino la sua pretesa inidoneità alla guida, non si giustifica affatto una revoca per motivi di sicurezza, né tantomeno in simili circostanze si può ammettere che l'immediata esecutività del predetto provvedimento amministrativo sia finalizzata a tutelare la sicurezza del traffico;
che il Presidente del Consiglio di Stato sollecita il rigetto dell'impugnativa;
Considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 10 LALCS e 21 PAmm;
che la decisione 26 giugno 1997 della Sezione della circolazione configura una revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza per un periodo indeterminato, non avendo __________ ossequiato le condizioni alle quali era stata sottoposta la sua riammissione alla guida di veicoli a motore il 13 giugno 1996 (art. 16 cpv. 1 LCS; art. 35 OAC);
che quella appena menzionata è una decisione di ritiro immediato della licenza a titolo preventivo e in quanto tale rappresenta un provvedimento di sicurezza paragonabile ad una misura provvisionale, ordinata fintanto che non saranno chiariti i motivi d'esclusione del permesso di condurre (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, III ed., ad art. 16 LCS, no. 2.2. lett. e) LCS e giurisprudenza ivi menzionata);
che per prassi costante, avallata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, i provvedimenti di revoca della licenza a scopo di sicurezza sono per principio dichiarati immediatamente esecutivi, nel senso che l'autorità che li adotta è solita togliere preventivamente l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (DTF 106 I b 117; Schaffhauser, Grundriss des schweiz. Strasseverkehrsrechts, II ed., N. 2758);
che ciò vale a maggior ragione per un provvedimento di revoca pronunciato essenzialmente a titolo cautelare, essendo tra l'altro in simili casi l'immediata esecutività degli stessi già prevista dalla legge di procedura per le cause amministrative all'art. 21 cpv. 4 ;
che l'esecutività immediata delle decisioni aventi carattere cautelare rappresenta la logica conseguenza della funzione delle stesse, le quali perseguono infatti lo scopo di conservare determinate situazioni di fatto o di diritto fino al giudizio di merito, di impedire un danno altrimenti irreparabile o (come è il caso nella fattispecie in esame) di tutelare provvisoriamente interessi giuridici minacciati (Borghi /Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 21 no. 1);
che in caso di ricorso il destinatario del provvedimento può comunque sollecitare la concessione dell'effetto sospensivo;
che la concessione dell'effetto sospensivo dipende dalla ponderazione degli interessi contrapposti (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 21, no. 1c); Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, N. 280, 169);
che, considerato il pericolo costituito dai conducenti inidonei per la sicurezza della circolazione, nel caso di revoche cautelari per scopi di sicurezza l'effetto sospensivo al ricorso va concesso soltanto quando sulla base degli atti si può ritenere che verosimilmente non sono date le premesse per adottare un simile provvedimento ;
che con la decisione impugnata il Presidente del Consiglio di Stato ha implicitamente escluso tale ipotesi;
che in effetti appare chiaramente anche da un esame sommario della documentazione agli atti che il ricorrente, il quale dopo una precedente revoca di sicurezza era stato riammesso condizionalmente alla guida con decisione cresciuta in giudicato del 13 giugno 1996, non ha per nulla adempiuto l'obbligo impartitogli in quell'occasione di comprovare mediante la produzione della necessaria documentazione medica l'effettiva estraneità al consumo di sostanze stupefacenti;
che considerate le precedenti decisioni (cresciute in giudicato) rese dalla Sezione della circolazione nei confronti dell'insorgente, nonché le circostanze che hanno portato la predetta autorità a pronunciare una nuova misura amministrativa di revoca, la deduzione operata dal Presidente del Governo di confermare l'immediata esecutività del provvedimento preventivo in oggetto appare perfettamente sostenibile;
che le contestazioni sollevate dal ricorrente con l'impugnativa pendente davanti al Consiglio di Stato non sono in effetti tali da giustificare una prognosi di esito favorevole del gravame: i sporadici esami medici effettuati dall'insorgente, benché tutti di esito negativo, non rispondono infatti a quanto preteso dalla Sezione della circolazione quale prova dell'asserita astinenza dall'uso di sostanze stupefacenti;
che stante tutto quanto precede l'immediata esecutività del provvedimento cautelare in rassegna appare senz'altro preminente rispetto agli interessi di natura personale del ricorrente;
che così stando le cose non si può certo rimproverare al Presidente del Consiglio di Stato di aver fatto un uso scorretto del potere d'apprezzamento che la legge gli riserva nell'ambito della ponderazione degli interessi contrapposti, finalizzata alla concessione dell'effetto sospensivo;
che il ricorso va dunque respinto,
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 16 cpv. 1 LCS; 35 cpv. 3 OAC; 10 LALCS; 3, 18, 21, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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