AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1997.181
Data decisione, Autorità: 28.01.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00181
Lugano 28 gennaio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 giugno 1997 di
patrocinato da: avv. __________
Contro
la decisione 30 aprile 1997 (no. 2079) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 24 gennaio 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli ha revocato il permesso di lavoro per confinanti;
vista la risposta 18 giugno 1997 del Consiglio di Stato;
richiamato il decreto 24 luglio 1997 del Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________, cittadino italiano nato nel 1946, risiede in Italia a __________, provincia di __________. Da alcuni anni svolge la propria attività professionale di infermiere presso gli __________ di __________ grazie ad un permesso di lavoro per confinanti (permesso G) rilasciatogli all'inizio del 1989 e rinnovato per l'ultima volta nel gennaio del 1997 con scadenza 12 gennaio 1998.
B. Il 17 gennaio 1997 la Polizia cantonale ha disposto degli accertamenti volti a verificare se __________ rientrasse effettivamente al proprio domicilio in Italia al termine della sua giornata lavorativa in quel di __________.
Interrogato in proposito, lo straniero ha avuto modo di dichiarare che dal mese di gennaio del 1996 pernottava pressoché regolarmente a __________ in via __________ presso un'amica e collega di lavoro, tale __________, rincasando al proprio domicilio solo durante i giorni liberi.
Sentita in proposito dalla Polizia, la __________ ha in sostanza confermato tali affermazioni.
C. Preso atto degli accertamenti esperiti dalla Polizia cantonale, con risoluzione 24 gennaio 1997 la Sezione degli stranieri ha revocato il permesso per confinanti rilasciato a __________, avendo quest'ultimo pernottato in Svizzera per ben 32 settimane (tra il gennaio 1996 e il gennaio 1997) invece di rientrare al proprio domicilio in Italia al termine di ogni turno di lavoro così come gli imponeva il particolare permesso di cui era titolare.
D. Con giudizio 30 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dallo straniero e ordinandogli di cessare la propria attività lucrativa entro il 30 giugno 1997.
Considerate tutte le circostanze del caso, il Governo ha ritenuto in sostanza che il ricorrente non si era attenuto ad una condizione impostagli all'atto della concessione del permesso, donde la legittimità della revoca pronunciata in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LDDS.
E. Contro la predetta pronunzia il soccombente è insorto davanti al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento.
In quella sede ha denunciato una violazione dell'art. 6 CEDU, non avendo avuto modo di adire a livello cantonale un tribunale indipendente e imparziale davanti al quale esporre le proprie contestazioni nell'ambito di una pubblica udienza. Ha ravvisato inoltre una lesione del suo diritto di essere sentito nella misura in cui la Sezione degli stranieri ha adottato il provvedimento di revoca del permesso senza dargli la possibilità di esprimersi preventivamente sui fatti posti a fondamento di quella decisione e senza assumere le prove testimoniali da lui indicate.
L'insorgente si è peraltro lamentato di un accertamento lacunoso della fattispecie, sottolineando che nel computo del periodo di permanenza abusiva in Svizzera non si è tenuto conto delle 5 settimane di ferie trascorse all'estero. La revoca del permesso - ha soggiunto - disattenderebbe il principio di proporzionalità.
F. Il Consiglio di Stato si è opposto all'accoglimento del ricorso riconfermandosi nelle argomentazioni contenute nella propria decisione.
G. Fondandosi sull'art. 98a OG e sulle relative disposizioni esecutive, con decreto 24 luglio 1997 il Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha trasmesso l'impugnativa a questo Tribunale per motivi di competenza e per l'emanazione del giudizio.
H. L'8 gennaio 1998 l'insorgente è stato sentito dal giudice delegato. Delle risultanze di tale audizione si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato, in diritto
Per i motivi che saranno meglio precisati in appresso il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dal ricorrente; le testimonianze offerte non appaiono infatti idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Tale censura è ormai priva d'oggetto.
In effetti, mediante decisione 24 luglio 1997 il Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha posto rimedio al vizio procedurale lamentato dal ricorrente, rinviando per giudizio l'intero incarto a questo Tribunale, il quale costituisce a non averne dubbio un'istanza giudiziaria che adempie pienamente i criteri di indipendenza ed imparzialità sanciti dalla predetta disposizione convenzionale.
Per quanto attiene più specificatamente al chiesto esperimento di una pubblica udienza ex art. 6 CEDU, l'8 gennaio 1998 il ricorrente è stato sentito dal giudice delegato dopo aver rinunciato espressamente alla facoltà di essere ascoltato dal Tribunale in corpore, cosicché anche questa lacuna è stata colmata.
I rimproveri del ricorrente, che in sostanza si duole di una violazione del diritto di essere sentito, sono infondati.
3.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 4 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.).
La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm). In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).
3.2. In esito all'apprezzamento anticipato delle prove offerte, il Governo cantonale ha implicitamente ritenuto che le chieste audizioni testimoniali non erano indispensabili ai fini del giudizio, il ricorso potendo essere "evaso sulla base degli atti, senza procedere ad ulteriore istruttoria".
Benché assai scarna, siffatta motivazione basta a giustificare la mancata audizione dei testi notificati, atteso che la documentazione agli atti relativa all'inchiesta condotta dalla Polizia cantonale, segnatamente il verbale d'interrogatorio 17 gennaio 1997 di __________, il verbale d'interrogatorio di pari data di __________ e il relativo rapporto di esecuzione 20 gennaio 1997 consentono effettivamente di farsi un'idea più che precisa circa la natura e la gravità dell'infrazione commessa dall'insorgente.
D'altra parte, davanti alle chiare, semplici e per nulla contrastanti dichiarazioni rilasciate dal ricorrente stesso e puntualmente confermate dalla teste __________, persona di certo perfettamente a conoscenza dei fatti, la decisione del Governo di emanare la propria decisione senza procedere all'assunzione di ulteriori testimonianze (la cui attendibilità sarebbe peraltro tutta da dimostrare) appare del tutto corretta.
Questo Tribunale rinuncia a sentire i testi indicati per le stesse ragioni.
3.3. Il ricorrente biasima la Sezione degli stranieri per non averlo interpellato in merito al provvedimento che intendeva pronunciare nei suoi confronti. A giusto titolo, poiché l'autorità doveva dargli la possibilità di giustificarsi verbalmente o per iscritto prima dell'emanazione della controversa decisione di revoca.
Questa manchevolezza è stata tuttavia sanata nel corso della procedura. In effetti, a prescindere dal fatto che al termine dell'interrogatorio di polizia lo straniero era stato avvertito della probabile adozione di una misura amministrativa (cfr. verbale del 17.1.1997, p. 2), __________ ha avuto ampia facoltà di esprimersi liberamente sulla questione tanto davanti al Consiglio di Stato quanto innanzi a questo Tribunale; in simili evenienze, una violazione del suo diritto di essere sentito non è affatto ravvisabile (DTF 118 Ib 120 consid. 4b e rinvii).
4.1. Il ricorrente dispone dal 1989 di un permesso per lavoratori confinanti (permesso G). Ora, giusta l'art. 23 cpv. 3 OLS i beneficiari di tale permesso possono esercitare un'attività lucrativa unicamente nella zona di frontiera e, per quanto qui più interessa, devono tornare quotidianamente al loro domicilio nella zona di frontiera contigua.
Dalle tavole processuali, in particolare dai verbali di interrogatorio 17 gennaio 1997, emerge in modo del tutto chiaro che __________ ha sistematicamente pernottato su suolo elvetico, nell'appartamento della collega __________ a __________, tra il mese di gennaio del 1996 e il mese di gennaio del 1997, rientrando in Italia in pratica soltanto durante i periodi di vacanza e gli usuali giorni di riposo settimanale.
Interrogato in merito ai suoi pernottamenti regolari e continui in Svizzera, lo straniero ha infatti confessato che "(...) dal mese di gennaio 1996 ad oggi sono rientrato in Italia solo durante i giorni liberi (circa 10 al mese). Gli altri giorni rimanevo in Svizzera e precisamente a __________ in via __________, presso una mia amica e collega di lavoro - __________ cittadina croata, in possesso del permesso di dimora annuale." Egli ha poi aggiunto che "(...) ero perfettamente a conoscenza che dovevo rientrare ogni fine turno in Italia. Ammetto che dal gennaio 1996 ad oggi sono rimasto in Svizzera per un totale di 32 settimane."
Interpellata in merito dalla Polizia cantonale, __________ ha in sostanza confermato la versione resa dall'insorgente, riconoscendo "di aver dato ospitalità ad un mio collega di lavoro e precisamente al cittadino italiano __________, dal mese di gennaio 1996 ad oggi per un totale di 32 settimane" (cfr. verbale 17 gennaio 1997 __________).
Di fronte a simili ammissioni da parte del ricorrente, puntualmente confermate dalla persona che lo ha ospitato in Svizzera, non si vede oggettivamente come egli possa sostenere che in verità i rimproveri mossi nei suoi confronti sarebbero addirittura frutto della fantasia dell'agente di polizia che ebbe modo di interrogarlo il 17 gennaio 1997. La chiarezza delle deposizioni riportate nei due suddetti verbali d'interrogatorio non lascia planare dubbi di sorta circa la veridicità delle affermazioni in essi contenute.
D'altra parte, anche qualora si volesse ritenere, come sostiene il ricorrente nel gravame, che tenuto conto delle ferie trascorse all'estero con i figli, i pernottamenti in Ticino non equivarrebbero nel loro complesso ad un periodo di 32, bensì di 27 settimane consecutive, ciò non basterebbe comunque a mutare la sostanza delle cose. Determinante nella fattispecie è esclusivamente la circostanza, esplicitamente confermata dall'insorgente e dalla sua compagna, che lungo l'arco di un intero anno (gennaio 1996 - gennaio 1997) egli ha ripetutamente disatteso l'obbligo di rientrare al proprio domicilio in Italia al termine del lavoro.
4.2. All'udienza dell'8 gennaio 1998 il ricorrente - per motivi facilmente intuibili - ha improvvisamente cambiato la propria linea di difesa. Innanzi al giudice delegato ha infatti contestato l'intero contenuto del verbale di polizia 17 gennaio 1997, qualificandolo come il frutto di un clamoroso equivoco dovuto all'emotività ed alle contingenze dell'interrogatorio; a suo dire, egli sarebbe costantemente rincasato al termine del lavoro e avrebbe pernottato presso l'amica signora __________ unicamente durante i giorni di libero (10 al mese) e le vacanze (5 settimane all'anno). La tesi, alquanto audace ma contraddittoria e volta manifestamente a far cadere tutte le infrazioni addebitategli dalla Sezione degli stranieri, non regge.
Innanzi tutto perché l'audizione ha permesso di constatare come __________ non sia di certo persona sprovveduta o incapace di comprendere alla perfezione il contenuto e la portata di un verbale d'interrogatorio intelligibile come quello sottoscritto liberamente, previa lettura, il 17 gennaio 1997.
Secondariamente perché nelle sue memorie ricorsuali (cfr. p. 10-12 dell'impugnativa al TF, segnatamente il testo in grassetto a p. 11) l'insorgente ha sempre e pacificamente ribadito la sussistenza del reato imputatogli, limitandosi a seminare incertezze circa il numero effettivo dei pernottamenti abusivi in Svizzera.
In terzo luogo perché egli non può da un lato affermare di aver trascorso le ferie all'estero al fine di intaccare l'affidabilità delle cifre riportate nel verbale di polizia e ridimensionare l'infrazione ascrittagli (cfr. p. 10 dell'impugnativa al Tribunale federale) e dall'altro sostenere di aver soggiornato durante quelle stesse vacanze a __________ per giustificare il fatto di esser stato più volte avvistato in quel luogo (cfr. verbale udienza 8.1.1998); parimenti, egli non può dichiarare in apertura d'udienza di aver pernottato dalla signora __________ solo durante tutti i giorni di libero e poco dopo riconoscere di aver approfittato di alcune di quelle stesse giornate di congedo per visitare i propri figli in Italia.
D'altro canto, __________ e __________ hanno giornate di riposo e vacanze che raramente combaciano; non si vede pertanto per quali ragioni il ricorrente avrebbe dovuto risiedere a __________ sempre e soltanto durante i suoi momenti di libero se l'amica non fruiva contemporaneamente della stessa prerogativa siccome occupata al lavoro.
Per quanto si sia sforzato di dimostrare che il contenuto del fatidico verbale di polizia 17.1.1997 è inveritiero e che il documento è stato frettolosamente firmato in un attimo di smarrimento, il ricorrente non è riuscito nel suo intento; troppe sono le contraddizioni e le incoerenze nelle quali è incappato tentando di cambiare repentinamente le carte in tavole.
5.1. L'art. 9 cpv. 2 LDDS prevede che nei casi di mancato adempimento di una delle condizioni poste all'atto del rilascio del permesso è possibile procedere ad una revoca del medesimo.
In materia di ritiro dei permessi accordati a stranieri, la LDDS conferisce dunque all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando la stessa sconfina con la propria decisione in un eccesso o in un abuso di potere.
5.2. Nella concreta fattispecie, il ricorrente beneficia di un permesso per lavoratori confinanti a far tempo dal mese di gennaio del 1989, allorquando ha iniziato la sua attività di infermiere presso gli __________ di __________.
Dagli atti non risulta che prima dei fatti qui in rassegna egli abbia avuto modo di interessare l'autorità di polizia per altre infrazioni alle norme vigenti in materia di stranieri, né tanto meno emergono elementi che permettono di concludere che sia incorso in violazioni d'altro genere dell'ordinamento giuridico svizzero.
Tuttavia, come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione impugnata, l'insorgente ha senz'altro commesso una grave irregolarità, avendo sistematicamente disatteso sull'arco di un intero anno quella che in fondo è la condizione principale che contraddistingue il permesso per frontalieri, vale a dire l'obbligo di rientrare al proprio domicilio oltre confine al termine di ogni singola giornata lavorativa trascorsa in Svizzera. Nel corso del 1996 __________ ha dunque soggiornato sul territorio svizzero alla stessa stregua di uno straniero titolare di un permesso di dimora annuale. Trattasi di un'infrazione continuata compiuta in tutta evidenza intenzionalmente, dal momento che il ricorrente non poteva obbiettivamente ignorare gli obblighi connessi con il suo statuto di lavoratore frontaliero. In assenza di valide attenuanti, questo Tribunale, valutando le prove agli atti, ritiene che non sussistano gli estremi per distanziarsi dal giudizio reso dal Governo, il quale appare come tutto sommato corretto e rispettoso del principio di proporzionalità.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 4 Cost.; 9 cpv. 2 LDDS; 23 OLS; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 31, 43, 56 e 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza __________, cittadino italiano residente __________, è tenuto a cessare la propria attività lucrativa in Ticino entro il 31 marzo 1998.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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