AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.179
Data decisione, Autorità: 26.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00179
Lugano 26 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 aprile 1997 di
__________, agente per sé ed in rappresentanza dei figli __________, __________, __________, __________ patrocinati da: avv. __________
Contro
la risoluzione 18 febbraio 1997 (n. 627) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dagli insorgenti in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata (ricongiungimento familiare);
viste le risposte:
13 maggio 1997 del Consiglio di Stato;
13 giugno 1997 dell'Ufficio federale degli stranieri (UFDS);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadina della Repubblica dominicana, é nata il __________. E' arrivata in Svizzera il 9 marzo 1992, trasferendosi subito nel nostro Cantone, ove ha soggiornato ininterrottamente fino al 9 giugno 1992: dapprima presso conoscenti a __________ in seguito presso il Garni __________ di __________ ed infine dall'amico __________ di __________. Dopo aver risieduto due giorni a __________ é rientrata in Ticino l'11 giugno 1992. L'indomani é stata verbalizzata e diffidata a lasciare il territorio elvetico da parte della polizia cantonale: l'uscita ha avuto luogo il giorno stesso. Per questi fatti l'interessata é stata condannata al pagamento di una multa di fr. 30.-- per violazione dell'art. 1 LDDS (decisione 4 febbraio 1994 del dipartimento delle istituzioni, sezione degli stranieri). In data 5 agosto 1992 l'ufficio federale degli stranieri aveva a sua volta pronunciato nei confronti di __________ un divieto d'entrata sul territorio elvetico fino al 4 agosto 1994. Quel divieto é tuttavia stato revocato il 22 gennaio 1993 per il motivo che __________ aveva contratto matrimonio con il cittadino svizzero __________ il 7 gennaio precedente. L'insorgente é indi stata messa al beneficio di un permesso di dimora valido fino all'8 dicembre 1993: permesso che é stato regolarmente prorogato annualmente, da ultimo sino all'8 dicembre 1997. Sciolto per divorzio il primo matrimonio, la ricorrente si é frattanto risposata il 28 ottobre 1995 con __________, cittadino italiano al beneficio di un permesso di domicilio, residente a __________. Da quell'unione é nato un figlio lo scorso anno.
B. a) L'8 febbraio 1996 i cittadini dominicani __________, nata il __________, __________, nato il __________, __________, nato il __________, e __________, nato il __________, hanno inoltrato innanzi al consolato generale di Svizzera a Santo Domingo, ove risiedono, una domanda volta al conseguimento dell'autorizzazione ad entrare nel nostro paese per poter vivere con la madre e qui ricorrente __________ ed il patrigno in quel di __________.
b) Con decisione 1 aprile 1996 fondata sugli art. 4 e 16 LDDS, 8 ODDS e 8 CEDU la sezione degli stranieri ha respinto le domande. In primo luogo perché non sussisteva un diritto ad ottenere un ricongiungimento familiare parziale, in secondo luogo perché la madre degli istanti e qui ricorrente __________ non aveva mai informato l'autorità di avere dei figli.
C. I menzionati istanti, tutti rappresentati da __________, sono insorti contro la decisione dipartimentale con gravame 29 aprile 1996 innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla e di rilasciare loro un permesso di dimora che li autorizzasse a vivere con la madre a __________. Con giudizio 18 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa. L'autorità di prime cure ha in particolare evidenziato che __________ si fosse separata volontariamente dai suoi figli, di cui aveva inoltre intenzionalmente sottaciuto l'esistenza alle autorità svizzere, attendendo in seguito svariati anni prima di introdurre la domanda di autorizzazione a raggiungerli in Svizzera. La decisione dipartimentale appariva pertanto legittima.
D. Con ricorso di diritto amministrativo 10 aprile 1997 __________, agente per sé ed in rappresentanza dei figli, é insorta contro la risoluzione governativa 18 febbraio 1997 innanzi al Tribunale federale, al quale ha domandato di annullarla ed inoltre di far ordine alla sezione degli stranieri di autorizzare l'entrata in Svizzera dei suoi 4 figli per poter andare a vivere con lei a __________. L'insorgente, che si é appellata agli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU, ha affermato di avere sempre mantenuto delle relazioni con i figli, affidati ad un fratello. Ha giustificato il ritardo con il quale ha sollecitato il ricongiungimento con le difficoltà incontrate nella relazione matrimoniale con __________. Ha sostenuto infine di non aver tratto alcun vantaggio dalla circostanza di aver omesso di informare le autorità sull'esistenza dei 4 figli. A quest'ultimo riguardo ha anche contestato la conformità dell'art. 8 cpv. 4 ODDS con l'art. 17 cpv. 2 LDDS.
Il Consiglio di Stato e l'ufficio federale degli stranieri hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
E. Con sentenza 18 luglio 1997 la II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha disposto la trasmissione del ricorso per evasione a questo Tribunale. Dopo aver considerato che, nella misura in cui la ricorrente invocava l'art. 8 CEDU, il gravame era ricevibile in quanto ricorso di diritto amministrativo, l'alta Corte federale ha accertato che la risoluzione governativa impugnata era stata emessa dopo l'entrata in vigore dell'art. 98a OG. Donde la necessità di preventivamente far decidere l'impugnativa da un'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza giusta il capoverso 1 della predetta disposizione. La competenza del Tribunale amministrativo é quindi stata dedotta dalla legge concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'art. 98a OG, del 12 marzo 1997, in vigore dal 9 maggio successivo, che istituisce alla cifra XVIII una normativa transitoria in materia di diritto degli stranieri.
Donde il presente giudizio.
Considerato, in diritto
"Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di diritto degli stranieri suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale é dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; é applicabile la legge di procedura per le cause amministrative."
Quella disposizione legale, che istituisce la competenza del Tribunale amministrativo a conoscere le contestazioni di decisioni governative relative al diritto degli stranieri, subordina nel contempo la competenza di questa autorità giudiziaria - e, di riflesso, la ricevibilità del gravame - alla sussistenza della possibilità di ulteriormente ricorrere sull'oggetto al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo.
1.2. Come il Tribunale federale ha avuto modo di spiegare nella sentenza di rinvio 18 luglio 1997 (consid. 2b), in materia di diritto degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo non é proponibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art. 100 lett. b n. 3 OG). L'art. 4 LDDS stabilisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii). Nel caso specifico i ricorrenti fondano le loro domande sugli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU.
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età inferiore a 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i genitori. Lo straniero che é titolare di un semplice permesso di dimora non può appellarsi a questa disposizione: non ha pertanto alcun diritto di farsi raggiungere in Svizzera dai figli (cfr. DTF inedita 19 novembre 1993 in re F. M. c. Consiglio di Stato, consid. 3c con rinvio). Per esso il ricongiungimento familiare é retto dagli art. 38 seg. OLS: disposizioni legali che tuttavia non conferiscono alcun diritto a tanto (DTF 115 Ib 3 consid. 1b). Nel concreto caso __________, madre dei ricorrenti, non possiede un permesso di domicilio ma beneficia unicamente di un permesso di dimora. Gli insorgenti non possono pertanto fondare il loro gravame sull'art. 17 cpv. 2 LDDS. Altrimenti detto, non hanno diritto ad ottenere il sollecitato permesso di dimora in base al diritto interno. La tesi contraria, che i ricorrenti pretendono di dedurre dalla possibilità loro data di appellarsi all'art. 8 CEDU, non può di tutta evidenza essere condivisa. Se pertanto la censura in rassegna fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe inammissibile in applicazione dell'art. 100 lett. b n. 3 OG. Questo significa che essa é tale anche innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri. L'irricevibilità di questa censura dispensa inoltre il Tribunale dall'esaminare la conformità dell'art. 8 cpv. 4 ODDS con l'art. 17 cpv. 2 LDDS.
1.4. Facendo riferimento alla sua prassi (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c), nella sentenza 18 luglio 1997 il Tribunale federale ha considerato che lo straniero che non é titolare di un permesso di domicilio ma che beneficia unicamente di un permesso di dimora può prevalersi dell'art. 8 CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare, solo se possiede un diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora. __________ é sposata con un cittadino italiano titolare di un permesso di domicilio: conformemente all'art. 17 cpv. 2 LDDS ha quindi il diritto di soggiornare in Svizzera. La menzionata può pertanto appellarsi all'art. 8 CEDU per farsi raggiungere nel nostro paese dai propri figli, che attualmente sono tutti di età inferiore ai 18 anni (DTF 120 Ib 262 consid. 1f con rinvii). L'alta Corte federale ha dedotto che i ricorrenti possono direttamente dedurre un diritto ad ottenere il controverso permesso di dimora dalla menzionata disposizione legale convenzionale. Donde la ricevibilità della relativa censura in sede di ricorso di diritto amministrativo in applicazione dell'art. 100 lett. b n. 3 OG e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri.
Nella menzionata sentenza di rinvio 18 luglio 1997 il Tribunale federale sembra invero aver rinunciato a richiedere, nel concreto caso, il soddisfacimento di un ulteriore requisito che la giurisprudenza dell'alta Corte ha sempre costantemente posto per poter ammettere la ricevibilità di un ricorso di diritto amministrativo fondato sulla violazione dell'art. 8 CEDU, ovvero che il legame di parentela sia intatto ed effettivamente vissuto (DTF 122 II 389 consid.1c con numerosi rinvii). In considerazione delle vincolanti istruzioni impartite dal Tribunale federale nell'anzidetto giudizio questa Corte prescinde da un approfondimento della natura e dell'intensità del legame famigliare tra i ricorrenti e la madre ai fini dell'accertamento della ricevibilità, su questo punto, dell'impugnativa.
1.5. Il ricorso é inoltre tempestivo (cfr. consid. 2 della sentenza 18 luglio 1997 del Tribunale federale) e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa può infine essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non é volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii). Inoltre, in presenza di un'ingerenza nella vita familiare giustificata ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera, ma in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero, quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa ed infine che la continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate dall'autorità (ibidem).
2.3. __________ é entrata la prima volta in Svizzera il 9 marzo 1992, rimanendovi fino al 12 giugno 1992. Vi é rientrata a titolo definitivo il 9 dicembre 1992 per convolare a nozze con il suo primo marito __________. La predetta ha lasciato tutti i quattro figli, nati da relazioni con due differenti uomini, nella Repubblica dominicana, presso il fratello __________. Questi non sono oltretutto nemmeno mai stati menzionati nei formulari che __________ aveva compilato rispettivamente sottoscritto per conseguire dapprima il permesso di dimora e successivamente l'autorizzazione a svolgere un'attività lucrativa. L'esistenza dei figli é stata indicata per la prima volta nella richiesta 5 novembre 1995 di modifica del permesso a seguito di matrimonio con __________, che aveva avuto luogo il 28 ottobre precedente. Richiesta di appena 3 mesi precedente quella inoltrata dai suoi figli di poter entrare in Svizzera per abitare con lei. __________ non ha del resto fornito nessuna informazione su quanto avvenuto tra il 1992 ed il 1995/1996. La documentazione versata agli atti nella procedura di ricorso attesta infatti l'effettuazione di versamenti al fratello e ad una conoscente che si occupa dei lavori domestici solo a partire dal 1 aprile 1995; le bollette telefoniche, dagli importi senz'altro elevati, riguardano il solo 1996 e la corrispondenza ricevuta dai figli data del settembre dello stesso anno.
2.4. Sulla scorta delle premesse fattuali che precedono é da escludere che l'art. 8 CEDU imponga il rilascio delle controverse autorizzazioni od anche solo appaia violato.
Intanto __________ é partita volontariamente dalla Repubblica Dominicana ed altrettanto volontariamente si é separata dai quattro suoi figli. Alla stessa non spetta quindi di principio un diritto di rivendicare la loro presenza e residenza in Svizzera in applicazione dell'art. 8 CEDU.
In ogni caso anche qualora si dovesse ritenere la sussistenza di simile diritto, il controverso rifiuto di autorizzazione di entrare in Svizzera che ha colpito i suoi figli appare conforme all'art. 8 cpv. 2 CEDU. I ricorrenti sono infatti nati e cresciuti nella Repubblica Dominicana, dove possiedono anche i legami sociali e culturali. Da oramai almeno quasi 5 anni vivono con lo zio, fratello della madre: rapporto che non ha fino ad oggi dato adito a problemi di sorta e che può pertanto continuare a sussistere. I ricorrenti non hanno del resto nemmeno lontanamente reso verosimile od anche solo affermato la sussistenza di interessi familiari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego d'entrata trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato alla luce delle predetta normativa convenzionale (cfr. la giurisprudenza citata sub 2.2.). Questa soluzione si impone a maggior ragione per quanto concerne i due figli maggiori __________, nata il __________, ed __________, nato il __________, di quasi 18 rispettivamente 17 anni d'età: per essi sussistono fondati motivi per dubitare che la loro venuta in Svizzera poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia e non risponda piuttosto semplicemente al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica.
Ai fini del giudizio non appare pertanto nemmeno necessario valutare la portata dell'omissione da parte di __________ di indicare l'esistenza dei figli nelle svariate richieste di permesso sottoposte all'autorità competente in materia di polizia degli stranieri fino al 5 novembre 1995 così come del fatto che la predetta abbia inoltre atteso tre anni a sollecitare la controversa autorizzazione d'entrata. Omissioni cui le autorità inferiori avevano conferito una rilevanza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 17 LDDS, 8 CEDU, 3, 18, 28, 43 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 600.--, é posta a carico dei ricorrenti in solido.
Contro la presente decisione, nella misura in cui é fondata sul diritto pubblico federale, é dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster