AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.178
Data decisione, Autorità: 03.02.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00178
Lugano 3 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 aprile 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 18 febbraio 1997, no. 626, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 11 aprile 1996 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri si è rifiutato di rilasciargli un permesso di domicilio per stabilirsi a __________ (cambiamento di Cantone);
vista la risposta 7 maggio 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________, cittadino italiano nato nel 1972, è al beneficio di un permesso di domicilio rilasciatogli dal Canton Argovia con scadenza del termine di controllo al 31 ottobre 1995.
Il 14 agosto 1995 il ricorrente ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni, sezione degli stranieri, il permesso di trasferire il suo domicilio in Ticino, ove intendeva stabilirsi per lavorare.
L'autorità cantonale ha respinto la domanda con decisione 11 aprile 1996, ritenendo che le numerose condanne penali subite dal richiedente per infrazioni alla legge sulla circolazione stradale ed alla legge sugli stupefacenti ne giustificassero il rigetto.
B. Con giudizio 18 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.
In sostanza, il Governo ha condiviso l’assunto dell’autorità dipartimentale.
C. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si è aggravato davanti al Tribunale federale chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio del permesso denegato.
In sostanza, l'insorgente rileva di essere nato in Svizzera, di essere totalmente integrato, di aver commesso reati di modesta gravità, in epoca relativamente remota, di non aver subito ulteriori condanne dopo il 1993, di aver trovato un lavoro stabile in Ticino e di non aver alcun legame con la sua terra d'origine.
Fa altresì presente che in Italia verrebbe chiamato al servizio di leva.
D. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
E. Preso atto dell'entrata in vigore dell'art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98 a OG del 12 marzo 1997, che attribuisce al Tribunale cantonale amministrativo competenze giurisdizionali in materia di polizia degli stranieri, il Tribunale federale ha trasmesso l'impugnativa a questo tribunale per l'emanazione del giudizio.
Considerato, in diritto
In questa materia, il ricorso contro il rilascio o il rifiuto di permessi è proponibile soltanto se il diritto federale conferisce allo straniero un diritto all'ottenimento (art. 100 lett. b n. 3 OG).
Secondo l'art. 4 LDDS (RS 142.20) l'autorità cantonale decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione dei permessi di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a e rinvii).
1.2. L'art. 1 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541) prevede che i cittadini italiani siano trattati nel medesimo modo degli svizzeri in ogni Cantone della Confederazione. Precisa inoltre che "i cittadini dei due Stati, non meno che le loro famiglie, quando si uniformino alle leggi del paese, potranno liberamente entrare, viaggiare, soggiornare e stabilirsi in qualsivoglia parte del territorio, senza che dei passaporti e dei permessi di dimora e per l'esercizio di loro professione siano sottoposti a tassa alcuna, onere o condizione fuor di quelle cui sottostanno i nazionali" (art. 1).
A tal proposito va rilevato che i trattati ancora in vigore conclusi anteriormente alla prima guerra mondiale sono interpretati, per consenso tacito e reciproco di entrambi gli Stati contraenti, come applicabili unicamente a cittadini in possesso di un permesso di domicilio (cfr. DTF 119 IV 65 consid. 1a pag. 67, 106 Ib 125 consid. 2b pag. 127).
Nella fattispecie, __________ è titolare di un permesso di domicilio rilasciatogli dal Canton Argovia. Conformemente all'art. 1 del Trattato citato, egli ha pertanto un diritto all'ottenimento di un permesso di domicilio del Cantone Ticino.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
2.2. Giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS il permesso di domicilio si estingue in seguito ad espulsione o a rimpatrio. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, per l'adempimento di tale premessa, non è necessario che i provvedimenti citati siano effettivamente pronunciati: è sufficiente che siano soddisfatte le condizioni indispensabili alla loro emanazione, le quali sono fissate agli art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 3 LDDS (cfr. DTF 105 Ib 234 pag. 236).
Conformemente a tali norme, l'espulsione può essere pronunciata quando lo straniero è stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS) e quando la misura è adeguata all'insieme delle circostanze. Di particolare rilevanza, da quest’ultimo profilo, sono la colpa dell'interessato, la durata del suo soggiorno in Svizzera e il pregiudizio che egli o la sua famiglia subirebbero con l'espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). Se l'espulsione si rileva legalmente giustificata ma inopportuna, le autorità cantonali si limiteranno a minacciarla (art. 16 cpv. 3 seconda frase ODDS). Va poi osservato che esiste un motivo di espulsione ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS solo se le circostanze giustificano l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e non semplicemente da un singolo Cantone: è di conseguenza irrilevante sapere se egli può tornare nel Cantone da cui proviene (DTF 105 Ib 234 pag. 236 RDAT 1993 II N. 54). Nel valutare l'adeguatezza dell'espulsione, l'autorità deve quindi paragonare la situazione dell'interessato nel Cantone in cui questi intende trasferirsi con quella che sussisterebbe nell'eventualità di un suo allontanamento dalla Svizzera.
2.3. In linea di principio, la legalità dell'espulsione va esaminata in base alle circostanze esistenti al momento dell'emanazione della sentenza di ultima istanza (DTF 114 Ib 1 consid. 3b pag. 4). Nondimeno, se un'espulsione è giustificata dalla situazione esistente al momento in cui è stata ordinata, essa può essere annullata solo nel caso che intervengano fatti nuovi di particolare importanza. Al riguardo non basta comunque che tra l'emanazione della decisione dell’autorità di polizia degli stranieri e quella delle istanze di ricorso l’insorgente si sia comportato in modo ineccepibile. Diversamente gli si offrirebbe la possibilità di modificare a suo favore i fatti determinanti già attraverso la semplice impugnazione del provvedimento di espulsione.
A partire dal 1990 il ricorrente è incappato in una serie di condanne penali. Dapprima per reati riferiti alla circolazione stradale (7.11.90: multa di fr. 700.-; 18.9.91: multa di fr. 200.-; 14.11.91: multa di fr. 450.-; 22.1.92: multa di fr. 200.--). Poi, a partire dai 20 anni, per infrazione della LFStup (3.4.92: multa di fr. 600.-; 11.5.92: 14 giorni di detenzione e multa di fr. 1'000.-).
A causa di quest’ultima condanna, è stato ammonito una prima volta dalla polizia degli stranieri del canton Argovia con decisione 11 maggio 1992.
Il 21 gennaio 1993 il ricorrente è stato condannato dal Bezirksgericht di __________ a 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente, per violazione ripetuta e qualificata, rispettivamente per violazione semplice della LFStup. In seguito a questa nuova condanna, la polizia degli stranieri del canton Argovia l’ha nuovamente ammonito con risoluzione 9 settembre 1993.
Ancora quell'anno il ricorrente è tuttavia ricaduto nel consumo di stupefacenti. Per queste nuove infrazioni alla LFStup gli sono infine state inflitte ulteriori due multe di fr. 150.- (21.10.93) e di fr. 250.- (10.11.93).
Da allora, fatta eccezione per una nuova condanna per infrazione alla LCS (multa per eccesso di velocità), il ricorrente non sembra aver più avuto a che fare con la giustizia penale.
Alla fine del 1993 si è trasferito in Ticino per lavorare come garzone presso il ristorante __________ di __________.
In concreto, già la condanna a 14 giorni di detenzione cumulata con una multa di 1’000.- fr. per violazione qualificata della LFStup è atta a dar luogo ad una provvedimento di espulsione giusta l’art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS. I reati per i quali è stato punito configurano in effetti crimini o delitti e non semplici contravvenzioni. A maggior ragione è atta a dar luogo ad un simile provvedimento la successiva condanna a 18 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente, irrogata dal Bezirksgericht di __________ il 21 gennaio 1993 per violazione aggravata e semplice della LFStup.
Resta nondimeno da esaminare se l'insieme delle circostanze giustifichi l'espulsione (art. 11 cpv. 3 LDDS) e quindi il rifiuto del permesso di trasferire in Ticino il suo domicilio.
Di principio, lo straniero che ha commesso un reato e che ha trascorso tutta la sua vita in Svizzera ha un eminente interesse ad essere risocializzato nel nostro paese (DTF 4.5.90 in re B. non pubblicata). Tale principio è stato riconosciuto anche in due sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, concernenti l'applicazione dell'art. 8 CEDU (RS 0.101). In entrambi i casi è stato ritenuto che l'espulsione dell'interessato non costituiva una misura necessaria alla salvaguardia dell’ordine pubblico (RDAT 1993 II n. 54; DTF 12.5.93 in re P. non pubblicata).
Ai fini del giudizio, occorre considerare che il ricorrente è nato e cresciuto in Svizzera, dove ha frequentato le scuole e dove attualmente lavora.
Queste radici relativamente profonde con il nostro paese ed i labili legami che l’insorgente intrattiene invece con la sua terra d'origine, la Sicilia, permettono di ritenere importante il suo interesse a continuare a risiedere in Svizzera. Non va tuttavia dimenticato che l’insorgente è venuto in Ticino nel preciso intento di tagliare i ponti con il passato, con l’ambiente nel quale è cresciuto e con la scena della droga che frequentava nel cantone da cui proviene. Queste circostanze ed il fatto che l’insorgente sembra addirittura aver rotto ogni rapporto con i famigliari residenti oltralpe portano a relativizzare ampiamente il suo interesse a rimanere nel nostro paese ai fini di una risocializzazione. Del resto, egli non possiede un legame particolarmente intenso con il Cantone Ticino, essendo nato e cresciuto nel Canton Argovia. Dall'altra parte, non può essere sottovalutato l'interesse pubblico ad un suo allontanamento dal nostro paese. Il rischio di recidiva, paventato dalle precedenti istanze, non appare invero trascurabile. Il fatto che il ricorrente segua tuttora una terapia sostitutiva a base di metadone non permette in particolare di ritenere che si sia ormai definitivamente affrancato dalla schiavitù della droga e che i reati per i quali è stato condannato siano la conseguenza di un semplice ed irripetibile sbandamento giovanile.
In simili circostanze, pur tenendo conto del fatto che in caso d’espulsione il ricorrente potrà andare incontro a certe difficoltà soprattutto a causa dell’obbligo di leva che non ha ancora assolto, non si può affermare che il provvedimento censurato proceda da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che la legge conferisce all'autorità di polizia degli stranieri. Il ricorrente non deve infatti necessariamente ritornare in Sicilia
Orbene, benchè opinabile, la decisione censurata non procede , a mente di questo tribunale, da un esercizio abusivo del potere d’apprezzamento che la legge riserva all’autorità di polizia in ordine alla valutazione dell’adeguatezza dell’espulsione. Ritenendo che in caso di espulsione il ricorrente non verrebbe a trovarsi in una situazione sostanzialmente diversa da quella in cui si trova attualmente in Ticino, l'autorità ha adottato una decisione tutto sommato sostenibile. Non si può invero rimproverarle di aver abusato del suo potere d’apprezzamento per aver considerato che la situazione del ricorrente nell’eventualità di un suo allontanamento dalla Svizzera non sarebbe stata sostanzialmente diversa da quella in cui questi sarebbe venuto a trovarsi nel caso di un suo trasferimento in Ticino. Il fatto che il canton Argovia sia giunto ad una conclusione diversa, limitandosi ad ammonire il ricorrente, non contrasta con le conclusioni alle quali sono pervenute le autorità ticinesi. In effetti, ben si può ammettere che un’espulsione da quel cantone verso l’Italia avrebbe posto il ricorrente in una situazione del tutto diversa da quella che viene invece a determinarsi in seguito al rifiuto di stabilirsi in Ticino.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU, 8,9,10, 11 LDDS; 16 ODDS; 100 OG; 1 LTA 98a OG; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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