AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.176
Data decisione, Autorità: 15.09.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00176
Lugano 15 settembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 aprile 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la risoluzione 5 marzo 1997 del Consiglio di Stato (no. 1075) che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 3 dicembre 1996 della Sezione della circolazione in materia di continuazione della formazione per l'ottenimento della licenza di condurre categoria F e di eventuale rilascio della licenza per allievo conducente categoria B o A1;
vista la risposta 7 maggio 1997 del Consiglio di Stato;
vista la sentenza 10 luglio 1997 del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________, nato il __________, ha sostenuto per ben tre volte l'esame teorico necessario per l'ottenimento della licenza di allievo conducente nella categoria F, senza mai riuscire a superare la suddetta prova.
Preso atto di ciò, la Sezione cantonale della circolazione ha quindi provveduto a sottoporre l'insorgente ad un esame psicologico sommario (test di Beck). Visto l'esito positivo di tale test, __________ è quindi stato ammesso per una quarta volta all'esame teorico di guida, che tuttavia non è ancora stato in grado di superare.
A questo punto, dietro richiesta della competente autorità cantonale, il ricorrente si è sottoposto ad un esame psicotecnico, il cui esito è riassunto nel rapporto 21 settembre 1996 (in atti) allestito dallo psicologo del traffico lic. psic. __________.
B. Senza esperire ulteriori formalità o accertamenti, con lettera 3 dicembre 1996, la Sezione della circolazione, fondandosi sulle emergenze del rapporto peritale sopra citato, ha comunicato al ricorrente di non ritenere attualmente realizzati i presupposti affinché egli continui la formazione per l'ottenimento della licenza di condurre categoria F nonché per rilasciargli una licenza di allievo conducente nelle categorie B oppure A1. Inoltre l'autorità amministrativa ha messo in evidenza come dalla perizia sia pure emerso che il ricorrente faccia uso di sostanze stupefacenti.
In considerazione di tutto ciò la Sezione della circolazione ha quindi disposto che un'eventuale richiesta per l'ottenimento di una licenza d'allievo conducente potrà essere presa in considerazione solo dopo che __________ avrà compiuto il ventesimo anno d'età e dietro presentazione di un certificato medico attestante, a seguito di almeno 3 controlli mensili dell'urina, che egli non ha più fatto uso di sostanze stupefacenti durante almeno 3 mesi consecutivi e che non è dipendente dal consumo di dette sostanze.
C. Con giudizio 5 marzo 1997, il Consiglio di Stato ha confermato la predetta pronuncia della Sezione della circolazione, reputando la stessa del tutto legittima e giustificata.
In particolare l'Esecutivo cantonale ha ritenuto il provvedimento in oggetto perfettamente coerente con quanto emerge dalla perizia allestita dal lic. psic. __________.
D. Seguendo i rimedi di diritto indicati nella predetta decisione governativa, __________ ha impugnato la stessa davanti al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo datato 11 aprile 1997.
Davanti alla somma istanza giudiziaria federale, il ricorrente ha innanzitutto censurato una violazione dell'art. 6 cifra 1 CEDU, non avendo egli potuto beneficiare a livello cantonale della possibilità di adire un tribunale indipendente ed imparziale, in grado di garantirgli una pubblica udienza.
L'insorgente ha pure lamentato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti rilevanti da parte delle istanze inferiori, avendo quest'ultime - a torto - dato per acquisito che egli sia un tossicomane e che come tale non adempia alle condizioni poste dalla legislazione federale per usufruire di una licenza di condurre veicoli a motore.
Da ultimo __________ ha criticato sotto il profilo della proporzionalità il provvedimento adottato nei suoi confronti, sostenendo che nel caso concreto non si giustifica affatto una misura tanto restrittiva.
E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, se del caso, più in avanti.
F. Con sentenza 10 luglio 1997, il Tribunale federale ha disposto la trasmissione del suddetto gravame al Tribunale cantonale amministrativo per motivi di competenza.
L'alta Corte federale ha infatti considerato che la risoluzione governativa impugnata dal ricorrente è stata resa il 5 marzo 1997, ossia allorquando era da tempo scaduto il termine del 15 febbraio 1997 assegnato ai Cantoni per adeguare le loro legislazioni alle esigenze procedurali previste dall'art. 98a OG e che pertanto, in virtù di detta norma, prima di approdare al Tribunale federale la contestazione avrebbe dovuto essere esaminata e decisa da un'istanza giudiziaria cantonale. Sempre secondo il Tribunale federale, il fatto che al momento dell'emanazione della suddetta pronuncia governativa la legislazione cantonale ticinese in materia di circolazione stradale non fosse ancora stata adeguata alle esigenze procedurali previste dall'art. 98a OG, non bastava ancora a liberare il Consiglio di Stato dall'obbligo di rispettare la norma appena menzionata, offrendo all'interessato la possibilità di ricorrere ad un istanza giudiziaria cantonale.
In considerazione delle scelte operate dal legislatore ticinese, il quale con la novella legislativa del 9 maggio 1997 ha introdotto la facoltà di impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni rese dal Governo cantonale in materia di provvedimenti amministrativi fondati sulla LCS e sulle relative ordinanze di esecuzione, l'Alta Corte federale ha quindi rinviato il gravame introdotto da __________ a questo Tribunale affinché ne sia evaso il merito.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva del ricorrente è pacifica (art. 43 PAmm).
Il gravame in oggetto va pure considerato tempestivo, essendo lo stesso stato introdotto in tempo utile all'istanza incompetente (Tribunale federale) indicata dal Consiglio di Stato, la quale ha poi provveduto a trasmetterlo d'ufficio a questo Tribunale.
Di conseguenza il ricorso 11 aprile 1997 di __________ è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria, disponendo il Tribunale cantonale amministrativo di sufficienti elementi per deciderne il merito (art. 18 PAmm).
2.1. Nella misura in cui la suddetta norma convenzionale dispone l'obbligo di istituire la possibilità di ricorrere ad un istanza giudiziaria imparziale e indipendente, le critiche avanzate dal ricorrente sono in tutti i casi divenute prive di oggetto, in quanto, rinviando la causa in oggetto a questo Tribunale, la suprema Corte federale ha provveduto a sanare un eventuale vizio procedurale in tal senso.
2.2. Nella misura in cui invece detto articolo istituisce il diritto per le parti di essere sentite nell'ambito di un'udienza pubblica, la censura non ha affatto perso di attualità ed è meritevole di approfondimento, dovendosi qui verificare se è dovere del Tribunale cantonale amministrativo quello di offrire al ricorrente una simile opportunità.
L'art. 6 cifra 1 CEDU trova applicazione soltanto laddove si tratta di decidere della determinazione di diritti e doveri di carattere civile o della fondatezza di un accusa penale.
Ora, traendo spunto dai principi e dalle considerazioni sviluppate dal Tribunale federale in una recente sentenza relativa ad una revoca della licenza di condurre per motivi di sicurezza (DTF 122 II 464 e segg.), questo Tribunale ritiene di dover concludere che il provvedimento litigioso pronunciato nei confronti del ricorrente non rientra in nessuna delle due categorie di procedimenti appena menzionate e che pertanto __________ non ha la facoltà di prevalersi nel presente ambito della precitata disposizione convenzionale.
Infatti, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, nella risoluzione 3 dicembre 1996 della Sezione della circolazione è assente ogni finalità repressiva, prevedendo la stessa una misura di sicurezza, adottata sia a tutela della sicurezza del candidato conducente stesso, sia a tutela della sicurezza del traffico. Inoltre nella misura in cui la decisione litigiosa non limita l'insorgente nello svolgimento di un'attività direttamente necessaria all'esercizio della sua professione, egli non può neppure sostenere di essere stato toccato nei suoi diritti e doveri di carattere civile, ai sensi della norma appena citata. __________ non può dunque dedurre dalla suddetta norma convenzionale alcun diritto ad una pubblica udienza.
Al di là di tutto ciò, questo Tribunale ritiene di avere tutti gli elementi per poter decidere nel merito senza dover procedere ad un audizione personale del ricorrente il quale ha avuto ampiamente modo di esporre le sue ragioni davanti alle diverse istanze di giudizio.
Infatti, se da un lato è senz'altro vero che al momento di inoltrare ricorso davanti al Consiglio di Stato egli non aveva avuto modo di consultare e di prendere posizione sulla perizia allestita dallo psicologo del traffico, dall'altro lato si deve però ammettere che tale manchevolezza è stata sanata nel corso di procedura dal Governo cantonale stesso, il quale ha trasmesso al patrocinatore di __________ una copia del suddetto rapporto, assegnandogli un termine per presentare un nuovo allegato processuale a completazione del gravame precedentemente inoltrato.
A tale proposito occorre infatti ricordare che la costante prassi del Tribunale federale considera sanata la lesione del diritto di essere sentito, inteso quale facoltà del cittadino di potersi esprimere preventivamente all'emanazione di una decisione che lo concerne, quando l'interessato ha avuto tale possibilità in sede di ricorso, davanti ad un'autorità munita di piena cognizione (DTF 118 Ib 120 e segg., consid. 4b e rinvii) quale è il Consiglio di Stato (art. 56 PAmm).
Le due predette licenze possono essere rilasciate soltanto se il richiedente ha già compiuto l'età minima stabilita mediante ordinanza dal Consiglio federale, non è affetto da malattia o infermità fisiche o psichiche che gli impediscono di condurre con sicurezza un veicolo a motore, non è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuire l'idoneità alla guida e se dà quale conducente, garanzia di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi (art. 14 cpv. 2 LCS).
Prima di rilasciare una licenza per allievo conducente occorre procedere ad un esame sommario della vista e dell'udito del candidato; se la sua idoneità fisica o psichica suscita dubbi, egli sarà inviato da un medico di fiducia o da un istituto specializzato designato dall'autorità cantonale (art. 7 cpv. 1 OAC).
La licenza di condurre è inoltre rilasciata solo se dall'esame ufficiale a cui si è sottoposto il candidato risulta che egli conosce le norme della circolazione ed è in grado di condurre con sicurezza i veicoli per i quali la licenza richiesta vale (art. 14 cpv. 1 LCS).
Il candidato che non supera per tre volte l'esame (teorico o pratico) di conducente per ragioni non imputabili ad una formazione insufficiente, può essere ammesso ad un nuovo esame soltanto sulla base di una perizia favorevole di uno psicologo del traffico (art. 23 cpv. 3 OAC).
Come accennato in narrativa, la Sezione della circolazione, preso atto dei ripetuti insuccessi collezionati dal ricorrente nell'affrontare le prove teoriche di guida a cui aveva partecipato nonché della perizia sostanzialmente negativa allestita il 21 settembre 1996 dallo psicologo del traffico lic. psic. __________, ha deciso il 3 dicembre 1996 di sospendere momentaneamente (vale a dire sino al compimento, ormai prossimo, del ventesimo anno di età) la procedura per il rilascio a __________ di una licenza per allievo conducente nelle categorie F, B e A1. Considerato inoltre quanto emerso dal colloquio tra lo psicologo del traffico e l'insorgente riguardo al consumo da parte di quest'ultimo di sostanze stupefacenti, l'autorità amministrativa ha subordinato l'eventuale rilascio di una licenza d'allievo conducente alla prova, attestata da almeno 3 controlli mensili delle urine, che non vi è stato più alcun uso delle suddette sostanze durante almeno tre mesi consecutivi, e che non sussiste in concreto alcuna tossicodipendenza.
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la decisione resa dalla Sezione della circolazione non presta il fianco ad alcun genere di critica.
6.1. Per quanto concerne la momentanea sospensione della formazione per l'ottenimento di una licenza di condurre categoria F, il provvedimento appare pienamente giustificato dall'atteggiamento, con il quale __________ ha affrontato per ben quattro volte, senza mai superarlo, l'esame teorico di guida. Risulta infatti dalla perizia del lic. psic. __________ che l'insorgente, pur avendone le facoltà intellettuali, denota un approccio pigro e svogliato verso tutto quanto richiede da lui un minimo di impegno. Senza tradire questa suo atteggiamento fondamentalmente neghittoso, l'insorgente si è presentato per ben quattro volte agli esami teorici di guida senza essersi mai preso la briga di studiare. Un comportamento di questo tipo induce effettivamente a credere che al momento attuale il ricorrente, malgrado l'età, non sia ancora in grado di affrontare con la dovuta serietà la preparazione teorica necessaria all'ottenimento di una licenza di allievo conducente categoria F.
Di conseguenza, appare del tutto corretta e la decisione di momentaneamente sospendere la formazione del ricorrente, nella speranza che con il trascorrere del tempo e il raggiungimento del ventesimo anno d'età il soggetto in questione possa acquisire un grado di maturità tale da finalmente indurlo ad affrontare gli esami di guida con maggiore serietà ed impegno. L'estensione della misura alla sospensione della formazione per l'ottenimento delle licenze per allievo conducente nelle categorie A1 e B si impone, visto che al momento in cui la stessa è stata resa, l'insorgente era già diciottenne e quindi avrebbe potuto intraprendere i passi necessari per richiedere il permesso di guidare veicoli appartenenti alle due suddette categorie.
Inoltre il provvedimento in oggetto risulta tutto sommato contenuto sotto il profilo della sua durata, ragione per la quale va senz'altro considerato come rispettoso del principio di proporzionalità.
6.2. La risoluzione 3 dicembre 1997 della Sezione della circolazione non appare censurabile neppure in punto all'obbligo posto a carico di __________ di fornire, in caso di una futura richiesta di rilascio di una licenza di circolazione, la prova medica attestante la sua estraneità al consumo di sostanze stupefacenti
Infatti, benché dagli atti non risulti affatto che il ricorrente sia un tossicodipendente, non si può certo ignorare che egli ha esplicitamente ammesso davanti allo psicologo del traffico di fare uso con una non meglio precisata frequenza di sostanze stupefacenti verosimilmente leggere. Ora, in simili circostanze, si deve riconoscere che sussistono sufficienti elementi per considerare il ricorrente come un soggetto a rischio sotto questo punto di vista: ben si giustifica pertanto che l'autorità cantonale, facendo uso delle facoltà d'indagine medica che l'art. 7 cpv. 1 OAC le concede, possa pretendere che qualora __________ dovesse di nuovo richiedere il rilascio di una licenza di condurre, egli dovrà dimostrare l'assenza degli impedimenti contemplati dall'art. 14 cpv. 2 lett. c) LCS al rilascio del suddetto permesso.
L'eventuale annullamento del provvedimento in questa sede non porterebbe sotto il profilo pratico alcun giovamento al ricorrente il quale, già sulla base di quanto sino ad ora emerso sul suo conto, non potrebbe in ogni caso beneficiare di nessun tipo di licenza di condurre se non dopo approfonditi accertamenti medici ordinati dall'autorità cantonale.
La misura adottata dalla Sezione della circolazione va dunque chiaramente nell'interesse dell'insorgente: la stessa incide inoltre in misura limitata sulla sua sfera personale, di modo che anche sotto l'aspetto della proporzionalità non risulta censurabile.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 cifra 1 CEDU; 14 cpv. 1 e 2 LCS; 7 cpv. 1, 23 cpv. 3 OAC; 10 cpv. 2 LALCS; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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