AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.175
Data decisione, Autorità: 23.10.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00175
Lugano 23 ottobre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 luglio 1997 di
Comune di __________
contro
la risoluzione 9 luglio 1997 (n. 3453) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 14 marzo 1997 dell'insorgente contro la deliberazione 27 febbraio 1997 del consiglio consortile del consorzio protezione civile regione del __________ concernente la nomina della delegazione consortile;
viste le risposte:
5 agosto 1997 del Consiglio di Stato
6 agosto 1997 del Consorzio protezione civile regione del
6 agosto 1997 del municipio di __________
7 agosto 1997 del municipio di
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, In fatto
A. Il consorzio protezione civile regione del __________ é un consorzio di comuni ai sensi della legge sul consorziamento dei comuni del 21 febbraio 1974 (LCCom). Il relativo statuto é stato approvato dalla sezione degli enti locali il 31 ottobre 1996. Ha per scopo la preparazione, l'organizzazione e l'esercizio in comune, nel territorio giurisdizionale dei comuni consorziati, di tutti i servizi della protezione civile in conformità alle vigenti disposizioni federali e cantonali in materia, mediante un'unica organizzazione di protezione civile regionale (art. 1 dello statuto). Dello stesso fanno parte i comuni di __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (art. 4 dello statuto).
B. Il 27 febbraio 1997 ha avuto luogo la seduta costitutiva del consiglio consortile del consorzio in esame. All'ordine del giorno figurava, quale trattanda n. 6, la nomina della delegazione consortile, composta di 7 membri. La ripartizione dei seggi, proporzionale ai gruppi componenti il consiglio consortile (art. 19 cpv. 1 LCCom), era la seguente: 4 membri al gruppo PLR, 2 a quello PPD ed 1 al gruppo PS. I membri dei gruppi PLR e PS sono stati eletti in forma tacita (art. 19 cpv. 2 LCCom). Sono pertanto risultati eletti per il gruppo PLR __________ di __________, __________ di __________, __________ e __________ di __________, per il gruppo PS __________ di __________. Il gruppo PPD ha invece presentato 3 candidature a fronte di 2 seggi, per cui é stato necessario procedere ad un'elezione a scrutinio segreto (art. 19 cpv. 1 LCCom), che ha dato il seguente risultato: 25 voti sono andati a __________ di __________, 15 voti a __________ di __________, mentre che __________ di __________ ha raccolto 11 voti. Sono pertanto stati proclamati eletti __________ e __________. La delegazione consortile é pertanto risultata composta da 4 membri di __________ e da 1 membro ciascuno dei comuni di __________, __________ e __________.
C. a) Con ricorso 14 marzo 1997 il comune di __________ é insorto contro la predetta deliberazione innanzi al Consiglio di Stato, eccependo una violazione dell'art. 18 cpv. 3 LCCom, giusta il quale "di regola, un comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri della delegazione" consortile. Poiché nel concreto caso non sussistevano motivi validi per scostarsi dalla regola generale, il ricorrente ha chiesto all'autorità di ricorso ovvero di annullare l'intera elezione, costringendo il consiglio consortile ad effettuarne una nuova, ovvero di dichiarare eletto il candidato __________ di __________ in luogo e vece di __________ di __________.
b) Con risoluzione 29 gennaio 1997 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, avallando la deroga al principio sancito all'art. 18 cpv. 3 LCCom disposta dal consiglio consortile. Dopo aver ricordato le finalità della disposizione, il Governo ha argomentato che lo statuto consortile non ne riprendeva il contenuto, che gli eletti avevano tutti alle spalle un'esperienza per lo meno quadriennale in seno alla delegazione consortile e che il consiglio consortile aveva voluto operare delle scelte indipendentemente dal domicilio dei candidati, in base alle conoscenze specifiche dei singoli ed alla loro disponibilità ad assumere gli oneri legati all'esercizio della carica: lo confermava il fatto che la città di __________ disponeva di soli 9 membri (su 30) in seno allo stesso.
F. Il comune di __________ é insorto contro il menzionato giudicato governativo davanti a questo Tribunale con ricorso 18 luglio 1997. L'insorgente, che ribadisce le domande formulate innanzi all'istanza inferiore, critica partitamente le motivazioni addotte dal Governo per tutelare la deroga al principio del divieto, per un comune, di conseguire la maggioranza assoluta dei seggi in seno alla delegazione consortile.
Il Consiglio di Stato, il consorzio e taluni comuni - tra cui quello di __________ - hanno sollecitato la reiezione del gravame. La maggior parte dei comuni si é tuttavia rimessa al giudizio del Tribunale.
Considerato, In diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 38 LCCom, art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é tempestivo (art. 38 LCCom, art. 213 cpv. 2 LOC) e la legittimazione del comune ricorrente é certa (art. 38 LCCom, art. 209 lett. b LOC). Il gravame é pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Organi obbligatori di un consorzio sono il consiglio consortile, la delegazione consortile e la commissione della gestione (art. 13 cpv. 1 LCCom). La delegazione consortile si compone di un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri (art. 18 cpv. 1 LCCom). Essa viene eletta tra i membri del consiglio consortile da parte del consiglio consortile stesso, nella seduta costitutiva, a scrutinio segreto e proporzionalmente ai gruppi che lo compongono (art. 19 cpv. 1 LCCom). L'elezione avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi (art. 19 cpv. 2 LCCom). Di regola, un comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri della delegazione (art. 18 cpv. 3 LCCom). Quest'ultima disposizione, non prevista a livello di messaggio governativo, é stata introdotta dalla commissione speciale per il consorziamento dei comuni, che ha voluto riprendere anche per la delegazione consortile il divieto, per un comune, di disporre della maggioranza assoluta sancito per il consiglio consortile all'art. 14 cpv. 3 LCCom (RVGC, sess. ordinaria autunnale 1973, pag. 716): divieto inteso ad evitare che un comune popoloso o più forte degli altri abbia a dominare il consorzio, cui si può tuttavia derogare "a dipendenza di situazioni locali" (RVGC cit., pag. 698 in alto).
2.2. L'art. 21 cpv. 1 dello statuto del consorzio in esame precisa che il numero dei membri della delegazione consortile é di 7.
3.2. Una decisione in deroga è volta a contenere nel singolo caso la durezza e le soluzioni manifestamente inopportune della regolamentazione legale (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband N. 37 B I; Scolari, Diritto amminsitrativo, parte generale, N. 222 segg.). Di natura discrezionale, la deroga è legittima solo se poggia su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico o privato molto importante e speciale ed infine ossequia gli altri principi del diritto amministrativo, segnatamente quello della proporzionalità (Knapp, Précis de droit administratif, N. 1387, 1388, 1390-1392). Una norma che istituisce una deroga non deve, in principio, essere interpretata né restrittivamente né estensivamente, bensì secondo il suo senso e scopo (Rhinow/Krähenmann, op. cit., N. 20 B III b). Per il rimanente il quesito di sapere se sussiste una situazione eccezionale legittimante una decisione in deroga è questione di diritto, quello di sapere in che modo tenerne conto è questione d'apprezzamento (Rhinow/Krähenmann, N. 66 B III): quest'ultimo aspetto, contrariamente al primo, può pertanto essere censurato da parte del Tribunale solo nella misura in cui l'autorità inferiore sia incorsa in un abuso od eccesso del potere d'apprezzamento (art. 61 PAmm).
4.2. Il risultato dell'elezione della delegazione consortile disattende quanto dispone l'art. 18 cpv. 3 LCCom, dal momento che 4 membri della delegazione consortile sono domiciliati a __________. Donde il ricorso del comune di __________ al Consiglio di Stato. Per giustificare quell'esito, in sede di osservazioni 26 marzo 1996 la delegazione consortile ha presentato una serie di motivazioni, che sono state in sostanza fatte proprie, in maniera acritica, dal Governo per respingere il gravame. Il Consiglio di Stato ha argomentato che lo statuto consortile non riprendeva il contenuto dell'art. 18 cpv. 3 LCCom, che gli eletti avevano tutti alle spalle un'esperienza per lo meno quadriennale in seno alla delegazione consortile e che il consiglio consortile aveva voluto operare delle scelte indipendentemente dal domicilio dei candidati, in base alle conoscenze specifiche dei singoli ed alla loro disponibilità ad assumere gli oneri legati all'esercizio della carica: lo confermerebbe il fatto che la città di __________ dispone di soli 9 membri (su 30) in seno allo stesso.
4.3. Detti argomenti non permettono tuttavia, di tutta evidenza, di accreditare la sussistenza, nel concreto caso, di una situazione eccezionale legittimante una deroga al principio stabilito all'art. 18 cpv. 3 LCCom. Il fatto che lo statuto del consorzio non riprenda espressamente il divieto sancito dalla testé menzionata disposizione legale non ha nessuna rilevanza. Del pari, la circostanza secondo cui gli eletti (ai fini del giudizio interessano solo quelli domiciliati a __________) abbiano già un'esperienza per lo meno quadriennale in seno alla delegazione consortile e delle conoscenze specifiche della materia non permette loro di vantare un qualche diritto preferenziale alla rielezione; del resto, anche il candidato (di __________) escluso poteva vantare quei requisiti. Il fatto poi che l'elezione sia stata fatta sulla base della disponibilità dei singoli ad assumere degli oneri legati all'esercizio della carica é categoricamente smentito - semmai simile affermazione corrisponda al vero - dal fatto che anche quest'ultimo candidato sarebbe stato disponibile a svolgere quel compito. Nella fattispecie non sussisteva pertanto nessun valido motivo per dover irrinunciabilmente chiamare a far parte della delegazione consortile ben 4 membri della città di __________. Avvalorano ulteriormente e inappellabilmente questa conclusione sia il fatto che la città di __________ dispone di soli 9 membri (su 30) nel consiglio consortile sia quello, affermato dalla stessa città nelle osservazioni presentate innanzi al Consiglio di Stato, secondo cui la sua partecipazione si situa attorno al 40% degli oneri consortili a partire dal 1997.
Il ricorso del comune di __________ deve pertanto essere accolto e la risoluzione governativa impugnata annullata. L'insorgente sottopone, a questo punto, due alternative circa le possibili conseguenze dell'accoglimento del suo gravame: ovvero annullare l'intera elezione, costringendo il consiglio consortile ad effettuarne una nuova, ovvero di dichiarare eletto il candidato __________ di __________ in luogo e vece di __________ di . Quest'ultima soluzione appare però improponibile, poiché pregiudica chi viene nominato a seguito di vera e propria elezione a scrutinio segreto () rispetto a chi viene scelto in forma tacita (gli altri 3 membri di __________). In virtù del principio di uguaglianza, nessuna forma di elezione deve invece avere la priorità sull'altra. Nel concreto caso non appare però nemmeno necessario dover adottare la seconda, più drastica alternativa evocata dal comune di , tendente al rifacimento integrale dell'elezione della delegazione consortile. In effetti giusta l'art. 6 RLCCom questa elezione deve avere luogo in applicazione analogica degli art. 56 LOC e 6 cpv. 3 e 4 del relativo decreto di applicazione, concernenti l'elezione delle commissioni in regime di consiglio comunale. Il rinvio é riferito alle norme degli or abrogati LOC 1950 e decreto esecutivo di applicazione 1950, corrispondenti agli attuali art. 73 cpv. 1, 2 e 5 LOC 1987. La giurisprudenza relativa alle dette, ora abrogate disposizioni aveva avuto modo di precisare che la designazione dei membri delle commissioni avveniva, in principio, senza votazione, poiché la loro designazione spettava ai rispettivi gruppi rappresentati in consiglio comunale: la funzione di quest'ultimo consesso si esauriva pertanto, su questo oggetto, nel prendere atto dei nominativi dei prescelti annunciati dai rispettivi capigruppo. Una votazione del Legislativo era dunque necessaria solo quando il numero dei membri designati dai gruppi differisse da quello dei seggi (cfr. RDAT 1976 N. 10, pag. 8, 1981 N. 125, pag. 44, STA inedita 15.12.1986 in re P. e llcc., consid. B; inoltre il rapporto della commissione della legislazione sulla nuova LOC 1987, in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1986, pag. 1820). Quegli insegnamenti sono ora consegnati all'art. 73 cpv. 6 LOC 1987. Vista l'identità delle due legislazioni, non é nemmeno necessario risolvere a titolo preliminare il quesito a sapere se il rinvio di cui all'art. 6 RLCCom debba ancora valere nei confronti della LOC 1950 (come dovrebbe essere in principio; cfr. RDAT 1989 N. 12 consid. 2.2.) oppure di quella del 1987: quest'ultima ipotesi é ad ogni buono confortata dagli aggiornamenti dei rinvii alla LOC 1987 introdotti dal Gran Consiglio nella LCCom con decreto legislativo 16 dicembre 1991, in vigore dal 1 marzo 1992 (BU 1992, 63). Ciò premesso, rilevato che il solo vizio riscontrato nell'elezione della delegazione consortile consiste nell'eccedenza di un membro i, applicando per analogia i principi posti dalla giurisprudenza ed attualmente codificati all'art. 73 cpv. 6 LOC 1987 come se i membri di questa città formassero gruppo di tra di loro, il consiglio consortile dovrà procedere con ulteriore votazione a scrutinio segreto, ovvero con le stesse modalità dell'elezione prevista all'art. 19 cpv. 1 LCCom, all'eliminazione del membro della città di __________ che riceverà il minor numero di voti. Il gruppo cui appartiene l'escluso avrà a questo punto il diritto di proporre un nuovo membro, purché non domiciliato a __________, che completerà il collegio con elezione tacita. Dovendosi quindi semplicemente continuare le operazioni di elezione, il Tribunale non può annullare la nomina della delegazione consortile effettuata il 27 febbraio 1997, che deve essere considerata solo incompleta ma sicuramente valida fino al punto in cui si é arrestata; la delegazione in carica dovrà tuttavia provvedere a ripristinare la legalità nei modi appena ricordati non appena possibile, ma al più tardi in occasione della sessione ordinaria autunnale del consiglio consortile, che per statuto deve avere luogo il terzo lunedì di dicembre (cfr. art. 14 dello stesso). Del pari il Tribunale rinuncia ad annullare l'elezione di __________ a presidente della delegazione consortile effettuata dal consiglio consortile alla trattanda successiva. Detta elezione andrà semmai rifatta nell'ipotesi in cui __________ dovesse risultare escluso dal novero dei membri eletti inviati dalla città di __________, dopo l'esperimento della completazione della procedura di elezione della delegazione consortile.
Il Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio, non essendo in discussione interessi economici degli enti pubblici che sono parte alla lite (art. 28 PAmm). Del pari non vengono assegnate ripetibili al comune di __________, che non si é avvalso del patrocinio di un legale (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14, 18, 19, 38 LCCom, 6 RLCCom, 56 LOC 1950, 6 DELOC, 73, 208, 209, 213 LOC 1987, 3, 18, 28, 60 PAmm
dichiara e pronuncia
§. E' annullata la risoluzione 9 luglio 1997 (n. 3453) del Consiglio di Stato.
§ Alla delegazione consortile in carica é fatto ordine di promuovere la procedura di completazione della sua elezione da parte del consiglio consortile come disposto al consid. 5 del presente giudizio.
Non si preleva una tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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