AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.174
Data decisione, Autorità: 26.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00174
Lugano 26 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sull'istanza di ricusa del Consiglio di Stato 19 luglio 1997 di
viste le osservazioni 5 agosto 1997 del Consiglio di Stato
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l'ing. __________, cittadino italiano nato il __________ ad __________, è entrato in Svizzera il 3 maggio 1994, stabilendosi a __________;
che a partire da quella data egli ha beneficiato di un permesso di dimora annuale (tipo "B") per potere svolgere l'attività di direttore amministrativo della succursale di __________ della __________, ditta allora attiva nel campo dello studio, della produzione, del commercio e della distribuzione di software informatico;
che con lettera 22 maggio 1995, l'ing. __________ ha comunicato all'Ufficio degli Stranieri di __________ di avere pure assunto la direzione della __________, ditta con sede a __________ pure attiva nel campo della produzione e della commercializzazione di prodotti informatici;
che nella primavera del 1995 le autorità hanno quindi provveduto a rinnovargli di un altro anno il permesso di dimora quale direttore delle due suddette società.
che il 14 agosto 1995 __________ ha lasciato la direzione della __________: il 29 marzo 1996 quella della ditta __________, di __________; entrambe le società sono poi fallite il 3 maggio e rispettivamente il 5 giugno 1996;
che, in seguito a questi avvenimenti, l'istante si è trovato a partire dalla primavera del 1996 senza alcuna attività occupazionale: ciononostante la polizia degli stranieri gli ha rinnovato a due riprese (l'ultima delle quali il 17 marzo 1997) il permesso di dimora in Svizzera per la ricerca di un posto di lavoro;
che, riferendosi al fallimento della __________, il 9 gennaio 1997 l'ing. __________ ha notificato al Consiglio di Stato una pretesa di risarcimento di fr. 10'000'000.-- nei confronti del Cantone per presunte irregolarità da parte di pubblici agenti nello svolgimento delle loro funzioni;
che il Governo cantonale ha respinto la predetta domanda di risarcimento, contestando qualsiasi responsabilità dell'ente pubblico per i fatti che hanno condotto al fallimento della succitata società;
che con raccomandata 8 luglio 1997, la Sezione degli stranieri ha comunicato al ricorrente di aver deciso che, al momento della scadenza (prevista per il 2 maggio 1998), non verrà più rinnovato il permesso di dimora annuale di cui attualmente egli beneficia; a giustificazione di ciò la predetta autorità cantonale ha essenzialmente addotto il fatto che l'ing. __________, entrato in Svizzera nel 1994 per motivi di lavoro, si trova da ormai lungo tempo senza nessuna occupazione: non sussisterebbe dunque più alcun motivo che giustifichi la sua presenza su suolo elvetico; la Sezione degli stranieri ha altresì precisato che un'eventuale istanza volta ad ottenere il rinnovo o il rilascio di un nuovo permesso di dimora non avrà alcun effetto sospensivo per quanto attiene all'obbligo di lasciare il territorio svizzero;
che contro il predetto atto, __________ è insorto direttamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e formulando pedissequa domanda di ricusa dell'intero Consiglio di Stato quale prima istanza ricorsuale; a sostegno di quest'ultima richiesta argomenta che il Governo cantonale non può essere investito del merito della vertenza in rassegna, essendo tutt'ora aperta con il Consiglio di Stato ticinese una vertenza relativa ad una pretesa di risarcimento danni da lui avanzata nei confronti dello Stato in base alla legge sulla responsabilità degli enti pubblici;
che, chiamato ad esprimersi limitatamente all'istanza di ricusa formulata dal __________, il Consiglio di Stato ne ha chiesto la reiezione, non sussistendo a suo parere nessun motivo che possa giustificare un simile atto.
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data giusta l'art. 32 cpv. 2 PAmm, avendo l'istante chiesto la ricusa dell'intero Consiglio di Stato a statuire sull'impugnativa inoltrata avverso la risoluzione 8 luglio 1997 della Sezione degli stranieri;
che un'istanza di ricusa del Consiglio di Stato, quale autorità ricorsuale di prima istanza, si giustifica soltanto allorquando è dato un contenzioso di diritto amministrativo definito mediante decisione, in merito al quale il medesimo Governo cantonale sarebbe per legge tenuto a statuire;
che traendo spunto da quanto dispone l'art. 5 PA, dottrina e giurisprudenza definiscono il concetto di decisione come un atto di imperio individuale che si rivolge al privato e che regola in modo obbligatorio e vincolante un rapporto giuridico concreto di diritto amministrativo (RDAT 1986 no. 28, consid. 3 a) e riferimenti);
che per costante giurisprudenza non costituiscono una decisione nel senso appena citato del termine semplici avvisi, comunicazioni, informazioni, orientazioni, direttive o avvertimenti (Rhinow/ Krähnmann, Schweizerisches Verwaltungsrechtspflege, Ergänzungsband, Nr. 35 B IIc) e riferimenti);
che la decisione della Sezione degli stranieri circa il rinnovo o meno del permesso di dimora presuppone l'esistenza di una preventiva istanza dello straniero intesa per l'appunto ad ottenere un prolungamento della propria autorizzazione di soggiorno su suolo svizzero ("si tratta di una cosiddetta mitwirkungsbedürftige Verfügung");
che pertanto in questi casi l'autorità amministrativa non può statuire d'ufficio, ma solo se provocata da una richiesta di rinnovo inoltrata dallo straniero (B. Knapp, Précis de droit administartif, IV ed., no. 980);
che in ogni caso la Sezione degli stranieri è tenuta a pronunciarsi su simili questioni, tenendo conto di quella che è la situazione dello straniero al momento in cui quest'ultimo ha presentato la domanda di rinnovo del permsesso;
che nel caso di specie __________, il quale beneficia di un permesso di dimora valido sino al 2 maggio 1998, non ha ancora richiesto il rinnovo dello stesso, potendo presentare un'istanza in tal senso soltanto 15 giorni prima della data di scadenza del permesso (art. 9 cpv. 1 del DE concernente il registro centrale degli stranieri);
che pertanto malgrado la terminologia utilizzata e l'indicazione dei rimedi di diritto, la lettera 8 luglio 1997 della Sezione degli stranieri con cui si prefigura all'ing. __________ il mancato rinnovo del permesso di dimora non disponendo di una attività lavorativa, non può affatto essere considerata come una decisione impugnabile, dovendo semmai essere considerata come un semplice preavviso negativo ad una possibile (ma non certa) futura richiesta di rinnovo del permesso di dimora annuale da parte dello straniero;
che quale semplice preavviso il predetto scritto della Sezione degli stranieri, quantomeno singolare per forma e contenuti, non esplica in sostanza alcun effetto giuridico, né tantomeno influisce sui diritti e i doveri dell'ing. __________, il quale, all'avvicinarsi della scadenza del suo permesso di dimora, potrà normalmente chiederne il rinnovo secondo le modalità previste dalla legislazione in materia e, in caso di rifiuto, impugnare la decisione chiedendo che alla stessa sia conferito effetto sospensivo;
che in conclusione, accertato come nella fattispecie in esame non sussista all'indirizzo di __________ alcun atto impugnabile, l'istanza di ricusa del Consiglio di Stato va considerata irricevibile in quanto priva d'oggetto: infatti non è possibile ricusare un'autorità di giudizio allorquando non sussiste neppure un oggetto sul quale la stessa dovrebbe statuire;
che vista la particolarità della fattispecie e il fatto che __________ è stato indotto ad adire questo Tribunale dalle fallaci indicazioni contenute nello scritto 8 luglio 1997 della Sezione degli stranieri, si rinuncia a prelevare una tassa di giustizia e ad incassare le spese di procedura;
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 32, 60 PAmm
dichiara e pronuncia:
L'istanza è irricevibile.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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