AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.172
Data decisione, Autorità: 10.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00172
Lugano 10 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 luglio 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 2 luglio 1997 (no. 3280) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la risoluzione 22 maggio 1997, con la quale la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per un periodo di sei mesi;
vista la risposta 24 luglio 1997 del Consiglio di Stato,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel pomeriggio del 5 giugno 1996, poco dopo le ore 14.15, il ricorrente __________ circolava sulla corsia nord-sud dell'autostrada A13, nel tratto tra __________ e __________, alla guida di un autovettura marca Deimler, targata __________.
Giunto in territorio di __________ l'insorgente è stato inseguito da un veicolo di servizio della Polizia cantonale grigionese equipaggiato con un registratore della velocità del tipo Provida OFMET. Con l'ausilio di questa apparecchiatura, gli agenti inseguitori hanno potuto accertare che __________ aveva circolato su di un tratto di strada lungo 2'701 m ad una velocità media di 154,63 km/h (pari ad una velocità punibile di 144 km/h), per poi percorrere altri 1,374 m ad una velocità media di 170, 80 km/h (pari ad una velocità punibile di 156 km/h). Il tutto laddove vige un limite di velocità di 100 km/h.
B. a) In seguito a questi avvenimenti, con sentenza 22 gennaio 1997 il Kreisgerichtsausschuss di __________ ha condannato __________ a 40 giorni di prigione, sospesi condizionalmente per un periodo di 4 anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 2'000.--, oltre alle tasse di fr. 850.-- e alle spese di giudizio di fr. 850.--, per grave violazione alle regole della circolazione.
La decisione, resa in applicazione degli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCS, non è stata impugnata, per cui la stessa risulta essere cresciuta in giudicato.
b) Atteso l'esito del procedimento penale, la Sezione della circolazione del Cantone Ticino, con decisione 22 maggio 1997 ha risolto di revocare all'insorgente la licenza di condurre veicoli a motore per un periodo di sei mesi, in considerazione della gravità delle infrazioni commesse e dei suoi numerosi precedenti, che lo fanno risultare recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c) LCS.
C. Con ricorso 5 giugno 1997 __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento della predetta decisone di revoca della licenza.
In quella sede egli ha sostanzialmente contestato il metodo utilizzato nell'occasione dalla Polizia cantonale grigionese per accertare l'infrazione commessa rilevando in particolare:
l'assenza di una base legale per i controlli di velocità tramite veicoli inseguitori;
una disparità di trattamento tra il cittadino e l'agente inseguitore che, pur commettendo il medesimo eccesso di velocità del conducente inseguito, non é oggetto di un procedimento penale;
l'assenza di un interesse pubblico che legittimi questo metodo di accertamento della velocità, nonché la sua pericolosità.
A sostegno di quest'ultima argomentazione ha postulato l'assunzione agli atti della documentazione relativa ad un non meglio precisato incidente della circolazione in cui sarebbe incorso un veicolo della polizia ticinese dotato di radar mobile durante un controllo della velocità mediante inseguimento.
D. Con giudizio 2 luglio 1997 il Consiglio di Stato ha respinto il suddetto gravame, confermando in tal modo il provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione della circolazione.
Il Governo cantonale ha rilevato che per i fatti in rassegna il ricorrente è stato condannato penalmente con sentenza 22 gennaio 1997 del Kreisgerichtsausschuss di __________, cresciuta in giudicato. Evidenziando come l'autorità amministrativa sia di regola vincolata all'accertamento dei fatti operato in sede penale, il Consiglio di Stato non ha ravvisato nel caso in esame motivi sufficienti per scostarsi dalle risultanze del giudizio penale e per procedere all'assunzione delle prove offerte dal ricorrente.
Per il resto l'Esecutivo cantonale ha considerato corretta, adeguata e proporzionata alle circostanze la durata del periodo di revoca stabilito dalla Sezione della circolazione, in considerazione del fatto, tra l'altro, che __________ è recidivo in materia.
E. Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Sostiene che il principio secondo cui l'autorità amministrativa deve attenersi al giudizio penale non é assoluto.
Ripropone in sostanza le medesime contestazioni già sollevate davanti al Consiglio di Stato. Chiede di essere sentito in contraddittorio con l'agente della polizia grigionese che era alla guida del veicolo di servizio con il quale è stata rilevata l'infrazione e che venga richiamata agli atti la documentazione relativa ad un incidente della circolazione nel quale sarebbe rimasto coinvolto un veicolo della Polizia cantonale ticinese impegnato ad eseguire un controllo della velocità tramite inseguimento. Tale documentazione permetterebbe di dimostrare la pericolosità, e quindi pure l'illiceità, di questo genere di controlli.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che si riconferma nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza che si renda necessario procedere all'assunzione delle prove notificate dal ricorrente che non appaiono invero idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 PAmm). In merito a quest'ultimo aspetto si impone comunque di precisare quanto segue.
1.1. Come accennato in narrativa, il ricorrente contesta sostanzialmente il metodo con il quale le autorità di polizia hanno accertato i fatti posti a fondamento del provvedimento di revoca della licenza qui in rassegna.
Giova a questo proposito succintamente ricordare che gli art. 106 cpv. 1 LCS, 97 cpv. 1 ONC, 133 OAC e 115 OSS costituiscono con ogni evidenza una base legale sufficiente per le direttive tecniche volte a regolamentare i controlli della velocità nella circolazione stradale.
Per quanto concerne il metodo utilizzato nell'occasione per accertare l'infrazione commessa dall'insorgente, occorre dire che il Tribunale federale ha già affrontato e risolto la questione relativa all'impiego di veicoli inseguitori da parte delle autorità di polizia in una sentenza che risponde inequivocabilmente alle svariate censure sollevate dal ricorrente (cfr. STF 22 luglio 1992 in re X, pubblicata in forma riassuntiva in JdT 1993 I 766 e segg.). In quell'occasione l'alta Corte federale ha avuto modo di precisare in modo chiaro ed inequivocabile che la raccolta di prove relative a superamenti della velocità mediante l'uso di radar mobili montati su veicoli inseguitori non è affatto illecita come pretende il ricorrente, dal momento che in questi casi l'agire della polizia è giustificato da un sufficiente interesse pubblico. Secondo l'alta Corte federale infatti, la repressione di questo genere di infrazioni contribuisce in modo importante a migliorare la sicurezza del traffico: i rischi generati da tale metodo di controllo sono dunque largamente compensati dai benefici che ne derivano per la sicurezza del traffico.
Alla luce di questa giurisprudenza, si deve pertanto concludere che non soltanto le principali censure sollevate con il gravame in esame sono da respingere integralmente, ma anche che non è necessario dar seguito alla richiesta del ricorrente di richiamare agli atti la documentazione relativa ad un non meglio precisato incidente della circolazione accaduto ad un "veicolo-civetta" della Polizia cantonale ticinese, dato che comunque da un tale atto istruttorio non sortirebbero elementi rilevanti per l'evasione del presente ricorso.
1.2. Resta ancora da aggiungere che il Tribunale federale ha recentemente avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 e seg., (consid. 3a) che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove, come nella presente fattispecie, la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto allestito da un agente della Polizia cantonale.
Ciò è il caso in particolare laddove l'interessato sapeva, o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere (come nel caso in oggetto) che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
Nella presente fattispecie, il ricorrente ha di fatto accettato la condanna pronunciata nei suoi confronti il 22 gennaio 1997 dalle autorità penali grigionesi, non avendo impugnato tale decisione davanti alle istanze di giudizio superiori.
In simili circostanze, il ricorrente non è più legittimato a rimettere in discussione fatti già definitivamente accertati in quella sede.
A tutto questo si deve aggiungere che con il ricorso in esame, egli non apporta nuovi elementi di fatto che, se considerati dall'istanza penale, avrebbero condotto quel procedimento ad avere un esito differente da quello che poi ha avuto, ma si limita a proporre l'assunzione di quelle prove (audizione in contraddittorio degli agenti denuncianti) che aveva omesso di produrre nel corso del procedimento penale a suo carico, nel chiaro intento di rimettere ora in discussione fatti ormai già definitivamente accertati in quella sede.
Né tantomeno si può ritenere che l'apprezzamento delle prove operato dalle istanze penali per ciò che concerne la velocità contrasti con le misurazioni agli atti, dalle quali si può dedurre che senz'altro __________ ha circolato nelle circostanze di luogo e di tempo sopra riferite ad un'andatura media di 144 prima e 156 km/h poi (già dedotta la tolleranza) su di un tratto autostradale in cui vige il limite di 100 km/h.
In conclusione non sono dunque date le premesse per scostarsi dagli accertamenti operati dall'autorità penale.
La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCS).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCS; 33 cpv. 2 OAC).
La durata del provvedimento non può in ogni caso essere inferiore ad un periodo di sei mesi se la licenza gli deve essere revocata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art. 17 cpv. 1 lett. c) LCS).
Qualora venga accertato un superamento chiaramente superiore a 30 km/h del limite di velocità le competenti autorità cantonali sono obbligate a revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a) LCS, senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso ( DTF 119 Ib 145, consid. 2a; 118 IV 188, consid. 2b).
Considerati i principi giurisprudenziali sopra esposti la revoca della licenza di condurre si impone dunque come una misura amministrativa obbligatoria.
__________ non è dunque affatto persona che gode di buona reputazione quale conducente di veicoli a motore; anzi, i numerosi precedenti a suo carico dimostrano semmai una sua spiccata propensione ad infrangere le regole della circolazione ed una scarsissima capacità di ravvedimento.
Da quanto appena esposto emerge inoltre che egli è chiaramente recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c) LCS, essendo trascorsi solo 14 mesi tra il momento in cui si sono svolti i fatti qui in esame e il termine del precedente periodo di revoca.
Già questo basta a giustificare la durata del provvedimento litigioso; durata che - va sottolineato - è comunque stata contenuta al minimo previsto dalla legge per i casi di recidiva, mentre che la gravità dell'infrazione commessa, nonché la totale assenza di attenuanti a favore del ricorrente avrebbero anche potuto giustificare una misura amministrativa più severa. Malgrado ciò la decisione impugnata merita di essere integralmente confermata. Infatti, tenuto conto della gravità dell'infrazione, della colpa effettiva, dei precedenti e dell'assenza di ogni necessità a far uso del veicolo per motivi professionali, la commisurazione della durata del periodo di revoca operata dalle precedenti istanze appare tutto sommato ancora conforme al diritto ed adeguata alle circostanze.
Stante tutto quanto precede, il gravame va dunque respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 16 cpv. 3 lett. a), 17 cpv. 1 lett. c), 32 cpv. 2 e 3, 90 LCS; 4a cpv. 1 e 5 ONC, 30 cpv. 2 OAC; 10 LALCS; 3, 18, 31, 60, 61, 62, PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.-- (mille) sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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