AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.168
Data decisione, Autorità: 26.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00168
Lugano 26 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 luglio 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 25 giugno 1997 (no. 3161) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 5 maggio 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli ha revocato il permesso di dimora annuale;
viste le risposte:
18 luglio 1997 del Consiglio di Stato;
3 settembre 1997 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è un cittadino della ex Jugoslavia nato a __________ il 14 giugno 1970.
Nel gennaio del 1993 è penetrato illegalmente in Ticino, ove ha svolto attività professionale abusiva a dispetto di una decisione 13 luglio 1992 della Sezione degli stranieri che gli aveva negato la possibilità di lavorare nel nostro paese. Ricondotto alla frontiera, il 22 marzo 1993 ha tentato nuovamente di varcare il confine cantonale, ma è stato respinto alla dogana di Chiasso. Nell'aprile dello stesso anno ha cercato invano di ottenere un permesso di lavoro e di dimora quale stagionale.
Ottenuto un visto dal Consolato svizzero di __________, lo straniero è rientrato in Svizzera il 26 agosto 1993 per contrarre matrimonio. In effetti, il 28 agosto successivo ha sposato a __________ la connazionale __________, titolare di un permesso di domicilio, ottenendo così un permesso di dimora annuale che è stato prorogato a più riprese, l'ultima volta nell'agosto del 1996 con scadenza 25 agosto 1997.
Dall'unione coniugale, attualmente compromessa, è nato il __________ il figlio __________.
B. Il 13 gennaio 1997 la signora __________ ha segnalato alla Sezione degli stranieri che in costanza di matrimonio il marito l'aveva sempre maltrattata, obbligandola ad adire la Pretura di Faido prima (settembre 1994) e quella di Bellinzona poi (maggio 1995) per un tentativo di riconciliazione e l'adozione di provvedimenti cautelari a tutela della sua integrità. La consorte ha pure fatto sapere di avere in corso una procedura di divorzio, di aver dovuto collocare il figlio in una casa protetta a causa delle minacce di rapimento proferite dal padre, di non essere mai riuscita ad incassare gli alimenti fissati dal Pretore e di aver interrotto ogni relazione con il marito dal gennaio del 1996.
C. Il 13 febbraio 1997 __________ ha notificato un cambiamento di indirizzo alla Sezione degli stranieri. In data 5 maggio 1997 quest'ultima ha emanato una decisione del seguente tenore:
"Avevate ottenuto un permesso di dimora per ricongiungimento familiare. Considerato che dal mese di gennaio 1997 vivete separato e che per il vostro matrimonio sono sorti problemi che hanno richiesto l'intervento dei competenti servizi sociali, il motivo per il quale vi era stato accordato il permesso è venuto a decadere.
Art. 4, 9, 12, 16 e 17 LDDS.
Art. 8 ODDS.
Siete tenuto a lasciare il territorio del Canton Ticino al più tardi entro il 31 maggio 1997, notificando la vostra partenza all'Ufficio regionale degli stranieri competente."
D. Con giudizio 25 giugno 1997 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________ e ordinandogli di lasciare il territorio del Canton Ticino entro il 30 settembre 1997.
In sostanza, l'autorità di ricorso di prime cure ha annotato che lo straniero era stato posto al beneficio di un permesso di dimora al fine di vivere con la moglie; la separazione intervenuta tra i coniugi farebbe pertanto venir meno il presupposto che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso in applicazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS.
Ponderati accuratamente gli interessi pubblici e privati in gioco, il Governo ha concluso che il ricorrente non poteva prevalersi con successo neppure del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU per opporsi alla separazione dal figlio e mantenere il permesso di dimora.
E. Contro la predetta pronunzia il soccombente si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora.
L'insorgente ha sollecitato innanzi tutto l'adozione di misure provvisionali urgenti volte ad impedire il suo allontanamento dal Cantone in litispendenza di ricorso.
Nel merito, ha contestato partitamente le tesi governative sostenendo che l'unione coniugale sussiste tuttora, quanto meno giuridicamente, ed una riconciliazione con la moglie non può essere a priori esclusa; prova ne sia che dopo l'inoltro della petizione di divorzio 20.2.1996 i coniugi sono tornati a vivere insieme fin verso la fine del 1996.
D'altra parte, a mente dell'insorgente la decisione impugnata violerebbe l'art. 8 CEDU, atteso come egli possa vantare un profondo, effettivo e stretto legame con la propria famiglia (in particolare con il figlio __________) e di riflesso con il nostro paese; il suo allontanamento dal Ticino gli impedirebbe di rendere visita al bambino, che è ancora in tenera età ed abbisogna della presenza del padre.
F. Il Consiglio di Stato, e per esso il Servizio dei ricorsi, si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuta la Sezione degli stranieri, con argomentazioni che saranno riprese - ove occorresse - nei considerandi che seguono.
Considerato, in diritto
Giusta l'art. 100 lett. b cifra 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce alcun diritto.
Nel caso di specie non occorre tuttavia accertare se il ricorrente ha diritto al rilascio di un permesso, poiché a ben guardare la controversa decisione 5 maggio 1997 adottata dalla Sezione degli stranieri si configura alla stregua di una vera e propria revoca del permesso valido sino al 25 agosto 1997 che __________ deteneva in quel momento. Posto che contro questo genere di provvedimenti è proponibile ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 101 lett. d OG; STF 6 marzo 1997 in re D., consid. 1b e rinvii, in particolare DTF 99 Ib 4 consid. 2; Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, p. 118), anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è certamente data.
Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Di primo acchito, il gravame sembrerebbe ormai privo d'oggetto nella misura in cui il permesso revocato a __________ è scaduto il 25 agosto 1997. Sennonché il ricorrente ha ancora un interesse pratico attuale all'annullamento del giudizio impugnato. In effetti, se la revoca dovesse risultare infondata, di riflesso lo straniero avrebbe il diritto di vedersi rinnovato il permesso di dimora; meglio detto, la Sezione degli stranieri non potrebbe negargli la proroga in base ai motivi che l'avevano indotta ad emanare la querelata decisione di ritiro.
Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS, il permesso di dimora può essere revocato quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del permesso; gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).
Entrato in Svizzera per contrarre matrimonio con una connazionale al beneficio di un permesso di domicilio, __________ ha ottenuto un permesso di dimora in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, norma ai sensi della quale lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme, ovvero formano una comunione domestica effettiva e realmente vissuta.
Nell'evenienza concreta, non v'è dubbio che attualmente __________ non vive più con la moglie: i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con decreto 18 maggio 1995 della Pretura di Bellinzona, hanno esperito invano un tentativo di conciliazione il 22 giugno 1995, si stanno dando battaglia nell'ambito di una causa di divorzio promossa dalla moglie con petizione 20 febbraio 1996 e per ammissione del ricorrente medesimo hanno cessato qualsiasi forma di convivenza a far tempo perlomeno dal mese di novembre 1996.
Venuta meno la comunione domestica tra gli sposi, è svanito pure lo scopo del soggiorno di __________ in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora. E' quindi a giusto titolo che la Sezione degli stranieri ha disposto nei confronti dello straniero una revoca del permesso sulla base dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS. Le ipotetiche prospettive di riconciliazione ventilate dall'insorgente non consentono di approdare a miglior conclusione, dato che determinante ai fini del giudizio quo alla fondatezza del controverso provvedimento è la certa quanto palese situazione di disunione tuttora in essere tra i coniugi.
D'altra parte, il permesso di cui __________ era titolare è comunque scaduto il 25 agosto scorso e l'odierna mancanza di una comunione domestica realmente vissuta con la moglie osta irrimediabilmente alla sua proroga in difetto dell'ormai nota condizione di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS.
Sennonché, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 1, 118 Ib 145). E' quanto sostiene il ricorrente, affermando che i suoi rapporti con il figlio __________ sono costanti, assidui ed effettivamente vissuti. La realtà dei fatti sembra tuttavia ben diversa.
Nel maggio del 1995 il Pretore di Bellinzona ha affidato il piccolo __________ alle cure e all'educazione della madre, imponendo al padre il versamento di un contributo alimentare di fr. 650.- mensili. Nel corso del 1996 il ricorrente ha trascorso con il figlio non più di due fine settimana al mese e dall'aprile del 1997 gli è stata concessa facoltà di visitarlo tre ore per settimana in ambiente protetto e sotto serrata sorveglianza. Pur tenendo conto del fatto che la situazione dianzi descritta dipende in parte dalla conflittualità che contraddistingue gli attuali rapporti tra i coniugi (in causa di divorzio) e in parte dalle reiterate minacce che l'insorgente ha proferito all'indirizzo della famiglia, nell'evenienza concreta non si può certo affermare che i rapporti tra padre e figlio siano particolarmente intensi. Anzi.
Quanto all'attaccamento che il ricorrente dichiara di provare nei confronti del bimbo, basti ricordare che a dispetto del discreto reddito professionale conseguito il genitore non hai mai versato gli alimenti dovuti per il sostentamento della prole, tant'è che la madre ha dovuto far campo a degli anticipi erogati dall'assistenza sociale per sbarcare il lunario. Questa attitudine di noncuranza dimostra ulteriormente come la relazione padre-figlio sia tutt'altro che stretta.
Quand'anche si ammettesse il contrario consentendo a __________ di invocare legittimamente l'art. 8 CEDU, egli non ne trarrebbe alcun beneficio, poiché in casu la revoca del permesso disposta dalla Sezione degli stranieri non implica comunque una limitazione inammissibile del rapporto che il ricorrente pretende di intrattenere con il suo discendente. Per costante giurisprudenza il quesito a sapere se lo straniero possa mantenere il permesso di dimora in applicazione della norma appena citata va infatti risolto effettuando una ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco. Orbene, sotto questo profilo occorre rilevare che in linea di principio il diritto di visita può essere esercitato anche quando il genitore vive all'estero, adattando se necessario le modalità di esercizio di siffatto diritto. Non è inoltre indispensabile che il genitore e il figlio vivano nella stessa nazione. Si deve tener conto dell'intensità e della distanza che potrebbe separare lo straniero dalla Svizzera qualora gli fosse negata la possibilità di trattenersi nel nostro Paese (STF 4 maggio 1994 in re D.).
La procedura di divorzio tra i coniugi __________ è tuttora in corso e quindi non è ancora dato di conoscere le misure definitive che saranno adottate dal Pretore di Bellinzona al fine di regolamentare i rapporti tra il ricorrente ed il figlio. Certo è che il padre beneficerà di un diritto di visita limitato. Altrettanto certo è che __________ e la sua famiglia hanno vissuto ben poco insieme, vuoi perché costretti a lavorare in luoghi diversi, vuoi perché i dissidi di coppia hanno cominciato a manifestarsi poco dopo la celebrazione del matrimonio e l'inizio del soggiorno in Svizzera. E' innegabile che la partenza all'estero dell'insorgente renderebbe difficile l'esercizio del diritto di visita; come rileva a giusto titolo il Consiglio di Stato, la residenza in una nazione vicina non creerebbe tuttavia ostacoli tali da renderlo impossibile nell'ambito di soggiorni turistici. In simile evenienze, l'interesse privato del ricorrente a trattenersi nel nostro Paese non prevale su quello pubblico al suo allontanamento. D'altra parte, lo straniero non si trova da molto tempo in Svizzera, non ha stretti legami con il nostro Stato, né pare che egli sia riuscito ad integrarsi, vista l'instabilità dei numerosi posti di lavoro occupati.
Alla luce di questi elementi, la revoca del permesso - anche se incide sui diritti garantiti dall'art. 8 CEDU - non impedisce l'esercizio del diritto di visita in modo intollerabile. Tanto più che l'atteggiamento minaccioso assunto dal ricorrente nei confronti della famiglia e del figlio in particolare potrebbe addirittura far apparire siccome opportuna una limitazione forzata dei loro contatti e questo nell'interesse stesso delle persone che continueranno a risiedere in Svizzera.
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 98a, 100 OG; 9, 17 LDDS; 10 ODDS; 18, 43, 46 e 28 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§ Di conseguenza __________, cittadino iugoslavo, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 gennaio 1998 notificandone la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
La tassa di giudizio di fr. 400.- è posta a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna entro 30 giorni dalla sua notificazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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