AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.167
Data decisione, Autorità: 15.09.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00165
Lugano 3 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 luglio 1997 della
patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 27 giugno 1997 del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti/UPP, che le nega l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di apparecchi da gioco punti del tipo "Super Cherry 600";
viste:
la risposta 29 agosto 1997 dell'UPP;
la replica 1° ottobre 1997 della ricorrente;
la duplica 30 ottobre 1997 dell'UPP;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decisione 1° maggio 1996 l'Ufficio Federale di Polizia ha omologato l'apparecchio da gioco Super Cherry 600 come apparecchio da divertimento a punti a' sensi dell'art. 3 cpv. 2 della legge federale sulle case da gioco del 5 ottobre 1929 (LCG; RS 935.52).
L'apparecchio in questione è in sostanza una slot-machine modificata in modo da non distribuire vincite in denaro contante, in gettoni od oggetti, ma solo vincite di punti, che danno diritto ad ulteriori giocate.
Il costo del gioco è di fr. 1.-- per 5 o 10 giocate. Il gioco consiste nella ricerca di una combinazione vincente di figure ruotanti su tre tamburi. Il giocatore ha la possibilità di intervenire sull'andamento del gioco, azionando un pulsante d'arresto di un ulteriore dispositivo ruotante, che gli conferisce la facoltà di scegliere fra ulteriori opzioni di gioco. Il cumulo dei punti conseguiti attraverso il gioco da diritto ad ulteriori giocate.
Stando alla decisione di omologazione dell'autorità federale, l'apparecchio offrirebbe al giocatore un certo divertimento e non dovrebbe incitare al gioco di denaro.
B. Il 7 aprile 1997 la __________ ha chiesto all'UPP l'autorizzazione per istallare ed esercitare 80 apparecchi da gioco del tipo Super Cherry 600.
Con decisione 27 giugno 1997 il Dipartimento delle istituzioni (UPP) ha respinto l'istanza ritenendo che questi apparecchi si ponessero in contrasto con l'art. 9a LCAmb, che vieta l'esercizio di apparecchi automatici remuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro o in merce su tutto il territorio cantonale.
Stando all'autorità cantonale, le caratteristiche di questi apparecchi e le sue modalità di funzionamento indurrebbero "facilmente alla ricerca di una remunerazione delle vincite che non sia quella di ulteriori giocate". Sussisterebbe inoltre il concreto rischio che il gerente del locale cerchi di assecondare i desideri della clientela, offrendo vincite attrattive d'altro genere previo accordo su un determinato punteggio.
C. Contro la predetta risoluzione dipartimentale la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il rilascio dell'autorizzazione rifiutata.
Secondo l'insorgente l'art. 9a LCAmb non vieterebbe affatto gli apparecchi da divertimento a punti. Il divieto colpirebbe soltanto gli apparecchi eroganti vincite in denaro o surrogati.
La norma in questione sarebbe chiara e non necessiterebbe pertanto di interpretazione alcuna. Il significato attribuitole dall'autorità cantonale configurerebbe un'inammissibile estensione della sua portata.
D. All'accoglimento del ricorso si è opposto l'UPP contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà più avanti.
E. In sede di replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi allegazioni e conclusioni.
Delle risultanze dell'ispezione dell'apparecchio in esame esperita da questo Tribunale si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 13 cpv.2 LCAmb.
L'art. 9 bis cpv. 1 LCAmb, introdotto nella legge il 21 giugno 1971 e rimasto in vigore sino al 25 marzo 1996, stabiliva che su tutto il territorio cantonale era vietato l'esercizio di apparecchi da gioco remuneranti denaro o gettoni corrispondenti a denaro.
Con questa disposizione, vietante l'istallazione e l'esercizio delle cosiddette "slot-machines" il legislatore aveva inteso bandire dal territorio cantonale soltanto "gli apparecchi più pericolosi, e cioè quelli rimuneranti denaro" (cfr. messaggio 16 giugno 1970 del Consiglio di Stato al GC, VGC, 1971, sess. ord. prim. pag. 63). Oggetto del divieto erano quindi unicamente gli apparecchi da gioco che erogano vincite in denaro o gettoni corrispondenti a denaro. Apparecchi che dispensano vincite d'altro genere erano ammessi nella misura in cui erano omologati dall'autorità federale (cfr. messaggio citato, pag. 71).
Nel 1994 il Dipartimento delle istituzioni ha autorizzato l'installazione di apparecchi automatici eroganti vincite in gettoni convertibili in premi in natura del valore massimo di fr. 50.--. A titolo di clausola accessoria dell'autorizzazione l'autorità cantonale ha stabilito che le vincite non potevano essere convertite in buoni di qualsiasi genere. Prassi, questa, che il Tribunale cantonale amministrativo ha sostanzialmente avallato, limitandosi a sostituire il divieto di convertire le vincite in buoni di qualsiasi genere con un divieto di trasformare i gettoni in buoni convertibili in denaro (cfr. STA 28.10.94 in re S.).
Con decreto legislativo del 18 dicembre 1995, il Gran Consiglio ha sostituito l'art. 9 bis cpv. 1 LCAmb con l'art. 9a cpv. 1 che vieta su tutto il territorio cantonale "l'esercizio di apparecchi automatici remuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro, in merce o buoni di qualsiasi genere".
Sottoposto a votazione popolare in seguito a referendum, l'emendamento è stato accettato a larga maggioranza ed è entrato in vigore il 26 marzo 1996 (BU 1996, pag. 77). Cinque ricorsi di diritto pubblico contro di esso interposti da operatori del ramo sono stati respinti dal Tribunale federale, che con sentenza 27 gennaio 1997 ne ha confermato la costituzionalità.
Scopo precipuo dell'inasprimento del divieto delle "slot machines" sancito dal previgente art. 9 bis cpv. LCAmb era quello di impedirne l'elusione mediante l'erogazione di vincite costituite da premi che in ultima istanza potevano comunque essere convertiti in denaro od utilizzati come mezzo di pagamento.
La tesi non può essere condivisa.
Il divieto sancito dall'art. 9a cpv. 1 LCAmb non colpisce in effetti gli apparecchi eroganti vincite costituite dalla possibilità di effettuare ulteriori giocate. Soggiacciono al divieto in oggetto soltanto gli apparecchi da gioco remuneranti vincite in denaro, in buoni di qualsiasi genere o in gettoni convertibili in denaro, merce o buoni di qualsiasi genere. Ipotesi, queste, che in concreto non si verificano.
Nemmeno il Dipartimento pretende di assimilare le giocate bonificate a titolo di vincita a "buoni di qualsiasi genere" soggetti al divieto sancito dall'art. 9a cpv. 1 LCAmb.
Una simile interpretazione estensiva della norma in esame, oltre ad essere smentita dalla stessa prassi dipartimentale in materia di autorizzazioni per giochi elettronici (videogames, flippers, ecc), non troverebbe conforto nemmeno nella giurisprudenza del Tribunale federale, che ha per principio escluso la possibilità di estendere il concetto di vincita sino al punto di comprendere anche la concessione di giocate gratuite (DTF 90 I 324 seg. consid. 4). Vero è che il Tribunale federale ha riservato il caso eccezionale in cui indizi concreti permettono di ritenere che i giocatori convertano in denaro i gettoni vinti per ulteriori giocate o li utilizzino come mezzo di pagamento. Nel caso in esame non è tuttavia dato di vedere come i giocatori possano concretamente abusare delle vincite tramutandole in denaro o in buoni assimilabili a denaro. Le vincite dispensate dagli apparecchi in discussione non sono infatti costituite da gettoni, ma da punti conteggiati elettronicamente, che possono essere utilizzati soltanto proseguendo nel gioco. Non sussistendo alcuna possibilità di azzeramento dei punti vinti e non potendo il gerente del locale disporre del provento delle puntate, esclusi sono pertanto anche eventuali accordi tra quest'ultimo ed i giocatori in merito ad una diversa, illecita remunerazione delle vincite.
La cessione a terzi contro pagamento dei punti vinti non può invero essere esclusa a priori. In questa ipotesi, assai remota, non possono tuttavia essere ravvisati gli estremi di un abuso suscettibile di legittimare un diniego dell'autorizzazione (DTF 90 I 327; 78 I 84).
Vero è anche che il Tribunale amministrativo del Canton Grigioni ha recentemente confermato la revoca di un'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di quel cantone per l'installazione di apparecchi da gioco “Super Cherry 600” omologati dal DFGP (decisione 7.3.97 in re P.S.). Quegli apparecchi non erogavano tuttavia vincite in punti, ma vincite in gettoni. Erano inoltre predisposti per puntate varianti da fr. 10.-- a fr. 100.--. Trattandosi di apparecchi non conformi a quelli omologati dal DFGP e quindi diversi da quelli qui in esame, nulla può quindi essere dedotto da quel giudizio a favore della tesi del dipartimento resistente.
Così stando le cose, il ricorso va accolto, annullando la decisione dipartimentale impugnata e rinviando gli atti all'UPP affinché rilasci l'autorizzazione richiesta.
Resta ovviamente riservata al legislatore cantonale la facoltà di inasprire ulteriormente il divieto sancito dall'art. 9 a cpv. 1 LCAmb, bandendo le slot machines a punti come ha recentemente fatto il Canton San Gallo con emendamento del 27 novembre 1997 apportato alla sua legge sugli apparecchi ed i locali da gioco.
Resta inoltre riservata al Dipartimento delle istituzioni la facoltà di revocare l'autorizzazione che è chiamato ad accordare, qualora le esperienze raccolte con le slot machines a punti dovessero dimostrare che la fantasia dei giocatori e dei gestori di tali apparecchi supera la capacità di immaginazione di questo Tribunale nell'escogitare modalità di utilizzazione contrarie al divieto sancito dall'art. 9 a cpv. 1 LCAmb.
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 13 LCAmb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 27 giugno 1997 del Dipartimento delle istituzioni (UPP) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Dipartimento delle istituzioni (UPP) affinché rilasci alla ricorrente l'autorizzazione richiesta alle condizioni d'uso.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Lo Stato del Canton Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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